Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12841 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12841 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
Oggetto: diritto di autore diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1021/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1574/2023, depositata il 23 ottobre 2023.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE (in seguito, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 23 ottobre 2023, che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha dichiarato l’illegittimità dell’atto di precetto notificato, su istanza della predetta Società, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE;
dalla sentenza impugnata si evince che tale atto di precetto aveva a oggetto il pagamento della somma di euro 3.251,39, richiesto, in virtù di attestato di credito emesso dalla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento del diritto di compensi dovuti per i diritti d’autore relativi all’utilizzazione di apparecchi televisivi installati nelle camere della struttura alberghiera gestita dalla società intimata;
la Corte di appello ha accolto il gravame osservando che il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione è limitato ai casi di comunicazione al pubblico in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso e che, a tali fini, il prezzo di una camera d’albergo non costituisce un diritto di ingresso specificamente richiesto;
il ricorso è affidato a quattro motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 16, 164, n. 3, e 180 legge dir. autore e 2700 cod. civ., nonché il «vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia», per aver la Corte di appello erroneamente ritenuto di dover statuire in materia di diritti connessi esclusivi degli organismi radiotelevisivi laddove, invece, la pretesa esercitata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE aveva a oggetto diritti d’autore amministrati dalla SIAE ;
con il secondo motivo la ricorrente deduce, in via subordinata, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione alla circostanza che le pretese creditori azionati esecutiva dalla SIAE avevano per oggetto diritti d’autore amministrati dell a stessa;
i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili;
-va rammentato che per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre per dedurre la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. occorre allegare che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867); – orbene, la doglianza formulata con il primo motivo non è rispettosa
dei riferiti oneri;
inammissibili sono, altresì, le censure, articolate in entrambi i motivi in esame, nella parte in cui fanno valere l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nell’individuazione dell’oggetto della pretesa azionata dalla odierna ricorrente, in quanto l’esame della sentenza non offre riscontro dell’allegato errore, evincendosi, al contrario, che il giud ice di appello abbia correttamente inteso l’oggetto del contendere nella richiesta di pagamento di diritto di autore e non già -come supposto dalla ricorrente -di diritti connessi relativi all’emissione
radiofonica e televisiva;
con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione falsa applicazione dell’art . 113 cod. proc. civ. e del principio jura novit curia , degli artt. 12, 16 e 180 legge dir. autore, della normativa eurounitaria e internazionale in materia di comunicazione, in particolare degli artt.
11 bis della Convenzione di Unione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, 9 T.R.I.P.S., 8 W.C.T., 3, par. 1, e 8, par. 2, direttiva 29/2001/CE, nonché della motivazione errata e ingiusta per aver la C orte d’appello ritenuto non applicabile al caso in esame la disciplina in materia di comunicazione al pubblico di opere tutelate dal diritto d’autore ;
il motivo è fondato;
come noto , nell’ambito del diritto generale di utilizzazione economica dell’opera spettante al titolare del diritto di autore l’art. 16 legge dir. autore , così come modificato dall’art. 2 d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della direttiva 2001/29/CE (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione), prevede il diritto esclusivo degli autori di comunicazione al pubblico dell’opera che ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza e comprende, tra le altre forme di comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
in forza di tale disposizione gli autori dispongono pertanto di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero voler effettuare e ciò al fine d i vietare quest’ultima (v., in tal senso, Corte Giust. U.E. 31 maggio 2016, Reha Training , C -117/15; Corte Giust. U.E. 15 marzo 2012, SCF , C -135/10);
-l’interpretazione del concetto di comunicazione al pubblico va intesa in senso ampio -come, peraltro, espressamente enunciato dal
considerando 23 della direttiva -avuto riguardo non solo al dato letterale, ma anche al contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui lo stesso fa parte, in particolare di assicurare un livello elevato di protezione a favore degli autori (v., in tal senso, Corte Giust. U.E. 7 marzo 2013, RAGIONE_SOCIALE e a. , C -607/11; Corte Giust. U.E. 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. , C -403/08 e C -429/08);
la nozione di comunicazione al pubblico consta di due elementi cumulativi: un atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico ( cfr. Corte Giust. U.E. 8 settembre 2016, GS Media , C-160/15; Corte Giust. U.E. 31 maggio 2016, Reha Training , C -117/15; Corte Giust. U.E. 19 novembre 2015, SBS Belgium , C -325/14; Corte Giust. U.E. 13 febbraio 2014, Svensson e a. , C -466/12);
l ‘atto di comunicazione può presentarsi normalmente in due forme : la prima consiste nella trasmissione al pubblico dell’opera protetta, o del segnale che veicola tale opera, su iniziativa personale dell’autore della comunicazione; la seconda si limita alla messa a disposizione del pubblico dell’opera, in quanto i membri di tale pubblico decidono poi liberamente di avviare la trasmissione nel momento scelto;
per quanto concerne il pubblico al quale la comunicazione è rivolta, esso deve includere un numero indeterminato, ma piuttosto considerevole, di destinatari potenziali -e a tal fine può assumere rilevanza sia il numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, sia quello di coloro che possono avervi accesso in successione -e nel caso di una comunicazione al pubblico secondaria, deve trattarsi di un pubblico «nuovo», vale a dire di un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare dei diritti d’autore nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico;
la fornitura, mediante ricevitori installati nelle camere di un albergo,
