Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20635 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20635 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34721/2019 R.G. proposto da :
COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
-ricorrenti- contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 1544/2019 depositata il 18/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
NOME COGNOME conveniva davanti al Tribunale di Lamezia Terme la madre NOME COGNOME il fratello NOME COGNOME e la sorella NOME COGNOME per lo scioglimento della comunione ereditaria del padre NOME COGNOME e per la divisione del patrimonio ereditario oltre che per ottenere dalla COGNOME il rendimento del conto dell’amministrazione dei beni relitti.
I convenuti aderivano alla divisione, ma contestavano la ricostruzione della massa effettuata dall’attore. La COGNOME chiedeva dichiararsi l’ intervenuto acquisto per usucapione in suo favore di alcuni beni mobili (armi, un orologio, un anello) in origine del de cuius. Analoga domanda era avanzata da NOME COGNOME con riferimento ad un altro orologio.
Il Tribunale dichiarava aperta la successione, accertava la consistenza della massa ereditaria, rigettava le domande di usucapione e scioglieva la comunione ereditaria secondo il progetto divisionale predisposto dal CTU assegnando alcuni beni all’attore ed altri ai convenuti ‘ quali condividenti pro indiviso’, disponeva i conguagli, e condannava NOME, NOME e NOME COGNOME a pagare €. 1.250,00 ciascuno alla COGNOME.
Decidendo sull’appello principale (dei convenuti) e incidentale ( dell’attore ), la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n.1544 del 2019, statuiva, per quanto ancora interessa, che:
la doglianza della COGNOME e di NOME e NOME COGNOME con cui si censurava il Tribunale per non avere tenuto conto del diritto di abitazione spettante all’ ex-coniuge del de cuius , sull’immobile già destinato a casa familiare (c.d. ‘immobile 1’ del progetto di divisione recepito dal Tribunale) era inammissibile perché era stata formulata solo in appello mentre avrebbe dovuto essere formulata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della CTU;
la doglianza della COGNOME e di NOME e NOME COGNOME secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel recepire il progetto divisionale del CTU malgrado che questi avesse individuato un valore erroneo
della massa, era infondata avendo il CTU dato conto del metodo comparativo usato per determinare il valore in contestazione e della ‘convenienza a vendere un bene’;
la doglianza della COGNOME e di NOME e NOME COGNOME per cui il Tribunale non avrebbe indicato le somme che NOME COGNOME avrebbe dovuto rimborsare per spese di manutenzione dei beni comuni era infondata essendo emerso dall’istruttoria che le spese erano state sostenute dalla COGNOME ‘con utili della massa’;
era invece fondata la doglianza sulla erronea ripartizione in parti uguali dei frutti dei beni della comunione ereditaria dovendosi invece procedere alla attribuzione per due terzi alla COGNOME, moglie del de cuis, e per due noni ciascuno ad NOME, NOME e NOME COGNOME
la doglianza della COGNOME e di NOME COGNOME per cui il Tribunale avrebbe errato nel rigettare le loro domande di acquisto per usucapione era infondata non essendo, tali domande, ‘state in alcun modo provate’ .
Avverso tale sentenza NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione con cinque motivi contrastati da NOME COGNOME con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
1.C on il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n .3, n. 4 e n. 5 c.p.c., violazione degli artt. 111 Cost., 540, comma 2, 581 e 582 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto inammissibile, in quanto formulata in appello e non con la prima istanza o difesa successiva al deposito della CTU, la richiesta della Gaiulli di riconoscimento del diritto di abitazione a lei spettante come ex coniuge del de cuius sull’immobile già destinato a casa familiare (c.d. ‘immobile 1’), malgrado che tale richiesta fosse in realtà già stata formulata nell’originario atto di costituzione in primo grado per essere poi riproposta come motivo di appello e
malgrado che, prima ancora, tale richiesta non fosse neppure necessaria dovendo comunque il giudice della causa di scioglimento della comunione ereditaria attribuire all’ex coniuge il diritto di abitazione e di uso ai sensi dell’art. 540 c.c.
Il motivo è fondato.
La Corte di Appello non ha tenuto conto del principio di diritto secondo cui il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell’art. 540, secondo comma, cod. civ., è devoluto al coniuge del “de cuius” in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato “ex lege”, sicché la concreta attribuzione di tale diritto non è subordinata alla domanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto – nell’ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria -senza necessità di espressa richiesta (così Cass. n.18534 del 31/07/2013; n.8400 del 26/03/2019).
La Corte di Appello avrebbe pertanto dovuto riconoscere alla COGNOME, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all’art. 540, secondo comma, cod. civ., ed avrebbe dovuto detrarre il valore capitale di tali diritti dall’asse, prima di procedere alla divisione dello stesso (v. Cass, Sez. U, Sentenza n.4847 del 27/02/2013).
Riguardo al valore suddetto la Corte di Appello avrebbe dovuto seguire la precisazione fatta da questa Corte di Cassazione, secondo cui ‘ nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, la stima del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite può essere determinata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l’obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili
dall’immobile da parte dell’usufruttuario e dell’abitatore’ (Cass. Sez. 6 – 2, ordinanza n.14406 del 05/06/2018).
