Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16467 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (EMAIL), NOME COGNOME ( ) e NOME COGNOME (EMAIL),
-ricorrente-
Contro
STUDIO TECNICO ASSOCIATO RAGIONE_SOCIALE TEST RAGIONE_SOCIALE NOME NOME Liquidazione rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso il suo RAGIONE_SOCIALE, in Como, INDIRIZZO
-controricorrente –
Nonché
RAGIONE_SOCIALE NOME E RAGIONE_SOCIALE NOME
Oggetto: Associazione in partecipazione recesso RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n.194/2020 depositata il 22.1.2020, notificata il 4.2.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE NOME. NOME, in RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore (giudizialmente nominato su ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE) conveniva l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avanti al Tribunale di Como al fine di sentir dichiarare l’inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., dell’atto di donazione immobiliare effettuato dal convenuto COGNOME NOME in favore dei suoi due figli, sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME, parimenti evocati in giudizio, siccome lesivo della garanzia patrimoniale del debitore (in relazione al debito di oltre 235 mila euro gravante sul convenuto ed in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, come portato dalla sentenza n. 38/14 del medesimo Tribunale di Como).
─ Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 1283/17, dichiarava l’inefficacia -nei confronti dello RAGIONE_SOCIALE -della donazione posta in essere nel settembre 2013, ritenendo sussistente le condizioni della spiegata azione, sub specie di esistenza di rapporto di debito/credito tra le parti, di lesione della garanzia patrimoniale e di consapevolezza del debitore quanto alla diminuzione della consistenza della garanzia assicurata al creditore dal proprio patrimonio.
3.─ RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO proponeva gravame, dinanzi alla Corte di Milano che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
deve escludersi bla sussistenza della carenza di interesse dell’RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE alla proposizione della domanda di revocazione;
in esito al recesso dell’altro professionista RAGIONE_SOCIALE, si è aperta la fase di RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE ed il socio receduto ha chiesto ed ottenuto la nomina del liquidatore dell’RAGIONE_SOCIALE ;
l’RAGIONE_SOCIALE, pur se sciolta e pur se in fase di RAGIONE_SOCIALE, continua ad esistere e ad operare, quantunque non già per il perseguimento del proprio scopo iniziale ovvero per la realizzazione del proprio oggetto sociale, ma solo ai fini di liquidare le proprie attività e le proprie passività (con riferimento alla pregressa situazione -cioè a quella stabilizzata al termine dell’esercizio dell’anno 2010);
lo scioglimento di un’RAGIONE_SOCIALE non riconosciuta non ne determina l’automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vita l’RAGIONE_SOCIALE, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti;
permane, quindi, in capo all’RAGIONE_SOCIALE (quale soggetto distinto dal residuo RAGIONE_SOCIALE ed odierno appellante) la titolarità del credito, accertato con sentenza passata in giudicato (quale restituzione di indebiti prelievi effettuati ad opera dell’odierno appellante dalla cassa dell’RAGIONE_SOCIALE nel periodo intercorrente tra il 2007 ed il 2010), ed in relazione al quale alcun effetto estintivo risulta essere stato tempestivamente dedotto nella sede preposta; g) l’appellante non ha efficacemente contestato la statuizione di I grado che con l’atto di disposizione si siano ridotte notevolmente le garanzie patrimoniali e che il debitore non ha dimostrato l’esistenza di beni residui idonei a soddisfare le ragioni dei creditori né è stata offerta prova dell’effettiva possibilità di provvedere al pagamento del debito esistente;
la circostanza che non vi sarebbe alcun interesse per lo RAGIONE_SOCIALE al ripristino della liquidità perché questa in concreto dovrebbe comunque essere attribuita al medesimo appellante in
qualità di unico socio non ha alcuna incidenza rispetto alle considerazioni espresse nella motivazione.
─ RAGIONE_SOCIALE NOME ha presentato ricorso per cassazione con due motivi ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME in RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
6. ─ Con il primo motivo: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n., c.p.c., ed in particolare con riferimento agli artt. 2272, n.4, c.c. e 100 c.p.c. La Corte, nel rigettare l’eccezione di confusione ex art. 1253 c.c. e di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non ha considerato che ex art. 2272, n.4, c.c. il recesso dell’altro RAGIONE_SOCIALE ha comportato la concentrazione di tutti i rapporti associativi in capo all’unico componente superstite RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME ivi compreso il credito in revocatoria. La Corte ha erroneamente ritenuto che il socio receduto potesse partecipare alla fase di RAGIONE_SOCIALE violando la disposizione dell’art. 2285
7 . ─ Con il secondo motivo: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n., c.p.c., ed in particolare con riferimento agli artt. 2275 c.c. e 75 c.p.c. La Corte ha ritenuto che la nomina del liquidatore sia a tutela anche dei soci receduti che, diversamente ex art. 2275 c.c. perdono lo status socii e non hanno più interesse diretto nelle vicende associative successive. Pertanto la Corte avrebbe considerato dovuto revocato il liquidatore nominato su richiesta del socio receduto e conseguentemente avrebbe dovuto ritenere insussistente la sua legittimazione processuale.
7.1 ─ Le due censure sono connesse e possono essere trattate unitariamente. Il ricorrente, nella memoria illustrativa depositata in vista dell’adunanza camerale, ha evidenziato che la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2902/2023 pubblicata del 12 ottobre 2023, ha così provveduto: « Dichiara l’invalidità e l’inefficacia del decreto del Presidente del Tribunale di Como del 19.05.2011 di nomina a liquidatore dello ‘RAGIONE_SOCIALE‘ del prof. NOME COGNOME e dei consequenziali provvedimenti di sostituzione del liquidatore originariamente nominato: decreto nomina rag. NOME COGNOME del 19.10.2011, decreto nomina dott. NOME COGNOME del 27.11.2014 e, da ultimo, decreto nomina dott.ssa COGNOME del 19.04.2018 ». Il ricorrente ha prodotto detta sentenza con l’attestazione di passaggio in giudicato.
Orbene, oltre a discutersi, in passato, della rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno, è stata dibattuta altresì la questione dell’ammissibilità nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione di produzioni documentali volte a comprovare la formazione di detto giudicato. Sulla materia, tralasciando i termini del precedente dibattito, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. 23 dicembre 2010, n. 26041), le quali, dopo aver chiarito che il giudicato esterno è rile vabile d’ufficio, hanno aggiunto che esso può essere eccepito e rilevato d’ufficio nel giudizio di legittimità, anche ove si sia formato successivamente alla conclusione del grado di merito, e che l’art. 372 c.p.c. non impedisce la produzione della documentazione diretta a dimostrare il formarsi del giudicato.
È stato osservato, a quest’ultimo riguardo, che nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui
il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso.
Nel caso in esame, il giudizio è stato introdotto dallo RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore giudiziale, la cui nomina era però invalida-inefficace, come stabilito dalla C orte d’appello di Milano con la citata sentenza passata in giudicato.
Va dunque fatta applicazione del principio secondo cui, a norma dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., va disposta la cassazione senza
rinvio della sentenza impugnata ove si accerti il difetto di legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE, che toglie in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione (Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2012, n. 1912).
-Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, c.p.c. Spese compensate.
P.Q.M .
La Corte , accertato il difetto di legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE ex art. 382, ultimo comma, c.p.c., cassa senza rinvio la sentenza impugnata della Corte di Appello di Milano n.194/2020.Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione