Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36551 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36551 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15677/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 293/2019 depositata il 04/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.-NOME COGNOME ha citato in giudizio NOME COGNOME ritenendolo responsabile di una serie di condotte diffamatorie a suoi danni, o comunque lesive della sua personalità, e precisamente: a) di avere invitato terze persone a non frequentarlo più in quanto amici dell’attore, oggi ricorrente; b) di avere reso dichiarazioni offensive e diffamatorie nel corso di un interrogatorio davanti al Pubblico Ministero di Salerno; c) di avere attribuito all’attore, oggi ricorrente, attività di volantinaggio offensiva del convenuto, oggi resistente; d) di avere fatto pressioni durante un interrogatorio della figlia, NOME COGNOME.
1.1- NOME COGNOME, convenuto, ha proposto domanda riconvenzionale, a sua volta, per il risarcimento del danno da lesione della reputazione e per calunnia, attribuendo all’attore, oggi ricorrente, di avere presentato denunce all’autorità giudiziaria con le quali lo accusava di aver ricevuto regali in cambio del ritardo delle indagini a carico di alcuni soggetti, nella qualità di pubblico ministero che il convenuto, oggi resistente, a quel tempo ricopriva.
2.-Il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda principale, ed ha accolto quella riconvenzionale: ciò ha fatto sul presupposto del difetto di prova dei fatti lamentati dall’attore, oltre che del difetto di offensività, e, per contro, della esistenza di prova in atti di quelli lamentati dal convenuto, attore in riconvenzionale.
3.-Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Salerno.
4.-Ricorre qui NOME COGNOME con tre motivi. NOME COGNOME si è costituito con controricorso ed ha chiesto il rigetto della impugnazione.
Considerato che
5. La ratio della decisione impugnata .
I giudici di appello confermano la decisione di primo grado, sulla base, prevalentemente, ossia per quanto riguarda la maggior parte dei fatti attribuiti al convenuto, poi appellato, dell’accertata inesistenza di essi.
In particolare, quanto alle dichiarazioni rese davanti al PM di Salerno da NOME COGNOME, e che sarebbero state lesive dell’onore e della reputazione di NOME COGNOME, osservano i giudici che quest’ultimo non ha prodotto il verbale, del 27.3.2003, in cui tali dichiarazioni erano contenute e che dunque non si poteva apprezzare a pieno la loro rilevanza.
Quanto alla circostanza di avere NOME COGNOME allontanato da sé alcun persone avendole ritenute amiche di NOME COGNOME -fatto che secondo costui gettava discredito sulla sua persona- i giudici di merito hanno ritenuto non provata la circostanza, in quanto smentita dai diretti interessati e comunque non chiaramente risultante dalle prove assunte.
Quanto alle pressioni fatte da NOME COGNOME, all’epoca Pubblico Ministero, perché la figlia di NOME COGNOME fosse messa sotto pressione in occasione di un interrogatorio, i giudici di merito hanno osservato come il GIP di Salerno, presso cui la questione era approdata a seguito di denuncia di NOME COGNOME, ha escluso non solo che vi siano state pressioni ma che a determinarle sia stato proprio NOME COGNOME.
Quanto alla circostanza, anche essa ritenuta diffamante, attribuita a NOME COGNOME da NOME COGNOME, ed oggetto della domanda riconvenzionale, di avere effettuato opera di volantinaggio, i giudici di merito hanno osservato come si sia
trattato dell’attribuzione di un fatto vero, tanto che per tale attività NOME COGNOME è stato condannato dal giudice penale in primo grado, salva la prescrizione in appello, con risarcimento del danno a favore di NOME COGNOME .
Quanto alle dichiarazioni invece rese da NOME COGNOME davanti al Tribunale di Salerno in data 4.10.2006, osservano i giudici che, intanto, neanche il relativo verbale era stato depositato in primo grado da NOME COGNOME, che lo ha invece prodotto solo in appello e che, a tenerne conto, non si trattava di espressioni offensive, ma dettate dalla necessità di descrivere un comportamento ossessivo e vessatorio di NOME COGNOME verso NOME COGNOME.
I giudici di merito hanno poi accolto la domanda riconvenzionale di NOME COGNOME, il quale lamentava danni alla reputazione ed alla personalità dalle missive mandate da NOME COGNOME ad una serie di pubblici ministeri in cui NOME COGNOME era accusato di avere rallentato o depistato alcune indagini in cambio di favori.
Ritengono i giudici che nei procedimenti penali che ne sono scaturiti si è accertato che la condotta denunciata ( omissioni o altro in cambio di favori) era insussistente, ed anzi è stato proprio il denunciante a venire poi condannato (sentenza 101/ 2013) per diffamazione.
In sostanza, le rationes decidendi stanno tutte nella insussistenza dei fatti lesivi, ossia delle condotte diffamatorie, o comunque illecite, attribuite dall’attore al convenuto, e dunque si risolvono in un accertamento in fatto.
Il ricorrente propone censure a queste rationes decidendi con tre motivi.
In tutti e tre i casi si tratta di censure inammissibili perché mirano ad una rivalutazione di quei fatti, a contestare l’accertamento effettuato dal giudice di merito, non solo proponendo una diversa
ricostruzione degli avvenimenti, ma altresì adducendo fatti nuovi ed ulteriori non attinenti alla controversia.
In particolare.
6.- Con il primo motivo si prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c.
Ritiene il ricorrente che la Corte di Appello ha omesso di tenere conto di alcuni precisi fatti, che il ricorrente elenca.
In particolare, i giudici di merito, come si è detto prima, hanno ritenuto, rispetto ad alcune espressioni diffamatorie contenute in un verbale di dichiarazioni rese davanti al PM, che il ricorrente non aveva depositato, per l’appunto, quel verbale, e che dunque non si poteva valutare la portata offensiva di quanto in esso contenuto.
Ritiene il ricorrente che tuttavia ciò non ha impedito alla Corte di Appello di utilizzare quel verbale per accogliere la domanda riconvenzionale (p. 12 del ricorso).
Inoltre, quanto al volantinaggio, i giudici non avrebbero tenuto conto del fatto che la sentenza di primo grado, che lo riteneva colpevole del volantinaggio, per l’appunto, è stata riformata in appello con declaratoria di prescrizione e che dunque il fatto attribuitogli non poteva ritenersi vero.
Il motivo è inammissibile per diverse ragioni.
Intanto, l’omessa pronuncia presuppone una domanda, e non può invocarsi rispetto all’esame (mancato) di circostanze di fatto o di prova, caso nel quale la censura deve essere diversa.
In secondo luogo, non risulta che la domanda riconvenzionale sia stata accolta ponendovi a base il verbale non prodotto in atti, e che il ricorrente aveva l’onere di produrre: non risulta dalla sentenza impugnata, e del resto la domanda riconvenzionale aveva ad oggetto fatti lesivi della reputazione del convenuto, diversi da quelli riportati nel predetto verbale, che invece erano fatti lesivi della reputazione dell’attore.
E che il verbale non sia stato prodotto è pacifico.
Inoltre, per una delle censure mosse, l’attività di volantinaggio, non è vero che i giudici di merito non tengono conto della prescrizione sopraggiunta in appello: piuttosto osservano correttamente che la prescrizione è pronunciata quando non si ravvisano cause di assoluzione (p 12 della sentenza). E ne traggono conclusione che dunque il fatto era sussistente.
Infine, ed in generale, con questo motivo il ricorrente censura una erronea, a suo dire, ricostruzione dei fatti, un erroneo apprezzamento di essi, ed un altrettanto erroneo apprezzamento delle prove, ossia muove censure del tutto inammissibili in questa sede.
Senza tacere del fatto che non è fornita alcuna prova della circostanza che i fatti che lui adduce, e di cui ci sarebbe stato omesso esame, siano stati allegati in appello, in che termini, e se vi sia stato in quel grado di giudizio una discussione tra le parti.
7.- Con il secondo motivo si prospetta ugualmente violazione dell’articolo 112 c.p.c. nonché omesso esame di fatto controverso.
Esso mette insieme fatti diversi e relativi a condotte lesive diverse.
In primo luogo, censura la decisione impugnata per avere ritenuto non offensive le espressioni contenute in altro verbale (quello del 4.10.2006, davanti al giudice di Salerno), in cui NOME COGNOME riferiva della ossessione con cui era fatto oggetto di attenzioni da parte di NOME COGNOME.
Non è chiara quale sia qui la censura: parrebbe che si attribuisca al giudice di appello di non avere fatto lettura completa di quelle dichiarazioni (p. 19 del ricorso) e precisamente di un inciso in cui il NOME COGNOME dichiarava che NOME COGNOME lo perseguitava in conseguenza di ‘pretesi mancati favori’.
Inoltre, ma la censura è relativa ad altro episodio, il ricorrente si lamenta della credibilità attribuita dal giudice ad alcuni testi, che invece dovevano dirsi inattendibili (p. 21).
Il motivo è inammissibile.
Intanto, sempre ammesso che il giudice di merito non abbia tenuto conto di quell’inciso, il ricorrente non spiega quale ne fosse la rilevanza, ossia per quale ragione, se lo avesse tenuto in considerazione, avrebbe deciso diversamente. E ciò tenuto conto del fatto che il giudice di merito ha fatto una valutazione complessiva di quelle dichiarazioni ritenendole volte a spiegare un atteggiamento ossessivo, e dunque prive di intento diffamatorio.
E peraltro l’inciso che l’atteggiamento ossessivo era dovuto a mancati favori, non rende quell’insieme di dichiarazioni offensive, ma semplicemente costituisce una spiegazione della ragione di quel comportamento ossessivo.
Quanto alla valutazione dei testi, a prescindere dal fatto che si tratta di una valutazione rimessa al giudice di merito e censurabile solo per difetto di motivazione (che non risulta proposta, e che comunque sarebbe infondata, attesa l’esistenza di una chiara e diffusa motivazione), a prescindere da ciò neanche si dice perché e da cosa è ricavabile l’inattendibilità, se da fatti o dichiarazioni omesse dal giudice di merito, o se da una loro intrinseca natura.
8.- Con il terzo motivo si prospetta ancora una volta violazione dell’articolo 112 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo.
Il motivo è relativo all’accoglimento della domanda riconvenzionale di NOME COGNOME, il quale aveva ritenuto lesiva della sua personalità la denuncia fatta a diversi PM di un suo comportamento abusivo volto a favorire indagati.
Si denuncia l’erronea valutazione di alcuni fatti e si propone la valutazione alternativa di altri fatti.
In particolare al fine di smentire l’accertamento del giudice di merito, il quale, come si è detto, ha ritenuto infondate quelle accuse, e peraltro calunniose, sia perché archiviate dai Pm che se ne erano occupati, sia perché di tale archiviazione NOME COGNOME era a conoscenza, al fine, si diceva, di smentire questo accertamento, si invocano fatti, di cui peraltro non è detto in che
termini siano stati prospettati al giudice di merito, e se lo siano stati effettivamente, che sono diversi da quelli presi in considerazione dal giudice stesso: la circostanza che per un altro e diverso fatto, un pestaggio ai danni del ricorrente, NOME COGNOME era stato, si, assolto, ma con formula dubitativa; la circostanza che in verbali di altri procedimenti (p. 32 del ricorso) il convenuto, oggi controricorrente, risultava avere frequentato personaggi appartenenti a clan mafiosi; la circostanza che, in altri atti di indagini, ed in particolare in atti di altri PM, che si rivolgevano al CSM, per stigmatizzare l’operato del convenuto, risultavano invece confermate le denunce che l’attore, oggi ricorrente, aveva indirizzato ai PM sul conto costui, e , tra questi, gli atti relativi alla cosiddetta vicenda Crudo, ossia ai rapporti tra il controricorrente ed un esponente di clan mafioso (p. 35 e ss. del ricorso), ed anche l’episodio avvenuto presso un ‘area di servizio (p. 39 e ss. del ricorso) in cui ci sarebbe stata la consegna di regalie a NOME COGNOME, in cambio dei suoi favori in qualità di PM.
Cone si può agevolmente notare, a prescindere dalla circostanza che non è dimostrato se questi fatti sono stati posti all’attenzione dei giudici di merito, e dunque allegati in giudizio, ed in che termini, e se in particolare questi fatti abbiano dato luogo ad una discussione tra le parti; a prescindere da ciò, si tratta chiaramente della censura di una loro erronea valutazione, o meglio di una erronea valutazione dell’intero materiale istruttorio, di cui qui si richiede una valutazione diversa, che, come è noto, non può essere fornita.
In conclusione, l’intero ricorso non denuncia violazioni di legge, ma si risolve nella richiesta di terzo grado di giudizio di merito, basato su una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella fata dai giudici di primo e secondo grado.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 5000,00 euro, otre 200,00 euro di esborsi, oltre spese generali e accessori.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13/11/2023.