SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2678 2025 – N. R.G. 00014877 2022 DEPOSITO MINUTA 30 07 2025 PUBBLICAZIONE 25 07 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
14877/2022
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.
Da remoto tra
PARTE ATTRICE
e
PARTE CONVENUTA
Oggi 25 luglio 2025 alle ore 12,40 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
Per ‘avv. COGNOME Per l’avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME e l’avv. COGNOME NOMECOGNOME
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa e il dott.
L’avv. COGNOME si riporta a tutto quanto dedotto eccepito e rilevato in atti. Insiste per l’accoglimento delle conclusioni riportate nella comparsa costitutiva.
L’avv. COGNOME si riporta ai propri atti. Fa presente sent. Cassazione n. 7866 del 22 marzo 2024, con cui si è precisata la necessità del contratto di cessione nei contratti di cessione di crediti in blocco. Anche nel caso di specie manca un contratto di cessione, dunque non può dirsi sussistente la legittimazione attiva di Insiste anche sull’eccezione di prescrizione.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e, successivamente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott. NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14877/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 88100 CATANZARO presso il difensore avv. COGNOME C.F.
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. COGNOME NOME ( INDIRIZZO LA SPEZIA; elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 170 19125 LA SPEZIA presso il difensore avv. NOME COGNOME P. C.F.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
opponente: ‘Voglia l’Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione Firmato Da: Emesso Da: RAGIONE_SOCIALE Qualified RAGIONE_SOCIALE Signature CA Serial#: 1072a 6 a)-Dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3909/22, in questa sede opposto e conseguentemente revocarlo in ogni sua parte in quanto infondato ed illegittimo, dichiarando che niente è dovuto dal sig. alla stante l’assoluta carenza probatoria in ordine alla titolarità attiva del diritto da questa dedotto in giudizio e comunque stante l’intervenuta prescrizione dello stesso diritto vantato. c) Condannare l’odierna opposta alla -refusione delle spese e dei compensi professionali di causa, oltre maggiorazione e CAP in rivalsa ex lege. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in relazione alle necessità di causa e al comportamento processuale avversario ‘ .
opposta: ‘ Voglia l’Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale Concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione; In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo n. 3909/2022 del 17/10/2022 RG n. 10132/2022 emesso dal Tribunale di Firenze, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l’opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3909/2022 del 17/10/2022 RG n. 10132/2022 emesso dal Tribunale di Firenze. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all’esito dell’espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende ‘ .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3909/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 17.10.2022, con il quale veniva intimato il pagamento, in favore di della somma di € 15.318,29, per la restituzione del capitale erogato in forza di un contratto di mutuo, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. A fondamento dell’opposizione sosteneva, in primo luogo, l’insussistenza della prova dell’avvenuta cessione del credito in oggetto alla società opposta, in seguito all’asserita operazione di cartolarizzazione e, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione della pretesa azionata stante la sottoscrizione del contratto di mutuo oggetto di causa nell’anno 2007.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta ontestando la fondatezza delle eccezioni sollevate da parte opponente, insistendo sulla propria legittimazione attiva in virtù dell’acquisto del credito in oggetto dalla cedente Banca Ifis s.p.a. a seguito di una operazione di cartolarizzazione di un pacchetto di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, come da pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. Precisava, inoltre, che il termine ordinario di prescrizione decennale dei rapporti di finanziamento decorreva dalla data di scadenza dell’ultima rata, ossia nel caso in oggetto dal 01.05.2014, e non dalla data di sottoscrizione del contratto, inoltre che tale termine era stato interrotto con la comunicazione di messa in mora inviata al cliente nel 2017. Chiedeva, pertanto, a provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell’opposizione poiché in fondata in fatto e in diritto.
A scioglimento della riserva assunta all’esito della prima udienza del 21.07.2022, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in ragione della materia della causa, vertente su contratti bancari, disponeva l’esperimento della mediazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/20120 , che dava però esito negativo.
In seguito, previa concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e in assenza di richieste istruttorie delle parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l’odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
L’opposizione è fondata e merita accoglimento, per le motivazioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’opposta, da riqualificarsi come attinente al difetto di titolarità del rapporto di diritto sostanziale fatto valere (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Vertendo la controversia in oggetto in materia di cessione in blocco dei crediti da parte di un istituto bancario, l’art. 58 TUB prevede uno specifico regime di pubblicità, in quanto consente al cessionario di assolvere gli onere pubblicitari su di esso incombenti attraverso la pubblicazione dell’avvenuta cessione in Gazzetta Ufficiale, producendo nei confronti dei debitori ceduti gli stessi effetti di cui all’art. 1264 c.c. e rendendo, pertanto, superflua la notifica singolarmente ad ognuno di essi.
Tuttavia, la pubblicazione in G.U. della cessione del credito in blocco ha mera efficacia pubblicitaria, in quanto la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, ha l’onere di provare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il debitore non l’abbia riconosciuta esplicitamente o implicitamente ( cfr Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
Ciò detto, nel caso di specie, parte opposta ha affermato di essere divenuta titolare del credito oggetto di odierno procedimento in seguito ad una operazione di cartolarizzazione, avvenuta in data 16.01.2017, avente per oggetto un pacchetto di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB con la società cedente Banca Ifis S.p.a., ma non ha prodotto documentazione sufficiente a ritenere provata la titolarità del suddetto credito.
Invero, il credito trae origine da un contratto di finanziamento (n. 4857725) stipulato in data 20.04.2007 con la società Santander Consumer Bank S.p.a. e, parte opposta, ritiene esserne divenuta titolare in seguito alla cessione da parte di Banca Ifis S.p.a., senza nulla dedurre e tantomeno provare quanto alla prima operazione di cessione, presumibilmente intervenuta tra Santander Consumer Bank S.p.a., quale originaria creditrice, e Banca Ifis S.p.a. Difatti, si è limitata a dare atto unicamente della seconda operazione di cessione del credito intervenuta con Banca Ifis S.p.a., producendo nel ricorso monitorio il contratto di cessione stipulato con quest’ultima (doc. 07 ricorso monitorio), dal quale non è possibile individuare con esattezza i crediti ceduti, e l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n.21 del 18.2.2017, ove viene riportato che sono ad essa ceduti una serie di crediti aventi, alla data di conclusione, una serie di caratteristiche riportate, tra cui i crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati da , con annesso elenco comprendente una
moltitudine di società tra cui RAGIONE_SOCIALE
ii) crediti acquistati da Banca Ifis s.p.a. mediante i seguenti contratti di cessione: RAGIONE_SOCIALE: 29/06/2012, 15/11/2012, 12/11/2013, 11/12/2013, 24/07/2015; RAGIONE_SOCIALE: 06/07/2011, 20/10/2011, 20/12/2011 (doc. 04 -ricorso monitorio).
Oltretutto, dal documento allegato in sede monitoria, denominato estratto conto (doc. 05), proveniente da Banca Ifis S.p.a., viene indicato quale cedente del credito non l’originaria creditrice Santander Consumer Bank S.p.a. ma Santander Consumer Finanza; di talché, non risultano documentati in maniera univoca i vari passaggi attinenti la titolarità del credito oggetto di giudizio.
Ciò detto, con riferimento alla prima operazione di cessione, occorre evidenziare che parte opposta nulla ha dedotto e tantomeno provato, non avendo depositato, né in sede monitoria né nell’odierna sede, alcuna documentazione volta a dimostrare l’avvenuta cessione, tra cui l’eventuale avviso di cessione di crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale contenente chiare indicazioni volte ad individuare i rapporti oggetto della cessione, o contratto di cessione con annesso elenco dei crediti ceduti, né, comunque, documentazione analoga idonea a provare la circostanza.
Tanto premesso, alla luce dei rilievi che precedono, non è possibile verificare l’effettiva inclusione dello specifico credito azionato nell’odierno procedimento t ra quelli oggetto della suddetta operazione di cessione, in assenza di chiara indicazione circa i passaggi del credito dall’originaria creditrice RAGIONE_SOCIALE all’odierna società opposta . Pertanto deve concludersi che non ha fornito adeguata prova di essere divenuta titolare del credito azionato con la procedura monitoria oggetto di causa.
Sul tema va perdipiù richiamata recente ordinanza della corte di Cassazione n. 7866 del 22 marzo 2024 secondo cui ‘ la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall ‘art 1264 cc, ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all art. 58 TUB , dall ‘ ‘onere di dim ostrare l ‘incl usione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che – quando non sia contestata l esistenza del ‘ contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l ‘indica zione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell ‘avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza
tra quelli compresi nell operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; ‘ con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo ‘.
Nel caso in esame l ‘opposta non ha fornito sufficienti né precise indicazioni che consentano di ricondurre con certezza il credito (preteso dall odierno opponente) tra quelli compresi nell operazione ‘ ‘ di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete. Non ha pertanto dimostrato la titolarità del credito oggetto di giudizio.
Ad abundantiam deve osservarsi che, come è noto, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere della prova della sussistenza del credito fatto valere in giudizio grava sulla parte opposta, in quanto parte attrice in senso sostanziale, e che nel caso in esame, l’attrice in senso sostanziale non ha depositato alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza del credito.
Invero, l’unico documento allegato nel ricorso monitorio, pur essendo denominato ‘estratto conto’ non può essere considerato tale, poiché trattasi di mera stampa della società cedente Banca Ifis Spa ove viene indicata unicamente la dicitura ‘ nessun movimento presente nel periodo indicato ‘ (doc. 05). Pertanto, in sede monitoria, non è stata né provata l’erogazione della somma oggetto di finanziamento , né è stato allegato il piano di ammortamento dal quale potersi ricavare le rate non pagate, l’ammontare del capitale e gli interessi maturati su di esso e, neppure nell’odierna sede di merito, l a convenuta ha fornito documentazione integrativa.
Per quanto sopra osservato, l ‘eccezione di difetto di legittimazione attiva dell opposta sollevata ‘ dall opponente – seppur meglio qualificata come difetto di titolarità del rapporto di diritto sostanziale ‘ fatto valere – risulta fondata e va accolta.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sussistono i presupposti per accogliere l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3909/2022, che, conseguentemente, va revocato e con esso ogni statuizione di condanna nello stesso contenuta.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell’attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto
dell’istruttoria solamente documentale e della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– revoca il decreto ingiuntivo n. 3909/2022 emesso dal Tribunale di Firenze, con conseguente revoca della concessa provvisoria esecutorietà (con ordinanza del 29.8.2023);
– condanna parte opposta soccombente all’integrale rifusione delle spese di lite dell’opponente , che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge .
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,00.
Firenze, 25 luglio 2025
Il Giudice
dott. NOME COGNOME