Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7524 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7524 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 18962-2017 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Reg. Imprese di RAGIONE_SOCIALE P_IVA, in persona del procuratore AVV_NOTAIO, in forza di procura a lui conferita, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio é elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, giusta procura alle liti in atti.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio dall’AVV_NOTAIO, quale intervenuta nel giudizio di appello ex art. 111 cod. proc. civ. per essere l’assuntrice del concordato fallimentare RAGIONE_SOCIALE società fallita.
-controricorrente –
contro
-Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE (P_IVA);
–RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), rappresentata dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale intervenuta nel giudizio di appello ex art. 111 c.p.c.
-intimate –
avverso la sentenza n. 249/2017, pubblicata il 10/2/2017 dalla Corte di Appello di Catania, nel giudizio R.G. 2103/2010;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, decidendo sul gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE S.P.A. nei confronti del Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’appello così proposto, correggendo tuttavia l’errore materiale contenuto nella sentenza gravata nel senso che dovesse essere aggiunto al dispositivo RAGIONE_SOCIALE predetta sentenza, a pag. 18, dopo le parole ‘condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, le parole ‘in nome e per conto de lla RAGIONE_SOCIALE‘ e sostituendo alla somma di ‘euro 99.592,16’ la somma di ‘euro 59.561,16’ .
La vicenda processuale che ci occupa può essere riassunta nei termini che seguono.
Con istanza d’insinuazione al passivo datata 14/6/2004, la RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE ed ‘in forza di contratto di conferimento del ramo di azienda relativo all’attività di leasing e factoring per atto pubblico a AVV_NOTAIO in RAGIONE_SOCIALE 28 giugno 2002, rep. 18878, racc. 6572′, chiedeva l’ammissione allo
stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, per il credito di € 145.290,76.
Il G.D. rigettava tuttavia la domanda.
RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, proponeva dunque ‘opposizione allo stato passivo’ . 4. Nel giudizio n. 3023/2005 in tal modo incardinato dinanzi al Tribunale di Catania, si costituiva il Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con ‘ comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale’, resistendo alla opposizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e spiegando domanda riconvenzionale contro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a., rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, per sentir «ritenere e dichiarare la natura traslativa dei contratti di leasing in contenzioso e, conseguentemente in via riconvenzionale, in applicazione dell’art. 1526 cod. civ., il diritto del fallimento alla restituzione di tutti i canoni pagati dalla stipula dei contratti alla dichiarazione di fallimento, detratto un indennizzo da determinare, in via equitativa, per il godimento dei beni; per l’effetto, condannare la RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE complessiva somma di euro 105.449,09, detratto l’equo indennizzo determinando, oltre interessi al tasso legale dalla risoluzione al soddisfo, o in via subordinata dalla domanda al soddisfo; …».
Con sentenza n. 3251/2010 pubblicata in data 6/8/2010, il Tribunale di Catania così statuiva: ‘ – rigetta la opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da RAGIONE_SOCIALE; – accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE Curatela che liquida in complessivi euro 8.000,00 per diritti ed onorari, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali; pone le spese di C.T.U. già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente’.
6.Avverso la sentenza n. 3251/2010 pubblicata in data 6/8/2010 proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, chiedendo alla Corte di appello di Catania, fra l’altro . di ‘modificare lo stato passivo opposto ed ammettere la M.P.S.
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, non in proprio ma in nome e per conto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, per la somma di 145.290,76 come specificata nella domanda di insinuazione al passivo presentata dalla opponente. Sempre in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale accolta dalla sentenza impugnata. In subordine dichiarare il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dalla curatela. In ulteriore subordine contenere l’importo RAGIONE_SOCIALE condanna nei limiti di €. 59.591,16. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio’ . 7. Il giudizio si incardinava così presso la Corte di Appello di Catania al n. R.G. 2103/2010. Con comparsa di costituzione e risposta in appello, si costituiva il Fallimento appellato, chiedendo ‘rigettare l’appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE SpA per il tramite di RAGIONE_SOCIALE; correggere l’errore materiale in cui è incorso il tribunale sopra evidenziato; confermare per il resto la sentenza impugnata’.
8. Con comparsa di costituzione ex art. 111 cod. proc. civ. si costituiva, poi, in data 7/10/2015 il successore a titolo particolare del Fallimento, RAGIONE_SOCIALE, quale società assuntrice del Concordato Fallimentare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, ‘facendo proprie’ tutte le difese già formulate dalla curatela fallimentare.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 cod. proc. civ. si costituiva, inoltre, sempre in data 07/10/2015 la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE, successore a titolo particolare nel credito fatto valere nella fase di verifica dello stato passivo dalla RAGIONE_SOCIALE in forza di cessione di RAGIONE_SOCIALE ‘in blocco’ ex art. 58 t.u.b., chiedendo l’accoglimento delle conclusioni del creditore cedente.
