Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2560 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2560 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
OR.D.INANZA
sul ricorso 30811-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 198/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/10/2020 R.G.N. 477/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/12/2024
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 198 del 12.10.2020, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Treviso che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da quest’ultimo, in riferimen to ad un’intimazione di pagamento relativa a quattro cartelle esattoriali per contributi dovuti alla RAGIONE_SOCIALE, per un importo complessivo di € 94.798,71.
Il tribunale riteneva infondata la domanda, in quanto aveva accertato che le cartelle sottostanti all’avviso di intimazione erano state ritualmente notificate, nelle mani di persona ‘addetta alla casa’, nelle date risultanti dalle copie RAGIONE_SOCIALE cartoline di consegna, mentre il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie degli avvisi di consegna era privo di rilievo, in quanto generico: pertanto, poiché le cartelle non erano state impugnate nei termini, tutte le questioni relative ai vizi RAGIONE_SOCIALE cartelle stesse erano inammissi bili, né le questioni relative all’invio via EMAIL aveva, in concreto, un qualche rilievo.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME ha proposto ricorso in cassazione sulla base di quattro motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Il Collegio riserva or.d.inanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 del d.l. n. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/16, dell’art. 43 del r.d. n. 1611/33 e dell’art. 4 novies del d.l. n. 34/19, inserito dalla legge di conversione n. 58/19, in materia di patrocinio
dell’Avvocatura dello Stato, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva rilevato la nullità della costituzione in giudizio dell’NOME, per difetto dello ius postulandi da parte dell’avvocato del libero foro.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2719 c.c., dell’art. 21 bis della legge n. 241/90, dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e dell’art. 7 comma 1 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che la documentazione in copia RAGIONE_SOCIALE relate RAGIONE_SOCIALE cartelle fosse idonea a comprovarne la relativa notifica, come rituale e tempestiva, quando, invece, era stata disconosciuta la conformità della copia all’originale anche alla luce della parzialità e incompletezza RAGIONE_SOCIALE stesse copie, mentre erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto il disconoscimento non specifico.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73, del d.P.R. n. 68/05 e degli artt. 22, 23, 23 bis, 24 e 48 del d.lgs. n. 82/05 e dell’art. 2712 c.c., con riferimento all’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito non aveva sanzionato la circostanza che i due documenti inviati via pec erano privi di sottoscrizione digitale (in particolare, v. pp. 22 e ss. del ricorso) ed erano stati notificati in formato ‘ pdf’ . indicazione dell’autorità
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia sui motivi d’appello inerenti la mancata alla quale presentare ricorso, per l’illegittimità dell’intimazione di pagamento per mancata notifica
degli atti prodromici e per la mancata allegazione degli atti ivi richiamati, l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento per illegittima applicazione degli interessi e dei compensi di RAGIONE_SOCIALE, l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento impugnate, mai ritualmente notificate, per decadenza dal potere di notifica (violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/73) e prescrizione del credito azionato con le cartelle esattoriali, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.
In via preliminare e dirimente, il ricorso è improponibile.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ in tema di RAGIONE_SOCIALE dei crediti previdenziali, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell’ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l’iscrizione a ruolo, al fine di far valere l’inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.’ (Cass., Sez.Un., n. 7514/2022).
Nella specie, il ricorso non poteva essere proposto ab origine , non essendo stato evocato in giudizio l’ente impositore cioè, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale unico legittimato a contraddire sull’impugnazione ‘recuperatoria’ esperita dal contribuente in riferimento alle eccezioni sul merito della pretesa contributiva (in part icolare, l’eccezione di prescrizione, cfr. pp. 40 -41, alla quale sono state finalizzate buona parte RAGIONE_SOCIALE censure), mentre
l’NOME sarebbe stato legittimato a contraddire, in caso di opposizione agli atti esecutivi, ma con impugnazione diretta in cassazione della sentenza del tribunale.
L’accertamento del difetto di ” legitimatio ad causam “, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, comporta, a norma dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass., sez.Un., n. 7514 cit.).
Le spese dell’intero processo possono essere compensate. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ex art. 382 ult.co., c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta.
Compensa le spese dell’intero processo.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.24