La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19277/2025, ha rigettato il ricorso di una società che contestava un lodo arbitrale. Il caso riguardava un contratto preliminare di vendita immobiliare che, secondo la ricorrente, mascherava un patto commissorio vietato. La Corte ha stabilito che, dopo la riforma del 2006, l’impugnazione del lodo arbitrale per violazione di norme di diritto è ammessa solo se espressamente prevista dalle parti nella convenzione di arbitrato. Inoltre, ha chiarito che la violazione del divieto di patto commissorio, pur essendo una norma imperativa, non costituisce una violazione dell’ordine pubblico tale da consentire l’impugnazione in assenza di tale previsione, rafforzando così la stabilità delle decisioni arbitrali.
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