Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7524 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7524 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 18962-2017 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con sede in Siena, INDIRIZZO codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Siena P_IVA, in persona del procuratore Avv. NOME COGNOME in forza di procura a lui conferita, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio é elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO giusta procura alle liti in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (p.Iva P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio dall’Avv. NOME COGNOME quale intervenuta nel giudizio di appello ex art. 111 cod. proc. civ. per essere l’assuntrice del concordato fallimentare della società fallita.
-controricorrente –
contro
-Fallimento della RAGIONE_SOCIALE liquidazione RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE (p.Iva P_IVA;
–RAGIONE_SOCIALE (p.Iva P_IVA, rappresentata dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE (p.Iva P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale intervenuta nel giudizio di appello ex art. 111 c.p.c.
-intimate –
avverso la sentenza n. 249/2017, pubblicata il 10/2/2017 dalla Corte di Appello di Catania, nel giudizio R.G. 2103/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, decidendo sul gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA RAGIONE_SOCIALEP.RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’appello così proposto, correggendo tuttavia l’errore materiale contenuto nella sentenza gravata nel senso che dovesse essere aggiunto al dispositivo della predetta sentenza, a pag. 18, dopo le parole ‘condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le parole ‘in nome e per conto de lla RAGIONE_SOCIALE MONTE RAGIONE_SOCIALE e sostituendo alla somma di ‘euro 99.592,16’ la somma di ‘euro 59.561,16’ .
La vicenda processuale che ci occupa può essere riassunta nei termini che seguono.
Con istanza d’insinuazione al passivo datata 14/6/2004, la MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., in nome e per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ed ‘in forza di contratto di conferimento del ramo di azienda relativo all’attività di leasing e factoring per atto pubblico a notar NOME COGNOME in Siena 28 giugno 2002, rep. 18878, racc. 6572′, chiedeva l’ammissione allo
stato passivo del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE per il credito di € 145.290,76.
Il G.D. rigettava tuttavia la domanda.
La MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., in nome e per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., proponeva dunque ‘opposizione allo stato passivo’ . 4. Nel giudizio n. 3023/2005 in tal modo incardinato dinanzi al Tribunale di Catania, si costituiva il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE Liquidazione S.p.a. con ‘ comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale’, resistendo alla opposizione della Banca e spiegando domanda riconvenzionale contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., rappresentata da MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., per sentir «ritenere e dichiarare la natura traslativa dei contratti di leasing in contenzioso e, conseguentemente in via riconvenzionale, in applicazione dell’art. 1526 cod. civ., il diritto del fallimento alla restituzione di tutti i canoni pagati dalla stipula dei contratti alla dichiarazione di fallimento, detratto un indennizzo da determinare, in via equitativa, per il godimento dei beni; per l’effetto, condannare la MPS Gestione Crediti Banca S.p.a. al pagamento della complessiva somma di euro 105.449,09, detratto l’equo indennizzo determinando, oltre interessi al tasso legale dalla risoluzione al soddisfo, o in via subordinata dalla domanda al soddisfo; …».
Con sentenza n. 3251/2010 pubblicata in data 6/8/2010, il Tribunale di Catania così statuiva: ‘ – rigetta la opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da MPS Gestione Crediti Banca S.p.a.; – accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla curatela del fallimento della CT TLC s.p.a. in liquidazione e, per l’effetto, condanna MPS Gestione Crediti Banca S.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della Curatela che liquida in complessivi euro 8.000,00 per diritti ed onorari, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali; pone le spese di C.T.U. già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della ricorrente’.
6.Avverso la sentenza n. 3251/2010 pubblicata in data 6/8/2010 proponeva appello la MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., in nome e per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., chiedendo alla Corte di appello di Catania, fra l’altro . di ‘modificare lo stato passivo opposto ed ammettere la RAGIONE_SOCIALE
gestione crediti banca RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, non in proprio ma in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, al passivo del fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione già RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, per la somma di 145.290,76 come specificata nella domanda di insinuazione al passivo presentata dalla opponente. Sempre in riforma della sentenza impugnata rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale accolta dalla sentenza impugnata. In subordine dichiarare il difetto di legittimazione passiva di MPS gestione crediti banca spa in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dalla curatela. In ulteriore subordine contenere l’importo della condanna nei limiti di €. 59.591,16. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio’ . 7. Il giudizio si incardinava così presso la Corte di Appello di Catania al n. R.G. 2103/2010. Con comparsa di costituzione e risposta in appello, si costituiva il Fallimento appellato, chiedendo ‘rigettare l’appello della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA per il tramite di MPS Gestione Crediti S.p.A.; correggere l’errore materiale in cui è incorso il tribunale sopra evidenziato; confermare per il resto la sentenza impugnata’.
8. Con comparsa di costituzione ex art. 111 cod. proc. civ. si costituiva, poi, in data 7/10/2015 il successore a titolo particolare del Fallimento, RAGIONE_SOCIALE quale società assuntrice del Concordato Fallimentare della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ‘facendo proprie’ tutte le difese già formulate dalla curatela fallimentare.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 cod. proc. civ. si costituiva, inoltre, sempre in data 07/10/2015 la RAGIONE_SOCIALE rappresentata dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE successore a titolo particolare nel credito fatto valere nella fase di verifica dello stato passivo dalla Banca in forza di cessione di crediti ‘in blocco’ ex art. 58 t.u.b., chiedendo l’accoglimento delle conclusioni del creditore cedente.
10. Con sentenza n. 249/2017, pubblicata il 10/2/2017, la Corte di Appello di Catania definiva il gravame nel senso già sopra ricordato. Più in particolare, la Corte territoriale rigettava il primo motivo di appello – con il quale l’appellante aveva eccepito l’errore del Tribunale ‘nel ritenere la natura di leasing traslativo dei contratti de quibus’ – ed il secondo motivo, in cui era
stato censurato l’errore del Tribunale ‘nell’attribuire rilevanza alle risultanze istruttorie della CTU’ ; in relazione al terzo e quarto motivo di appello (secondo cui, rispettivamente, il Tribunale, nella prospettiva dell’appellante aveva errato ‘ nel condannare la MPS Gestione crediti banca spa al pagamento della somma di cui alla sentenza in accoglimento della riconvenzionale della curatela’ e aveva ‘ errato il tribunale nel condannare l’appellante al pagamento della somma di €. 99.591,16’), la Corte di Appello riteneva che il Tribunale fosse ‘ incorso in un mero errore materiale, essendo evidente che il primo giudice ‘ avesse inteso ‘ condannare la MPS Gestione Crediti Banca SpA, non in proprio ma nella qualità di mandataria della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, al pagamento della somma di € 99.591,16. Importo quest’ultimo frutto di un mero errore di calcolo, peraltro riconosciuto anche dall’appellata, stante che la somma riconvenzionalmente dovuta -pari alla differenza tra i canoni di locazione versati nel corso del rapporto (€ 105.449,09) ed il valore di godimento (€ 45.857,93)’ era in realtà ‘di € 59.591,16’ (v. pag. 13, sentenza impugnata).
11. La sentenza, pubblicata il 10.2.2017, è stata impugnata da BANCA MONTE RAGIONE_SOCIALE SIENA RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, intimate, non hanno svolto difese.
La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 100 e 101 cod. proc. civ., nonché dei commi 2 e 6 dell’art. 58 D. Lgs. n. 385/1993 (t.u.b.) , con ‘ conseguente nullità della sentenza, con riferimento alla condanna della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona della mandataria MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., nonostante l’eccepito difetto di legittimazione passiva della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., stante la titolarità dei rapporti di leasing di cui alla domanda
riconvenzionale del Fallimento, in capo a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.aRAGIONE_SOCIALE
1.1 Sostiene la società RAGIONE_SOCIALE che, con atto del 28/06/2002, aveva ceduto alla RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza dal 01/07/2002, il proprio ramo d’azienda inerente all’esercizio delle attività di leasing e factoring, dandone formale comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per l’effetto della cessione la RAGIONE_SOCIALE con la detta decorrenza sarebbe dunque subentrata in tutti e quattro i rapporti di factoring correnti con la RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE e, pertanto, sarebbe stata l’unica legittimata passiva per la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dal Fallimento contro la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. 1.3 Ciò nonostante, la sopra descritta domanda riconvenzionale era stata accolta sia dal Tribunale – che aveva però errato sia nell ‘ individuazione di MPS Gestione Crediti Banca S.p.a., come soggetto passivo della condanna, sia nella somma oggetto di condanna, pari ad € 99.591,16 (anziché quella corretta dalla Corte di appello in € 59.591,16) – sia dalla Corte di appello (che aveva tuttavia corretto il duplice errore materiale del Tribunale), nonostante la stessa domanda riconvenzionale fosse stata proposta contro un soggetto diverso da quello legittimato passivamente, vale a dire quello titolare dei quattro rapporti di leasing sui quali il Fallimento aveva fondato la sua domanda.
Con il secondo mezzo si deduce ‘ Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c. nonché dei commi 2° e 6° dell’art. 58 D. Lgs. n. 385/1993 (t.u.b.) per non aver rilevato la Corte territoriale il difetto di legittimazione passiva della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., stante la titolarità dei rapporti di leasing di cui alla domanda riconvenzionale del Fallimento, in capo a MPS Leasing RAGIONE_SOCIALE S.p.a.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonostante fosse stato menzionato dalla Banca il contratto di conferimento da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. a RAGIONE_SOCIALEaRAGIONE_SOCIALE del ramo di azienda relativo all’attività di leasing e factoring per atto pubblico a notar NOME COGNOME in Siena 28 giugno 2002, rep. 18878, racc. 6572, quindi anche dei rapporti di leasing oggetto della domanda riconvenzionale ‘ .
2.1 Ritiene la ricorrente, qualora non si fosse ritenuto di accogliere il primo motivo di impugnazione, che la sentenza impugnata sarebbe comunque passibile di riforma poiché nulla, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto comunque rilevare d’ufficio la sua carenza di legittimazione passiva sulla base del sopra indicato conferimento di ramo di azienda. Aggiunge la ricorrente che della cessione ne era stata data formale comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, con decorrenza dal 01/07/2002 era RAGIONE_SOCIALE – che era subentrata in tutti e quattro i rapporti di factoring – a dover essere evocata in giudizio per la restituzione dei canoni pretesi dalla curatela. Al contrario, la Corte di appello non aveva rilevato tale carenza di legittimazione passiva, così che aveva confermato il dispositivo della sentenza di primo grado, seppur correggendo quello che era stato ritenuto un mero errore materiale.
2.2 Né varrebbe sostenere – aggiunge la ricorrente – la non rilevabilità d’ufficio della carenza di legittimazione passiva della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in quanto le Sezioni Unite n. 2951 del 16 febbraio 2016 avevano definitivamente chiarito che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva può essere sollevata dal convenuto in ogni stato e grado, senza limiti di decadenza. Ciò perché non si tratterebbe di un’eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa. Inoltre, la mancanza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso sarebbe rilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa.
2.3 I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
Il primo motivo è inammissibile perché si basa sull’omessa rilevazione di quanto eccepito da RAGIONE_SOCIALE, che tuttavia non intercetta la ratio decidendi del provvedimento impugnato (per come sopra ricordata in premessa), considerato che quest ‘ultima aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva a fronte della sua veste di semplice mandataria per conto di RAGIONE_SOCIALE Ma anche il secondo motivo sopra indicato è inammissibile perché la questione della titolarità del rapporto in capo a soggetto diverso non risulta, invero, adeguatamente veicolata in appello. La stessa è dunque nuova,
perché proposta per la prima volta in questo giudizio, e implica nuove indagini in fatto.
È pur vero che le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ma ciò con la precisazione che comunque rimangono ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. U., 16/02/2016, n. 2951).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25.2.2025