di un segnale televisivo costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, par . 1, direttiva 2001/29/CE, a nulla rilevando il carattere privato del luogo in cui avviene la comunicazione (così, Corte Giust. UE 7 dicembre 2006, SGAE , C -306/05; vedi, anche, con riferimento alla trasmissione da parte del proprietario di un barristorante di opere radiodiffuse mediante uno schermo televisivo ed altoparlanti a clienti presenti nel proprio locale, Corte Giust. U.E. 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. , C -403/08 e C -429/08);
infatti, il diritto di comunicazione al pubblico comprende la messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento che sceglie individualmente, per cui verrebbe frustrato se non riguardasse anche le comunicazioni effettuate in luoghi privati;
quanto ai destinatari della comunicazione, bisogna tener conto non solo dei clienti che si trovano nelle camere dell’albergo , ma anche dei clienti che sono presenti in qualsiasi altro spazio del detto stabilimento e che hanno a loro portata un apparecchio televisivo ivi installato e, inoltre, prendere in considerazione il fatto che, abitualmente, i clienti di un tale stabilimento si succedono rapidamente;
ciò conduce a ritenere che si tratta in generale di un numero di persone abbastanza rilevante, di modo che queste devono essere considerate come un pubblico;
-l’autore, autorizzando la radiodiffusione della sua opera, prende in considerazione solo gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi di ricezione i quali, individualmente o nella loro sfera privata o familiare, captano le trasmissioni, e non anche la più ampia frazione del pubblico costituita dal complesso dei clienti dell’albergo che sono ammessa a beneficiare dell’ascolto o della visione dell’opera solo mediante che l’installazione nelle camere da parte dell’albergatore di apparecchi telev isivi collegati a un’antenna ;
ne consegue che la clientela di un albergo costituisce un tale pubblico nuovo ai fini dell’applicazione dell’art. 3, direttiva 29/2001/CE , non facendo parte del pubblico iniziale e accendo alle trasmissioni grazie al l’atto di distribuzione indipendente dell’albergatore ;
va puntualizzato, in proposito, che la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della (detta) direttiva, ma che tale in stallazione può rendere tecnicamente possibile l’accesso del pubblico alle opere diffuse per cui se mediante apparecchi televisivi in tal modo installati l’albergo distribuisce il segnale ai suoi clienti alloggiati nelle camere dello stesso, si tratta di una comunicazione al pubblico, senza che occorra accertare quale sia la tecnica di trasmissione del segnale utilizzata;
la Corte di appello, pur pronunciandosi in ordine alla sussistenza del diritto degli autori -la cui riscossione è affidata all’odierna ricorrente in relazione alla ad atti di comunicazione al pubblico delle loro opere ex art. 16 legge dir. autore in relazione alla distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere , ha affermato che l’orientamento giurisprudenziale , inizialmente formatosi in favore dell’ente ricorrente, risulta mutato e che ciò conduce al rigetto dell’appello;
a tal fine ha fatto riferimento alla pronuncia di questa Corte del 7 agosto 2023, n. 23922, la quale, in realtà, lungi dal seguire diverse tesi interpretative -peraltro, provenienti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in quanto tali vincolanti per il giudice nazionale -, ha preso in esame la diversa fattispecie concernente il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui agli artt. 8, para. 3, direttiva 2006/115/CE (concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale) e 79, primo comma, lett. c), legge dir. autore, avente a oggetto l’ autorizzazione o il divieto della ritrasmissione via etere delle
loro emissioni, nonché della loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso;
-l’oggetto e l’estensione della protezione previsti da tali disposizioni sono diversi da quella stabiliti dagli artt. 3, par. 1, direttiva 2001/29/CE e 16 legge dir. autore: quest’ultima riguarda un diritto degli autori, inteso in senso ampio, di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle loro opere in qualunque forma e con qualunque mezzo, mentre la prima riguarda il diritto connesso degli organismi di radiodiffusione a una remunerazione unica a titolo di utilizzo delle loro emissioni ai fini della loro comunicazione al pubblico e, come rilevato, è espressamente limitato ai casi di comunicazione al pubblico in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso ;
in proposito, il menzionato precedente di questa Corte e la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16 febbraio 2017, C641/15, Verwertungsgesellschaft Rundfunk , ivi pedissequamente riprodotta, ha ritenuto che la comunicazione al pubblico delle emissioni radiotelevisive mediante apparecchi radiofonici e televisivi installati nelle camere di un albergo non rientra nell’ambito di applicazione del diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione previsto all’ar ticolo 8, par. 3, della direttiva 2006/115/CE, poiché il fatto di pagare il prezzo di una camera d’albergo non è un corrispettivo di una comunicazione al pubblico di un’emissione televisiva o radiofonica, ma costituisce principalmente il corrispettivo di un servizio di alloggio, cui si aggiungono, a seconda della categoria dell’albergo, determinati servizi supplementari, quali la comunicazione di emissioni radiofoniche mediante apparecchi di ricezione installati nelle camere, che, normalmente, sono indistintamente compresi nel prezzo del pernottamento;
pertanto, l’argomentazione secondo la quale il prezzo di una camera d’albergo non è un corrispettivo di una comunicazione al pubblico di
un’emissione televisiva o radiofonica non è condivisibile laddove riferita a ll’accertamento del la dedotta lesione del diritto di autore, in quanto il requisito del pagamento di uno specifico diritto d’ingresso al luogo in cui si effettua la comunicazione è previsto solo in relazione alla diversa fattispecie del diritto connesso degli organismi di radiodiffusione di autorizzare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, come sottolineato dalle richiamate pronunce di questa Corte e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ; – tale requisito non è, invece, richiesto in relazione al diritto degli autori di comunicare le loro opere al pubblico di cui agli artt. 16 legge dir. autore e 3, par. 1, direttiva 2001/29/CE;
-all’accoglimento del terzo motivo segue l’assorbimento del quarto , proposto solo in via subordinata;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il secondo e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 marzo 2025.