L’errore di diritto è palese.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n .3 e n. 4 c.p.c., violazione dell’artt. 540, comma 2, ‘per omesso riconoscimento e computo del diritto di uso e di abitazione’, dell’art. 984 c.c. ‘per omessa esclusione del computo dei frutti sul bene gravato dai diritti di uso e abitazione’, dell’art. 1021 c.c. e 726 c.c. per ‘erronea stima dei beni oggetto della massa ereditaria’ e degli artt. 111 Cost., 112, 113 e 132 c.p.c., avere la Corte di Appello errato nel calcolo del valore della massa ereditaria.
Anche questo motivo è fondato.
Dalla accertata violazione dell’art. 540 c.c. consegue la fondatezza delle altre censure concernenti il calcolo dei frutti della massa ereditaria includendo nel calcolo i frutti dell’immobile già destinato a casa familiare senza tener conto del fatto che tale immobile era gravato dal diritto di abitazione della COGNOME ed era improduttivo di frutti.
La sentenza impugnata va pertanto cassata.
3. C on il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e n.4 c.p.c., violazione degli artt. 111 Cost., 112, 113, 115 e 132, comma 2, n.4 c.p.c., per avere la Corte di Appello escluso l’obbligo, per NOME COGNOME di ‘versare alla massa ereditaria la somma di € . 10.849,39 quali spese di manutenzione sostenute dalla massa ereditaria sui beni oggetto di causa’, malgrado che ‘dette spese sono state riconosciute già in primo grado dal COGNOME NOME, così come dalla memoria di replica ex art.184 c.p.c.’ (pagina 19 del ricorso).
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte (Sez. 2 – ,ordinanza n.18548 del 08/06/2022) ha precisato che ‘ il coerede che, dopo la morte del “de cuius”, utilizza
ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti “pro quota”) e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione “ipso iure”) tratti dal bene goduto; peraltro, il convenuto può chiedere, per la prima volta nel giudizio di appello, il rimborso delle spese, necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune, anticipate, implicando la domanda di rendimento del conto la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti, senza che siano necessarie eccezioni o domande riconvenzionali, per ricavarne, quale conseguenza, l’accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, oggetto della conseguente statuizione di condanna’.
Nel caso di specie, a fronte della domanda di rendimento dei conti avanzata da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, quest’ultima aveva chiesto il rimborso delle spese anticipate per la ‘manutenzione’ dei beni comuni.
La Corte di Appello ha tuttavia accertato l’ inesistenza del diritto della convenuta, avendo essa provveduto alle spese non con mezzi propri ma ‘con utili della massa’.
I ricorrenti sostengono che il giudice di appello avrebbe dovuto astenersi dall’accertamento suddetto per essere state le spese ‘riconosciute da NOME COGNOME nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. del 28 febbraio 2004′. I ricorrenti , però, non riportano il contenuto dell’atto processuale su cui si fonda il motivo, cioè la memoria, e ciò comporta l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità (art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.) e quindi l’insindacabilità dell’accertamento della Corte di merito.
C on il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, n. 4 e n. 5 c.p.c., violazione degli artt. 720 c.c., 111 Cost., 112, 113 e 132 c.p.c.
Si deduce che essi ricorrenti avevano chiesto, costituendosi in primo grado, di sciogliere la comunione rispetto all’originario attore, ‘mantenendola in essere’ tra essi convenuti ; che il Tribunale pur avendo, nella motivazione della sentenza, stabilito che ‘lo scioglimento della comunione deve essere disposto solo nei confronti dell’attore’ aveva poi approvato un progetto divisionale in forza del quale alcuni beni erano stati attribuiti in comune alla COGNOME e a NOME COGNOME, un bene era stato attribuito a NOME COGNOME in via esclusiva, e non aveva provveduto sulla richiesta dei ricorrenti di attribuzione per intero, in proprio favore, ai sensi dell’art. 720 c.p.c., dei beni indivisibili di cui al lotti 1, 2, 2bis, 3 e 5 del progetto divisionale, rispetto ai quali essi vantavano un diritto largamente maggioritario tenuto conto anche del fatto che la quota di un mezzo dei beni di cui ai lotti 2, 2 bis e 5 era di proprietà della COGNOME trattandosi di beni acquistati in costanza di matrimonio in regime di comunione.
Questo motivo resta logicamente assorbito dall’ accoglimento dei primi due motivi di ricorso, che comportano la rideterminazione del valore della massa al netto del valore del diritto di abitazione.
5. Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 714, 1164 c.c., 111 Cost., 112, 113, 115 e 132 c.p.c. per avere la Corte di Appello negato, per difetto di prova, il riconoscimento, a favore della COGNOME e di NOME COGNOME, della proprietà dei beni mobili da ciascuno di essi reclamata in forza di acquisto per usucapione. I ricorrenti deducono che non vi sarebbe stato bisogno di prova in quanto, dal passaggio motivazionale della sentenza di primo grado in cui era affermato che sui beni mobili in questione ‘non vi è stata neanche da parte attrice alcuna specifica domanda e conseguente istruttoria’, emergeva che l’originario attore, NOME COGNOME non aveva contestato i fatti posti a fondamento delle loro domande.
Il motivo è infondato.
Esso, infatti, muove da un presupposto non condivisibile perché la circostanza che una parte non avanzi domande rispetto ai beni rivendicati dall’altra per avvenuta usucapione non è in alcun modo equiparabile alla non contestazione del possesso ad usucapionem.
Si sottrae pertanto a censura la decisione della Corte di Appello laddove ha ravvisato il difetto di prova delle domande di acquisto per usucapione.
In relazione ai due motivi accolti la sentenza impugnata deve essere rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.
Roma 1° luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME