Un comune ha citato in giudizio l'Amministrazione Statale, successore di un Commissario di Governo, per ottenere il pagamento del ristoro ambientale dovuto per la presenza di un impianto di trattamento rifiuti sul proprio territorio. L'Amministrazione sosteneva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la responsabilità delle società di gestione private. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la giurisdizione del giudice ordinario, poiché la pretesa ha natura patrimoniale e riguarda un diritto soggettivo predeterminato dalla legge. Ha inoltre affermato la piena responsabilità dello Stato, in quanto la normativa emergenziale aveva accentrato in capo al Commissario l'obbligo di corrispondere tali somme, indipendentemente dai rapporti interni con i gestori.
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