Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11478 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16615/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), che lo rappresenta e difende con l’avvocato COGNOME NOME NOMEEMAIL) giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
contro
ricorso.
–
contro
ricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE.
–
intimato – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 781/2021 depositata il 09/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, avverso la sentenza n. 781/2021 del 9 aprile 2021, con cui la Corte d’Appello di Bologna rigetta va l’appello contro la sentenza n. 891/2017, con cui il Tribunale di Ravenna aveva rigettato la domanda proposta dalla summenzionata società, unitamente al RAGIONE_SOCIALE, di pagamento dell’indennizzo assicurativo, in forza di polizza stipulata da RAGIONE_SOCIALE in bonis , in relazione ad un incendio che aveva danneggiato la merce di proprietà di RAGIONE_SOCIALE, nonché un capannone, divenuto di proprietà di RAGIONE_SOCIALE a seguito di decreto di trasferimento all’esito di esecuzione forzata (la precedente proprietaria, al momento del sinistro, essendo invece tale RAGIONE_SOCIALE).
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Resta intimato RAGIONE_SOCIALE, che si era costituito nei precedenti gradi di giudizio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denunzia ‘Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1891 cod. civ. e dell’articolo 2919 cod. civ. in relazione all’articolo 360 n. 3, laddove in base a tale articolo si determina il legittimato alla prestazione indennitaria in chi ha subito il pregiudizio’.
Lamenta che la corte di merito ha erroneamente considerato che al momento del sinistro la proprietà dell’immobile assicurato era in capo alla RAGIONE_SOCIALE ed ha invece omesso di considerare, per un verso, che nel caso di specie era configurabile un contratto assicurativo per conto altrui o per conto di chi spetta ex art. 1891, comma 2, cod. civ., in relazione al quale la legittimazione all’indennizzo deve ritenersi sussistente in capo ad RAGIONE_SOCIALE e, per altro verso, che essendo il trasferimento del capannone avvenuto nell’ambito di una procedura esecutiva, la legittimazione al risarcimento del danno doveva parimenti essere ravvisata in capo alla RAGIONE_SOCIALE, stante il decreto di trasferimento dell’immobile ‘con pertinenze, accessioni, ragioni, servitù attive e passive risultanti’.
Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 1891 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod proc. civ. n. 3 con riguardo alla disposizione di cui all’art. 2.17 delle condizioni generali di polizza che confermerebbe la carenza assoluta di legittimazione sostanziale di NOME‘.
Lamenta che la corte di merito ha escluso la legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE perché ha erroneamente interpretato la clausola 2.17 delle condizioni generali di polizza, che invece
riporta il contratto assicurativo all’interno del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1891 cod. civ.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1918 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.’, là dove assume che tale norma si riferisce ai soli diritti che sorgono dal contratto assicurativo dopo l’alienazione e là dove assume che la legittimazione all’indennizzo discende dal principio desumibile dalla stessa norma, secondo cui il risarcimento del danno compete a chi subisce l’effettivo pregiudizio, in relazione alla perdita o al deterioramento.
Deduce che il riferimento al pregiudizio patito è un criterio utile per determinare il legittimato all’indennizzo nelle ipotesi di trasporto di merci, in cui è difficile discernere il titolare del bene trasportato, ma non invece nel caso, come quello di specie, di un bene immobile garantito da una assicurazione in nome altrui, per il quale la titolarità è data dal titolo di compravendita, mentre la legittimazione è data dalla stipulazione della polizza assicurativa, anche a favore di un terzo, che dichiara poi di volerne approfittare.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 2919 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.’.
Censura la sentenza impugnata là dove assume che la legittimazione del terzo non può trarsi dall’art. 2919 cod. civ., in quanto tale norma riguarda i soli diritti sulla cosa e non i diritti di credito, dunque non il diritto all’indennizzo assicurativo che tra questi ultimi va annoverato.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 1891 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. n. 3’.
Ripropone in parte le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, lamentando che l’impugnata sentenza non ha qualificato
il contratto concluso da RAGIONE_SOCIALE con NOME, ora RAGIONE_SOCIALE, quale contratto a favore di terzi e non ne ha tratto la conseguenza del diritto all’indennizzo in capo ad RAGIONE_SOCIALE
Con il sesto motivo del ricorso la ricorrente denunzia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1891 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3’.
Lamenta nuovamente che nel caso di specie la sentenza impugnata omette di ravvisare l’esistenza di un contratto assicurativo a favore di terzo, derivante dal combinato disposto dell’art. 1891 cod. civ. e dell’art. 2.17 delle condizioni generali di assicurazione.
Con il settimo motivo del ricorso la ricorrente denunzia ‘Violazione o falsa applicazione di legge dell’art. 1891 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, con riguardo alla disposizione di cui all’art. 2.17 delle condizioni generali di polizza, che confermerebbero la carenza assoluta di legittimazione sostanziale di RAGIONE_SOCIALE ‘.
Lamenta nuovamente che il combinato disposto della norma codicistica e della clausola di cui alle condizioni generali di polizza conferma l’esistenza, nel caso di specie, dello schema legale del contratto a favore di terzo.
8 . Con l’ottavo motivo del ricorso la ricorrente denunzia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1918 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3’.
Censura l’impugnata sentenza là dove ha applicato l’art. 1918 cod. civ. erroneamente, assumendo che quando esso dispone il trasferimento di diritti e obblighi dell’assicurato all’avente causa si riferisce ai soli diritti che sorgono dal contratto assicurativo dopo l’alienazione, ove solo questo sia il titolo dedotto in giudizio, come nel caso di specie.
Con il nono motivo del ricorso la ricorrente denunzia ‘Violazione di legge dell’art. 2919 cod. civ. in relazione all’art.
360 cod. proc. civ., n. 3′.
Censura -come già nel quarto motivo- la sentenza impugnata là dove assume che la legittimazione del terzo non può trarsi dall’art. 2919 cod. civ., in quanto tale norma che riguarda i soli diritti sulla cosa, non i diritti di credito.
10. In sintesi, dunque, tutti i motivi si fondano sul rilievo per cui la corte di merito ha argomentato in ordine alla legittimazione al diritto all’indennizzo facendo riferimento all’art. 1918 cod. civ. ed interpretandolo nel senso per cui distinguerebbe tra diritti che sorgono maturati dal contratto assicurativo prima e dopo l’alienazione. Tale argomento si pone invece in contrasto con l’art. 1891, comma 2, cod. civ., in combinato disposto con la clausola n. 2.17 delle condizioni generali di polizza, che espressamente prevede che la polizza ‘deve intendersi stipulata dal contraente in nome proprio ed anche nell’interesse di chi spetta’, ed inoltre trascura il disposto dell’art. 2919 cod. civ., in relazione all’avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile ad RAGIONE_SOCIALE, che va ritenuta anche comprensiva del trasferimento del contratto assicurativo.
11. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.
La sentenza impugnata si fonda infatti su due distinte rationes decidendi .
La prima è quella censurata dall’odierna società ricorrente con tutti i motivi dedotti, e cioè il rilievo per cui al momento del sinistro la proprietà del capannone non era di RAGIONE_SOCIALE, che l’art. 1918, comma 3, cod. civ., allorquando dispone il trasferimento dei diritti e degli obblighi dell’assicurato all’avente causa si riferisce ai soli diritti che sorgono dal contratto assicurativo dopo l’alienazione, ove solo questo sia il titolo invocato, e che la vendita forzata trasferisce unicamente diritti sulla cosa e non anche diritti di credito derivanti dal contratto di
assicurazione.
La seconda ratio decidendi è quella per cui nel caso di specie la polizza assicurativa non è operante per dolo del contraente (v. p. 5 dell’impugnata sentenza).
Infatti, come accertato dal giudice di prime cure sulla base di documentazione di un procedimento penale reso tra altre parti ma avente nel presente giudizio indiscutibile efficacia di prova atipica (v. Cass., 1/02/2023, n. 2947; Cass. n. 25067/2018; Cass., n.1593/2017), il sinistro, cioè l’incendio del capannone, è risultato essere di origine dolosa, sulla base della sentenza penale di condanna dell’allora legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, società contraente la polizza assicurativa (v. p. 5 della sentenza impugnata).
10.1. Questa seconda ragione del decidere non è stata impugnata dalla né odierna ricorrente né dal RAGIONE_SOCIALE, il quale, dopo aver contestato tale circostanza costituendosi e difendendosi nei precedenti gradi di merito, è rimasto solo intimato nel presente giudizio di legittimità, per cui su di essa, passata in giudicato, la motivazione della impugnata sentenza si regge e si consolida.
Secondo costante insegnamento di questa Corte, infatti, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (Cass., 6 luglio 2020, n. 13880; Cass., 14 agosto 2020, n. 17182; Cass., 24 ottobre 2019, n. 27339; Cass., 14 ottobre 2020, n. 22183; Cass., 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2017, n. 30589; Cass., Sez. Un., 03/11/2016, n. 22226, Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2014, n. 264; Cass., 13/09/2017, n. 21250;
Cass., 26/09/2018, n. 22914).
Ritiene peraltro il Collegio, tenuto conto che la Procura Generale ha depositato proprie conclusioni scritte, di dover fare applicazione al caso di specie dell’art. 363, comma 3, cod. proc. civ., secondo cui ‘Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza’.
11.1. Giova anzitutto richiamare il disposto dell’art. 1918 cod. civ. richiamato dalla corte di merito nella sentenza impugnata.
Il primo comma dell’art. 1918 cod. civ. prevede espressamente che l’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, il successivo comma 2 dispone che ‘l’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione’, mentre il comma 3 stabilisce che ‘I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso’; infine, come stabilito dal comma 4, l’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.
Questo regime del trasferimento all’acquirente dei diritti e degli obblighi dell’assicurato deve tuttavia essere interpretato, nella materia dell’assicurazione contro i danni, in relazione al principio indennitario, per cui l’obbligo di indennizzo
dell’assicuratore vede, al contempo, come finalità e come limite, il risarcimento del danno (artt. 1882 e 1905 cod. civ.; v. Cass., Sez. Un., 22/05/2018, n. 12565).
Ne deriva pertanto che il titolare del diritto all’indennizzo non può che essere individuato in colui che ha subito il pregiudizio, e dunque chi era il titolare della proprietà del bene al momento del sinistro che lo ha danneggiato.
11.2. Tale è il principio, a risoluzione di precedente contrasto, posto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 16/02/2016, n. 2951), in tema di risarcimento danni ad un immobile, secondo cui: ‘Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell’evento dannoso. E’ un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario’.
Con la suindicata sentenza le Sezioni Unite pervengono a condividere l’orientamento prevalente nelle Sezioni semplici, perché il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà, ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale; e tale autonomia comporta che il diritto al risarcimento del danno subito dall’immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale come accadrebbe se fosse un elemento accessorio, ma è suscettibile solo di specifico atto di cessione ai sensi dell’art. 1260 cod. civ. Di conseguenza, quando accanto all’atto di trasferimento della proprietà non vi sia stato un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell’evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale.
11.3. Questa Suprema Corte ha anche già avuto modo di affermare i suddetti principi anche nell’ipotesi di contratto di
assicurazione per conto di chi spetta ex art. 1891, comma 2, cod. civ., che, diversamente da quanto viene sostenuto nel ricorso, va ad essi assoggettato.
E’ stato anzitutto precisato che l’esistenza di questa particolare vicenda negoziale non può essere presunta in base alla mera sottoscrizione di una clausola di assicurazione che attribuisce al contraente detta potestà, occorrendo che la stessa sia confermata da un consenso espresso del terzo beneficiario del contratto, titolare della pretesa ex art. 1891, comma 2, cod. civ., atteso che tale norma configura un’ipotesi di sostituzione processuale, la quale può trovare titolo in uno specifico mandato dell’avente diritto che, quanto all’incasso, può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l’esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza (v. Cass., 02/03/2018, n. 4923; Cass., 10/05/2013, n. 11124).
Ciò posto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi specificamente precisato che, pur essendo il contratto stipulato in nome altrui o per conto di chi spetta, in linea generale, riconducibile alla categoria del contratto a favore del terzo, la disciplina di cui all’art. 1891 cod. civ., in ragione della sua natura indennitaria, deroga alle regole dettate dall’art. 1411 cod. civ. (Cass., Sez. Un., n. 5556/2002, in riferimento alla deroga alla previsione di cui al comma 3 del citato art. 1411 cod. civ.).
E’ stato quindi espressamente affermato che, anche nell’assicurazione per conto di chi spetta, ed in cui, come nel caso di specie, non risulti individuato il beneficiario al momento della stipula, ha diritto all’indennizzo -e va dunque individuato come assicurato- colui che al momento dell’evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa (così Cass., 13/12/2007, n. 26253, che richiama Cass. 13359 del 2004).
12. La ricostruzione degli insegnamenti di questa Suprema Corte consente a questo punto di integrare la invero stringata motivazione della impugnata sentenza in relazione alla esclusione della titolarità della RAGIONE_SOCIALE al diritto all’indennizzo assicurativo in relazione all’art. 2919 cod. civ.
Va anzitutto premesso che la odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE si è limitata a dedurre, a fondamento della suddetta legittimazione, la titolarità della proprietà del capannone danneggiato dall’incendio, acquisita dopo oltre un anno dal sinistro, in forza di decreto di trasferimento.
Per costante orientamento di questa Corte, l’art. 2919 cod. civ. stabilisce che la vendita forzata trasferisce all’acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l’espropriazione.
L’aggiudicatario è così posto nella stessa condizione di chi acquista un bene mediante una vendita volontaria, nel senso che sono trasmessi a lui i medesimi diritti che spettavano al suo dante causa (pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, l’acquisto del bene sottoposto a esecuzione forzata ha infatti natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato: v. ancora di recente, Cass., 02/09/2022, n. 25926; la vendita forzata trasferisce all’acquirente, ai sensi dell’art. 2919 cod. civ., tutti e solo i diritti già spettanti sulla cosa al debitore che ha subito l’espropriazione: v. Cass., 12/01/2011, n. 517).
12.1. Nel caso di specie, in disparte il non marginale rilievo per cui la società ricorrente nulla dice se in relazione al prezzo di aggiudicazione e nel conseguente trasferimento della proprietà dell’immobile siano stati stimati e valutati i danneggiamenti riportati a seguito dell’incendio, la posizione di RAGIONE_SOCIALE, che è divenuta proprietaria del capannone a seguito di vendita forzata –
e che non può vantare altro titolo all’infuori di questo, dato che, per i principi sopra esposti ed applicabili al caso di specie, non è dato ravvisare la sua espressa e formale qualità di assicurato rispetto alla polizza azionata in causa- è la medesima posizione di colui che vanta un diritto di proprietà sulla cosa a seguito di vendita volontaria.
E dunque la sua carenza di legittimazione all’indennizzo va affermata alla luce dell’insegnamento di questa Corte per cui il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell’evento dannoso, che nel caso di specie non è la RAGIONE_SOCIALE, ma la RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dell’immobile assicurato al momento dell’incendio.
12.2. La peculiarità del caso di specie impone, in relazione ai particolari profili esaminati, di formulare il seguente principio di diritto:
‘il principio , per cui il diritto al risarcimento dei danni -ovvero all’indennizzo assicurativo in caso di mancata espressa e formale individuazione del soggetto assicurato al momento della stipula della polizzaspetta a colui che è proprietario del bene danneggiato al momento del sinistro, si applica anche nei confronti di colui che è diventato proprietario del bene ai sensi e per gli effetti dell’ art. 2919 cod. civ., dovendo la vendita forzosa essere paragonata alla vendita volontaria, impregiudicata l’individuazione del titolare del diritto di proprietà sulla cosa tra la fase di aggiudicazione e l’emissione del decreto di trasferimento’.
Tanto precisato ai sensi dell’art. 363, comma 3, cod. proc. civ., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La peculiarità e la complessità delle questioni trattate inducono alla integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza