Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17790 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17790 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20476-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Retribuzione pubblico impiego
R.G.N. 20476/2019
CC 06/06/2024
avverso la sentenza n. 6679/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositata il 15/01/2019 R.G.N. 7479/2012; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede e, per l’effetto, ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME, segretario comunale, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per il pagamento dei diritti di segr eteria, pari a € 19.018,87, che non gli erano stati corrisposti dal febbraio al dicembre 2010, periodo nel quale egli era stato utilizzato presso l’RAGIONE_SOCIALE;
la Corte territoriale riteneva che le somme de quibus spettavano all’COGNOME in forza di transazione inter partes del 7.12.2007, atto non suscettibile di essere revocato in autotutela da RAGIONE_SOCIALE;
osservava, ‘in ogni caso’, che qualora il segretario comunale ‘utilizzato’ presso l’RAGIONE_SOCIALE provenisse dalla titolarità di una sede di segreteria -come nel caso di specie, in cui COGNOME era titolare nel Comune di Lettere sino al 23.5.2002 e poi transitato ad RAGIONE_SOCIALE -, ad esso spettasse, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 bis del C.C.N.L. 16 maggio 2001 di settore, la retribuzione comprensiva dei diritti di segreteria, quali precedentemente percepiti presso l’ente di destinazione;
il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui ha resistito NOME con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE assume la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non essersi avveduta la Corte territoriale che l’intera vicenda era stata g ià fatta oggetto di altro giudizio, identico per parti, petitum e causa petendi , e definito con sentenza recante n. 3808 del 20.5.2016 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli, divenuta cosa giudicata;
con il secondo mezzo deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1363 c.c. e degli artt. 37, co. 1 e 48 bis CCNL di settore del 16.5.2001, per avere la Corte territoriale interpretato erroneamente l’art. 48 bis , cit., in modo estensivo e avulso dal tenore letterale e dal quadro normativo di riferimento che subordinava sempre la percezione dei diritti di segreteria all’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di ufficiale rogante da parte del segretario comunale;
con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 13621363 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 co. 17 d.P.R. n. 465/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 co. 1 CCNL di settore del 16.5.2001; l’errore in cui era incorsa la Corte di merito si evinceva dal quadro normativo richiamato, atteso che l’art. 43 CCNL non contemplava i diritti di segreteria tra le voci stipendiali da corrispondere al segretario comunale in disponibilità nonché impiegato in regime di ‘utilizzo’ pres so RAGIONE_SOCIALE;
con il quarto motivo il RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1972 c.c.,
RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 co. 4 d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 312/1980 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 d.l. n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014, tutti in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e si afferma la nullità RAGIONE_SOCIALE‘accordo transattivo tra le parti del 7.12.2007 per contrarietà a norme imperative in particolare rinvenibili negli artt. 2, 7, 8, 45 e 48 d.lgs. n. 165/2001;
con il quinto, ed ultimo, motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 48 bis CCNL di settore del 16.5.2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 d.lgs. n. 165/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 co. 458 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 147/2013, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte distrettuale trascurato di considerare che il riconoscimento del diritto in questione comportava una manifesta disparità di trattamento tra segretari comunali in regime di utilizzo, giacché l’COGNOME beneficiava di un incremento stipendiale s enza aver espletato l’attività di Ufficiale rogante ed a prescindere da quanto eventualmente dovuto, a tale titolo, nell’ultima sede di servizio;
vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME;
quella fondata sulla mancata produzione e localizzazione del CCNL di categoria è priva di pregio, essendo principio risalente (già a partire da Cass., Sez. U, n. 21558/2009; v. altresì Cass., Sez. L, n. 6958/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. L, n. 12869/2023) quello secondo cui i contratti collettivi dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, stante la loro specificità in virtù del particolare procedimento formativo che li caratterizza, del loro regime di pubblicità e RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione a controllo cont abile, non richiedono l’assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere di produzione ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;
l’ ulteriore eccezione di inammissibilità in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , per difetto del requisito RAGIONE_SOCIALEa sommaria esposizione dei fatti di causa, è da disattendere;
il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia ed il contenuto RAGIONE_SOCIALEe censure senza dover scrutinare RAGIONE_SOCIALEmente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte ed il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALEa parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 8117/2022); il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione non solo del fatto sostanziale che ha originato la controversia, ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la sentenza impugnata (Cass., Sez. U. 28 novembre 2018, n. 30754, che richiama Cass. n. 21396/2018); ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una sintesi funzionale alla piena valutazione dei m otivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la testuale riproduzione dei quali in tutto o in parte è invece richiesta
quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340/2018);
rileva il Collegio che il ricorso è stato redatto nel rispetto di tali principi, in quanto ha chiarito l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa ed ha svolto la narrativa RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale senza riprodurre il testo integrale degli atti del giudizio di merito; l’inse rimento di alcuni stralci dei medesimi è stato effettuato nell’ambito di una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione RAGIONE_SOCIALEe censure mosse alla sentenza impugnata;
il primo motivo di ricorso è inammissibile;
è assorbente, infatti, l’applicazione del principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte e ribadito da successive pronunce conformi, secondo cui, qualora il giudicato esterno si sia formato antecedentemente o nel corso del giudizio di appello e non sia stato eccepito in quella sede dalla parte interessata, la sentenza che abbia pronunciato in difformità rispetto a quel giudicato è impugnabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., secondo cui «le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione (…) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione», e non è dunque esperibile, rispetto ad essa, il ricorso per cassazione, consentito invece solo qualora il giudice del merito abbia pronunciato sull’eccezione di giudicato oppure nei casi in cui quest’ultimo si sia formato dopo la decisione (Cass., S.U., n. 21493 del 20/10/2010, in particolare al punto 2.1; Cass., Sez. 2, n. 155 RAGIONE_SOCIALE‘8/01/2014; Cass., Sez. 5, n. 22506 del 04/11/2015; Cass., Sez. 5, n. 22177 del
03/11/2016; Cass., Sez. 5, n. 13987 del 23/05/2019; Cass., Sez. 5, n. 28733 del 04/10/2022);
nella specie, il giudicato sul quale il ricorrente fa leva risale ad epoca (anno 2016) antecedente alla definizione, in data 15.1.2019, RAGIONE_SOCIALEa fase di gravame e la relativa eccezione di giudicato esterno non era stata formulata – come si evince dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata – in quella sede; sicché il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile (v., in una fattispecie sostanzialmente analoga, da ultimo, Cass., Sez. L, n. 9561 del 07/04/2023, al punto 10 RAGIONE_SOCIALEa motivazione, nonché Cass., Sez. U, n. 19129 del 06/07/2023, in particolare al punto 19 RAGIONE_SOCIALEa motivazione), e ciò a parte ogni altra considerazione sul rispetto degli oneri formali di specificità imposti, a pena di inammissibilità, per la valida proposizione nel giudizio di cassazione RAGIONE_SOCIALEa censura di violazione del giudicato esterno, oneri qui non assolti, giacché la parte ricorrente non ha trascritto, neanche nei passaggi salienti, il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza sul quale si fonda la eccezione di giudicato né gli atti di causa attraverso i quali la questione era stata portata all’esame del giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello;
i restanti motivi, fra loro intimamente connessi possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono fondati;
8.1 sul tema RAGIONE_SOCIALEa spettanza o meno RAGIONE_SOCIALEa voce ‘diritti di segreteria’ ai segretari utilizzati presso l’RAGIONE_SOCIALE o la RAGIONE_SOCIALE, questa Corte si è pronunciata in senso ostativo, escludendo il diritto in base ad una puntuale ricostruzione sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa e RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva (Cass. Sez. L, 05/11/2021, n. 32232, secondo cui «In tema di impiego pubblico privatizzato, il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, utilizzati presso l’RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE‘al bo nazionale o presso la RAGIONE_SOCIALE la
specializzazione dei dirigenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non include i diritti di segreteria, atteso che le parti sociali, nel prevedere all’art. 48 bis del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, che in tale ipotesi spetta il trattamento in godimento alla data del provvedimento di utilizzo, previsto dall’art. 37, comma 1, RAGIONE_SOCIALEo stesso c.c.n.l., hanno avuto come presupposto la disciplina legale statale, la quale correla l’erogazione dei diritti di segreteria in favore dei segretari all’effettivo esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione presso l’ente RAGIONE_SOCIALE ed alla riscossione dei diritti da parte di quest’ultimo»);
8.2 tali considerazioni sono del tutto assorbenti di ogni altro argomento e consentono, contrariamento a quanto affermato dalla Corte partenopea, di ritenere che al segretario comunale in regime di disponibilità presso l’RAGIONE_SOCIALE competono i diritti di segr eteria solo nei casi in cui egli sia utilizzato come segretario supplente o reggente presso enti locali, ma non, per insussistenza del presupposto fondante lo speciale emolumento, nei diversi casi in cui egli sia utilizzato in altri compiti, come quelli, di cui al caso di specie, riguardanti attività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE stessa o quelli di incarichi presso la RAGIONE_SOCIALE, come anche per quelli di espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano (così Cass. n. 14673/2022), con oneri a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente presso cui presta servizio (art. 101, co. 2, d. lgs. 267/2001);
8.3 in base tale ultimo precedente, cui ritiene il Collegio di dare continuità ed alla cui motivazione si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l’emolumento già in contestazione ed oggetto RAGIONE_SOCIALEa conciliazione intervenuta fra le parti non spetta ai segretari utilizzati presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE e la specializzazione dei
dirigenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come COGNOME‘COGNOME, sì da giustificare anche la censura articolata con il quarto motivo di ricorso, perché il riconoscimento – sia pure attraverso una conciliazione – di un trattamento economico non dovuto conduce ad una nullità per contrasto con norma imperativa (in tal senso, Cass. Sez. L, 29.5.2023, n. 14890 e Cass. Sez. L, 18/08/2020, n. 17226, la quale ultima ha affermato il principio così massimato: «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi de ll’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo RAGIONE_SOCIALEa P.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva»;
in senso conforme, Cass., Sez. L, 04/05/2021, n. 11645, secondo cui: «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva (preordinata al perseguimento di una pluralità di obiettivi di rilievo costituzionale, non riducibili a quello RAGIONE_SOCIALEa razionale distribuzione RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie), sicché non è sufficiente, a tal fine, l’adozione di un atto deliberativo negoziale da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il q uale, anche nell’ipotesi in cui sia rispettoso dei vincoli finanziari, deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta contrattazione»;
la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione
ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.6.2024.