Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 515 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 515 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 378/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1036/2024 depositata il 11/11/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia l’RAGIONE_SOCIALE per chiedere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sull’incremento di terreno di proprietà demaniale sul quale era stato edificato un capannone industriale; la società attrice espose che dalle mappe catastali risultava che una porzione del capannone e parte RAGIONE_SOCIALE‘area di pertinenza insistevano su area demaniale e, in particolare, sull’alveo del fiume Serio.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio ed eccepì, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che i terreni appartenessero allo Stato; nel merito, chiese il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Il Tribunale autorizzò la chiamata in giudizio del RAGIONE_SOCIALE, che si costituì aderendo alle difese RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il Tribunale di Brescia dichiarò inammissibile la domanda per l’esistenza di un giudicato esterno.
1.2. Avverso tale sentenza, la RAGIONE_SOCIALE propose appello, censurando l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di giudicato, posto che lo stesso atterrebbe a fatti e presupposti diversi rispetto a quelli costitutivi del diritto di proprietà oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, ossia il possesso ventennale del terreno. In particolare, la RAGIONE_SOCIALE sostenne che il presunto giudicato vertesse sull’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura demaniale o meno degli incrementi di terreno derivanti dal
ritiro RAGIONE_SOCIALE‘alveo del fiume Serio, area sulla quale era stato edificato il capannanone.
1.3. Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si costituirono in giudizio, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
1.4. La Corte di appello di Brescia, con sentenza RAGIONE_SOCIALE’11/11/2024, rigettò l’appello, rilevando come nel procedimento avanti al TRAP di Milano, la RAGIONE_SOCIALE avesse proposto domanda diretta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per l’acquisto RAGIONE_SOCIALEa proprietà ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 942 c.c., sostenendo che l’abbandono RAGIONE_SOCIALE‘alveo fosse avvenuto per cause naturali; di conseguenza, ove si fosse accertato il naturale abbandono RAGIONE_SOCIALE‘alveo, la domanda di usucapione avrebbe dovuto essere proposta in quella sede, essendo collegata al preliminare accertamento tecnico. La Corte di merito ritenne la domanda coperta da giudicato in quanto avente ad oggetto diritti assoluti, che si identificano e si esauriscono nel diritto stesso per il loro carattere autodeterminato e, cioè, per quanto riguarda i diritti reali, nel bene che ne costituisce l’oggetto. Pertanto, una volta negata la sussistenza del diritto con sentenza passata in giudicato tra le stesse parti, era precluso pretenderne il riconoscimento sulla base di un diverso fatto costitutivo.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Brescia, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
2.1. Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
2.2. Il Consigliere Delegato, ritenendo che il ricorso fosse inammissibile e/o manifestamente infondato ha proposto la definizione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 149 del 2022.
2.3. Alla proposta di definizione anticipata, regolarmente comunicata alle parti, è seguita la richiesta di decisione avanzata da RAGIONE_SOCIALE ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.Preliminarmente, va osservato che il ricorso è stato irritualmente notificato all’Avvocatura Distrettuale di Brescia anziché all’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che, ai sensi del R.D. n. 1612 del 1933, art. 1, comma 1, provvede alla difesa RAGIONE_SOCIALEe cause davanti alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione.
La notificazione è affetta da nullità, ex art. 11, comma 3, R.D. n. 1611 del 1933, ma è sanata, ex tunc , dalla costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione resistente rappresentata dall’Avvocatura Generale (cfr. Cass. Sez. Un. 608/2015, Cass. n. 9411/2011, Cass. 4 ottobre 2013 n. 22767 e Cass. Sez. Un. 17207/2003).
Sempre in via preliminare, occorre altresì chiarire che nei procedimenti per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente RAGIONE_SOCIALEa sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore – del collegio investito RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase
distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass. S. U., n. 9611/2024).
3. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo mezzo, la RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 e 934 s.s. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; secondo la ricorrente il giudicato esterno non riguardava i fatti costitutivi del diritto di proprietà, ovvero il possesso ventennale ma un mero accertamento tecnico relativo alla natura demaniale o meno RAGIONE_SOCIALE‘area su cui era sorto il capannone, ossia la verifica RAGIONE_SOCIALEo stato dei luoghi ove ha sede l’alveo del fiume Serio, per acclarare se esso, spostandosi dalla sua sede originaria, avesse dato luogo o no ad un fenomeno di accessione fluviale impropria tale da determinare l’acquisto a titolo originario dei fondi da parte RAGIONE_SOCIALEa società esponente. Tali questioni avrebbero, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, natura tecnica e sarebbero di competenza del Tribunale Regionale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, innanzi al quale non avrebbe comunque potuto essere introdotto il giudizio di usucapione, avente ad oggetto la titolarità o meno del diritto reale in questione.
Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in ordine alla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘usucapione, avendo la Corte distrettuale dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa eccezione di giudicato.
4.1.Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo.
La ricorrente, come risulta dall’esame RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 4013/2016 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite (cfr. doc. 11, contenuto nella cartella di files denominata ‘fascicolo di primo grado 2’ prodotta telematicamente
dalla ricorrente) aveva proposto innanzi al Tribunale Regionale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Lombardia domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘acquisto RAGIONE_SOCIALEa proprietà a titolo originario, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 942 c.c., RAGIONE_SOCIALEe porzioni di terreno ricadenti nell’alveo abbandonato dal fiume Serio, ipotizzando che l’abbandono fosse avvenuto per cause naturali.
La Corte d’appello ha correttamente ritenuto coperta da giudicato esterno la domanda di usucapione degli incrementi di terreno per cui è causa, poiché il precedente giudizio intercorso tra le medesime parti, definito con sentenza n. 4013/2016 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte, aveva confermato la pronuncia del T.S.A.P. reiettiva RAGIONE_SOCIALEa domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘acquisto RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALEe porzioni di terreno per alluvione impropria, ex art. 942 c.c., ratione temporis vigente.
La statuizione impugnata è coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui i diritti reali si identificano ex se e non in base al titolo di acquisto, con la conseguenza che, restando invariato il rapporto reale posto a fondamento del petitum , il mutamento del titolo di acquisto allegato non importa novità RAGIONE_SOCIALE‘azione e non vale ad impedire l’operare RAGIONE_SOCIALEa preclusione del giudicato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6627 del 08/07/1998, Rv. 517023, che ha confermato la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE che aveva ritenuto la rivendica fondata sull’usucapione preclusa dal giudicato formatosi su precedente sentenza che aveva disatteso omologa pretesa fondata sulla cosiddetta alluvione impropria di cui all’art. 942 c.c.).
Atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto – cioè del bene che ne costituisce l’oggetto -, nelle
azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non RAGIONE_SOCIALEa loro individuazione, ma soltanto RAGIONE_SOCIALEa prova del diritto. Ne consegue che, qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l’accertamento con efficacia di giudicato RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere ex novo il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto. (Cass. n. 22591/2020; Cass. n. 1682/1991).
4.2.La censura è altresì infondata nella parte in cui si deduce che la domanda di usucapione non avrebbe potuto essere proposta innanzi al Tribunale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto la ricorrente non si confronta con il principio secondo cui, ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengono ai limiti RAGIONE_SOCIALE‘alveo e/o alle sponde di corsi d’acqua pubblici, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l’area di terreno RAGIONE_SOCIALEa cui natura pubblica si discute rientri nel demanio idrico fluviale o lacuale, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario senza che rilevi che la questione abbia carattere pregiudiziale, o meramente incidentale, o sia stata proposta in via di eccezione, in quanto solo ove non sia necessaria una siffatta indagine sussiste la competenza del giudice ordinario (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21495 del 31/07/2024, Rv. 671986, che, nell’ambito di un giudizio in cui era stata proposta domanda di usucapione di un terreno coincidente con l’alveo di un torrente e le relative aree spondali, ha rigettato il ricorso, affermando la competenza del Tribunale Regionale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa necessità di esperire un’indagine tecnica volta a
stabilire se l’area rientrasse ancora nel demanio idrico ovvero avesse perso tale qualità per effetto del ritiro RAGIONE_SOCIALEe acque del torrente o di una sdemanializzazione tacita).
4.3.Sono infine irrilevanti sia il dedotto mutamento RAGIONE_SOCIALE‘orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità sulla natura RAGIONE_SOCIALEe acque abbandonate dai fiumi per effetto RAGIONE_SOCIALE‘intervento umano, sia la novella che ha interessato gli artt. 942 e 947 c.c., intervenuta medio tempore , perché il giudicato sostanziale è intangibile anche rispetto allo ius superveniens , in base al principio del divieto del ne bis in idem , che ha un fondamentale rilievo per l’ordinamento giuridico, in quanto espressione RAGIONE_SOCIALEa certezza del diritto (cfr., ex plurimis , Cass. Sez. L, Sentenza n. 12701 del 12/12/1995, Rv. 49501; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4630 del 11/04/2000, Rv. 535590).
4.4.Per effetto RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità, o manifesta infondatezza, del primo motivo di ricorso, il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l’omesso esame nel merito RAGIONE_SOCIALEa propria domanda di usucapione, resta assorbito.
4.5. Rispetto alle dettagliate e puntuali argomentazioni evidenziate nella proposta ex art.380 bis c.p.c., la ricorrente si è limitata a chiedere la decisione del ricorso, senza nulla aggiungere alle proprie difese e limitandosi ad affermare di avere ‘interesse che codesta Ecc.ma Suprema Corte di RAGIONE_SOCIALEzione decida il ricorso e, auspicabilmente, re melius perpensa , lo accolga’.
Come peraltro osservato da questa Corte, dinanzi ad una proposta di definizione del giudizio dettagliatamente e puntualmente motivata e di un’istanza che si riduce a chiedere la decisione del ricorso, non è necessario aggiungere altri argomenti (in proposito, v. Cass. Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228) che colliderebbero proprio con la ratio di
semplificazione e accelerazione sottesa all’introduzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c. (Cass. civile sez. III, 07/06/2025, n.15219).
5. In conclusione, il ricorso va rigettato; consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese di lite, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal D. Lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALEa norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe ulteriori somme ex art. 96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di cui all’art. 96, comma 4 c.p.c. in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE: Cass. S.U. n. 27195/2023).
7. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del DPR 115/2002, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti di una somma ulteriore di € 3.000,00 nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 4,
c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, in data 21 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME