Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 18525 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18525 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7963/2023 R.G. proposto da
:
COGNOME NOMECOGNOME domiciliato presso gli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, dai quali è rappresentato e difeso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata presso l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 3/2023 depositata il 2 gennaio 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE qualificandosi cessionaria in blocco dei crediti della Banca Popolare di Vicenza, mediante la procuratrice Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa, conveniva davanti al Tribunale di Verona NOME COGNOME, sua figlia NOME COGNOME e suo genero NOME COGNOME in tesi per la dichiarazione di nullità di una donazione, in data 3 dicembre 2012, da NOME COGNOME a NOME COGNOME di un immobile in Verona, con il quale i coniugi COGNOME/COGNOME avevano costituito fondo patrimoniale e, in subordine, per la dichiarazione di inefficacia ex articolo 2901 c.c. della medesima donazione; e ciò per le fideiussioni rilasciate alla banca a favore di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, oltre al risarcimento del danno. I convenuti si costituivano, resistendo.
Il Tribunale, con sentenza n. 262/2021, rigettava la domanda principale e la domanda risarcitoria, accogliendo invece quella revocatoria.
I coniugi proponevano appello principale e NOME COGNOME appello incidentale; mentre NOME RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace, interveniva RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria di crediti della suddetta.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n.3/2023, rigettava gli appelli.
NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria; AMCO si è difesa con controricorso, e ha pure depositato memoria.
Ritenuto che:
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 182 c.p.c. nonché 183 e 132 c.p.c.
Si duole che, non avendovi controparte provveduto immediatamente come era viceversa tenuta a fare, sia stato erroneamente assegnato alla medesima un termine per sanare il difetto di rappresentanza pur in difetto di motivata richiesta di relativa concessione.
Lamenta la violazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità ( evocando in particolare Cass. 29244/2021; S.U. 4248/2016 ) secondo cui se una parte solleva tempestivamente l’eccezione di difesa di rappresentanza, sostanziale o processuale ‘è onere della controparte interessata a produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare’ il vizio ‘senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine’ di cui all’articolo 182 c.p.c., ‘prescritto solo per il caso di rilievo officioso’, sicché ‘qualora il rilievo non sia officioso l’onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato’. Visto quanto affermato dalle Sezioni Unite, sempre secondo il ricorrente, ‘il giudice di I grado non aveva alcuna valida ragione per sollecitare l’integrazione delle allegazioni prima e la sanatoria poi in quanto il venir meno dal mandato derivava dalla piana applicazione della legge fallimentare’.
Con il 2° motivo denunzia la violazione degli artt. 1352, 1392, 1393, 2699, 2700, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., in riferimento all’art. 366, ° co. n. 3, c.p.c.
Lamenta essersi erroneamente rigettata la propria eccezione di difetto di potere in capo alla sub procuratrice speciale NOME COGNOME in ragione della ravvisata idoneità a sanarlo di documento sottoscritto con firma illeggibile da persona sconosciuta.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Va anzitutto osservato che come questa Corte, anche a Sezioni Uniteha già avuto modo di affermare in tema di rappresentanza nel processo, ove una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della “procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso ( v. Cass., 14/12/2024, n. 32489; Cass., 23/7/2024, n. 20396; Cass., 25/6/2024, n. 17491; Cass., 16/3/2023, n. 7589; Cass., 20/10/2021, n. 29244 ). E che il termine assegnato per provvedere ha carattere perentorio ( v. Cass., 16/10/2020, n. 22564 ).
Si è al riguardo precisato che il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie, e, qualora la contestazione avvenga in sede di legittimità, la prova della sussistenza del potere rappresentativo può essere data ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; tuttavia, qualora il rilievo del vizio in sede di legittimità non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l’onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non
essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte l’avversario è chiamato a contraddire ( v. Cass., Sez. Un., 4/3/2016, n. 424 ) e ad attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile ( v. Cass., 31/7/2023, n. 23224; Cass., 30/5/2022, n. 17401; Cass., 16/10/2020, n. 22564 ).
A tale stregua, mentre ai sensi dell’art. 182 c.p.c. il giudice che rilevi d’ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l’opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice ( v. Cass., 4/10/2018, n. 24212 ).
La possibilità di derogare al principio di immediata produzione -con la prima difesa utile- della documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c. ( v. Cass., 11/3/2019, n. 6996 ), è pertanto legata ad una motivata richiesta ovvero all’essere stato tale termine dal giudice comunque assegnato ( v. Cass., 4/10/2018, n. 24212 ).
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha dato atto che nella specie:
a) <>;
l'<>;
entro <>;
il tribunale ha dunque <>;
nello <> il tribunale <>.
Sulla base di tali premesse la corte di merito è quindi pervenuta ad affermare che RAGIONE_SOCIALE ha nella specie <>, essendo al riguardo irrilevante che la medesima non abbia prodotto <>.
Ha in proposito argomentato dalla circostanza che <>.
Orbene, va al riguardo osservato che nel fare richiamo ai suindicati principi la corte di merito ha invero omesso di precisare se vi sia stata nella specie una motivata richiesta da parte della società RAGIONE_SOCIALE nonché di indicarne il relativo tenore, essendo invero necessario che ricorra una specifica e concreta esigenza che giustifichi la deroga al richiamato principio di immediata produzione -con la prima difesa utiledella documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio ( senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c. ).
Né la corte di merito ha altrimenti chiarito le ragioni dell’adottata decisione, che a tale stregua si appalesa immotivatamente in contrasto con il detto principio, e conseguentemente il potere dal giudice ( quantomeno ) illogicamente esercitato.
Con particolare riferimento al 2° motivo, va per altro verso posto in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in caso di contestazione dello ius postulandi grava sul difensore interessato l’onere di allegare il contrario ( cfr., con riferimento a ipotesi di mancanza di iscrizione all’albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, Cass., 31/1/2014, n. 2156; Cass., 26/11/1999, n. 13217 ).
Orbene, il suindicato principio è stato dalla corte di merito invero disatteso nell’impugnata sentenza.
A fronte della censura mossa dall’odierno ricorrente e allora appellante COGNOME in ordine all’effettiva legittimazione della società RAGIONE_SOCIALE per <>, la corte di merito ha
infatti affermato risultare <>.
A tale stregua, in relazione alla specifica contestazione in merito al conferimento nella specie dello ius postulandi la corte di merito non ha invero motivato in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto dal giudice di prime cure al riguardo sufficiente una scrittura con firma illeggibile di persona non meglio identificata nella qualifica, nel ruolo e nei poteri, la suindicata attestazione appalesandosi viceversa del tutto generica e inidonea al riguardo (cfr. Cass., Sez. Un., 22/2/2025, n. 4717; Cass., 30/5/2022, n. 17401; Cass., 5/7/2017, n. 16634; Cass., Sez. Un., 7/11/2013, n. 25036), a fortiori in quanto non risultano evidenziati elementi da cui evincere in particolare il soggetto nel caso legittimato a conferire lo ius postulandi in argomento, come pure il soggetto legittimato a darne valida attestazione, avuto in particolare riguardo ai fini e al destinatario di quest’ultima.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo assorbiti il 3° e il 4°consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° e il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il 3° e il 4° motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025