Un committente ha impugnato la decisione che lo condannava al pagamento di lavori extra in un contratto di appalto e saldo lavori. Il ricorrente sosteneva che le fatture recanti la dicitura a saldo dovessero considerarsi onnicomprensive di ogni pretesa, comprese le varianti. La Corte d'Appello aveva invece limitato tale saldo alle sole opere originarie, confermando il debito per i lavori aggiuntivi e dichiarando la decadenza dalla garanzia per vizi. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi al merito della vicenda, confermando la libertà del giudice nell'interpretare i documenti contabili. Tuttavia, ha accolto il ricorso per omessa pronuncia riguardo alla domanda di restituzione delle spese legali versate in eccesso dopo la riduzione operata in appello. La causa è stata rinviata per decidere su tale specifica restituzione.
Continua »