10. Con sentenza n. 249/2017, pubblicata il 10/2/2017, la Corte di Appello di Catania definiva il gravame nel senso già sopra ricordato. Più in particolare, la Corte territoriale rigettava il primo motivo di appello – con il quale l’appellante aveva eccepito l’errore del Tribunale ‘nel ritenere la natura di leasing traslativo dei contratti de quibus’ – ed il secondo motivo, in cui era
stato censurato l’errore del Tribunale ‘nell’attribuire rilevanza alle risultanze istruttorie RAGIONE_SOCIALE CTU’ ; in relazione al terzo e quarto motivo di appello (secondo cui, rispettivamente, il Tribunale, nella prospettiva dell’appellante aveva errato ‘ nel condannare la RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di cui alla sentenza in accoglimento RAGIONE_SOCIALE riconvenzionale RAGIONE_SOCIALE curatela’ e aveva ‘ errato il tribunale nel condannare l’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di €. 99.591,16′), la Corte di Appello riteneva che il Tribunale fosse ‘ incorso in un mero errore materiale, essendo evidente che il primo giudice ‘ avesse inteso ‘ condannare la RAGIONE_SOCIALE, non in proprio ma nella qualità di mandataria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE SpA, al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 99.591,16. Importo quest’ultimo frutto di un mero errore di calcolo, peraltro riconosciuto anche dall’appellata, stante che la somma riconvenzionalmente dovuta -pari alla differenza tra i canoni di locazione versati nel corso del rapporto (€ 105.449,09) ed il valore di godimento (€ 45.857,93)’ era in realtà ‘di € 59.591,16’ (v. pag. 13, sentenza impugnata).
11. La sentenza, pubblicata il 10.2.2017, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, intimate, non hanno svolto difese.
La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 100 e 101 cod. proc. civ., nonché dei commi 2 e 6 dell’art. 58 D. Lgs. n. 385/1993 (t.u.b.) , con ‘ conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, con riferimento alla condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a., in persona RAGIONE_SOCIALE mandataria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’eccepito difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, stante la titolarità dei rapporti di leasing di cui alla domanda
riconvenzionale del Fallimento, in capo a RAGIONE_SOCIALE .
1.1 Sostiene la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE che, con atto del 28/06/2002, aveva ceduto alla RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza dal 01/07/2002, il proprio ramo d’azienda inerente all’esercizio delle attività di leasing e factoring, dandone formale comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per l’effetto RAGIONE_SOCIALE cessione la RAGIONE_SOCIALE con la detta decorrenza sarebbe dunque subentrata in tutti e quattro i rapporti di factoring correnti con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, sarebbe stata l’unica legittimata passiva per la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dal Fallimento contro la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE 1.3 Ciò nonostante, la sopra descritta domanda riconvenzionale era stata accolta sia dal Tribunale – che aveva però errato sia nell ‘ individuazione di RAGIONE_SOCIALE, come soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE condanna, sia nella somma oggetto di condanna, pari ad € 99.591,16 (anziché quella corretta dalla Corte di appello in € 59.591,16) – sia dalla Corte di appello (che aveva tuttavia corretto il duplice errore materiale del Tribunale), nonostante la stessa domanda riconvenzionale fosse stata proposta contro un soggetto diverso da quello legittimato passivamente, vale a dire quello titolare dei quattro rapporti di leasing sui quali il Fallimento aveva fondato la sua domanda.
Con il secondo mezzo si deduce ‘ Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c. nonché dei commi 2° e 6° dell’art. 58 D. Lgs. n. 385/1993 (t.u.b.) per non aver rilevato la Corte territoriale il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.a., stante la titolarità dei rapporti di leasing di cui alla domanda riconvenzionale del Fallimento, in capo a RAGIONE_SOCIALE. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonostante fosse stato menzionato dalla RAGIONE_SOCIALE il contratto di conferimento da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE del ramo di azienda relativo all’attività di leasing e factoring per atto pubblico a AVV_NOTAIO in RAGIONE_SOCIALE 28 giugno 2002, rep. 18878, racc. 6572, quindi anche dei rapporti di leasing oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale ‘ .
2.1 Ritiene la ricorrente, qualora non si fosse ritenuto di accogliere il primo motivo di impugnazione, che la sentenza impugnata sarebbe comunque passibile di riforma poiché nulla, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto comunque rilevare d’ufficio la sua carenza di legittimazione passiva sulla base del sopra indicato conferimento di ramo di azienda. Aggiunge la ricorrente che RAGIONE_SOCIALE cessione ne era stata data formale comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, con decorrenza dal 01/07/2002 era RAGIONE_SOCIALE – che era subentrata in tutti e quattro i rapporti di factoring – a dover essere evocata in giudizio per la restituzione dei canoni pretesi dalla curatela. Al contrario, la Corte di appello non aveva rilevato tale carenza di legittimazione passiva, così che aveva confermato il dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, seppur correggendo quello che era stato ritenuto un mero errore materiale.
2.2 Né varrebbe sostenere – aggiunge la ricorrente – la non rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALE carenza di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto le Sezioni Unite n. 2951 del 16 febbraio 2016 avevano definitivamente chiarito che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva può essere sollevata dal convenuto in ogni stato e grado, senza limiti di decadenza. Ciò perché non si tratterebbe di un’eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa. Inoltre, la mancanza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso sarebbe rilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa.
2.3 I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
Il primo motivo è inammissibile perché si basa sull’omessa rilevazione di quanto eccepito da RAGIONE_SOCIALE, che tuttavia non intercetta la ratio decidendi del provvedimento impugnato (per come sopra ricordata in premessa), considerato che quest ‘ultima aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva a fronte RAGIONE_SOCIALE sua veste di semplice mandataria per conto di RAGIONE_SOCIALE. Ma anche il secondo motivo sopra indicato è inammissibile perché la questione RAGIONE_SOCIALE titolarità del rapporto in capo a soggetto diverso non risulta, invero, adeguatamente veicolata in appello. La stessa è dunque nuova,
perché proposta per la prima volta in questo giudizio, e implica nuove indagini in fatto.
È pur vero che le contestazioni da parte del convenuto RAGIONE_SOCIALE titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ma ciò con la precisazione che comunque rimangono ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi RAGIONE_SOCIALE titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. U., 16/02/2016, n. 2951).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25.2.2025