Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5067 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25875/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALE STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 981/2019 depositata il 07/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti e ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n.981/2019, pubblicata il 7 maggio 2019, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere la disapplicazione del provvedimento di revoca, disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.11, c.3 d.P.R. n.403/1998, con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe attività produttive del 19 gennaio 2004, del contributo concessole in base alla legge n.48/1992 con D.M. del 31 gennaio 2001 -poi erogato dalla RAGIONE_SOCIALE, concessionaria incaricata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria RAGIONE_SOCIALEa pratica e RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘investimento finanziario – in relazione a quanto era emerso da una verifica compiuta dalla Guardia di Finanza. Era stata, infatti, accertata l’omessa installazione, nello stabilimento industriale finanziato, di taluni stampi di componenti per elettrodomestici, in difformità rispetto a quanto dichiarato dalla società beneficiaria RAGIONE_SOCIALEa sovvenzione all’atto RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione finale di spesa. Secondo la Corte di appello la revoca era stata adottata correttamente, non applicandosi la disciplina in tema di risoluzione, mai dichiarata, ma quella connessa alla decadenza dei benefici, avente natura vincolata e formale e non soggetta ad alcuna possibilità di graduazione quanto agli effetti RAGIONE_SOCIALEa perdita dei benefici derivanti dalla dichiarazione non veritiera. Aggiungeva, poi, la Corte di appello che la revoca disposta dall’amministrazione aveva riguardato ipotesi diversa da quella presa in considerazione dal Regolamento n.527/1995, art.8. La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello indicata in epigrafe, al quale ha resistito il RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 6 febbraio 2024.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1455 c.c. Avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere inapplicabile, in seguito al decreto di revoca RAGIONE_SOCIALEa sovvenzione, la disposizione codicistica in tema di gravità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento connesso al ritenuto inadempimento RAGIONE_SOCIALEa stessa rispetto al finanziamento inizialmente concesso. Se, infatti, non era dubitabile che il rapporto successivo alla concessione del finanziamento ponesse le parti del rapporto in posizione paritetica, sarebbe necessario valutare nel complesso il comportamento del beneficiario rispetto alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘investimento previsto che non era mai stata messa in discussione, al più potendosi ritenere che la ricorrente: a) era venuta meno all’obbligo di installazione di alcuni stampi presso lo stabilimento di Figline Vegliaturo; b) aveva omesso lo scorporo di alcune spese di progettazione e studi da quelle di acquisto di impianti e macchinari; c) doveva rispondere RAGIONE_SOCIALEa non corrispondenza di n.19 stampi e numeri di matricola indicati in fattura.
Risultava quindi evidente l’errore di sussunzione ascrivibile alla Corte di appello per avere escluso l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1455 c.c.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1, c.1 bis l.n.241/1990. La ricorrente ribadisce che il rapporto intercorso con il RAGIONE_SOCIALE, essendo di natura paritetica, andrebbe regolato dalle norme che prendono in considerazione la gravità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento ai fini RAGIONE_SOCIALEa risoluzione del rapporto stesso, in base all’art.1455 c.c.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.11, c.3, d.P.R. n.403/1998 e dei principi in tema di decadenza dai benefici conseguiti nel caso di dichiarazione non veritiera. La parziale non veridicità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione presentata unitamente allo stato finale dei lavori non avrebbe dovuto determinare la revoca RAGIONE_SOCIALE‘intero finanziamento, ma solo RAGIONE_SOCIALEa parte alla quale si
riferiva la dichiarazione non veritiera, come già ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa interpretando l’art.8 D.M. n.527/1995. La decisione impugnata urterebbe con il principio che esclude, in materia sanzionatoria, gli automatismi impeditivi di una valutazione completa RAGIONE_SOCIALEa situazione realmente occorsa.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa, anche di matrice comunitaria, in relazione alle conseguenze che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto doversi produrre sull’intero finanziamento in relazione alla solo parziale non veridicità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dalla stessa resa, ancora una volta discostandosi dalla giurisprudenza amministrativa che avrebbe ammesso, anche rispetto all’ipotesi di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.75 d.P.R. n.445/2000, la riduzione proporzionale del beneficio ottenuto nelle ipotesi in cui la detta dichiarazione era stata resa al fine di conseguire un beneficio maggiore e non integrava, come nel caso di specie, il presupposto per il rilascio RAGIONE_SOCIALEa sovvenzione.
Con il quinto motivo si deduce la violazione del D.M. n.527/1995. La Corte di appello avrebbe errato nell’escludere l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi contemplata dall’art.8 del Regolamento appena citato considerando invece l’art.11, c.3 d.PR n.403/1998 -rete, l’art.75 d.P.R. n.445/2000-. Detto regolamento, regolando le modalità e le procedure per la concessione del beneficio inizialmente concesso alla ricorrente avrebbe dovuto considerarsi applicabile anche nella parte in cui consente la revoca soltanto parziale del beneficio. Peraltro, dovendo ‘ la norma, analoga a quella di cui all’art.75 del d.p.r.n.445/2000’ , considerandosi ‘ come norma speciale rispetto a quella (ipoteticamente generale) di cui all’art.11, c.3, d.P.R. n.403/1998, implica una deroga a quest’ultima, di guisa che la revoca, soprattutto totale, avrebbe potuto essere disposta solo nell’accertato concorso di una RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALEa anzidetta norma speciale, con conseguente violazione del noto principio per cui lex
specialis derogat generali’ (così, testualmente, pagg.21 e 22 ricorso per cassazione) .
Orbene, per una più chiara comprensione del ricorso occorre premettere che la materia RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni concesse nell’ambito degli interventi straordinari per il Mezzogiorno previsti dal d.l.n.415/1992, convertito con modificazioni nella l.n.488/1992 ha rilievo il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 (‘ Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni in favore RAGIONE_SOCIALEe attività produttive nelle aree depresse del Paese ‘), il procedimento per la concessione RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione finanziaria concessa alla società ricorrente disciplina l’emanazione del decreto ministeriale di concessione provvisoria del contributo, con seguente erogazione in quote da parte RAGIONE_SOCIALEa banca concessionaria (incaricata RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria) in relazione all’avanzamento degli investimenti e previa verifica RAGIONE_SOCIALEa loro corrispondenza alle erogazioni richieste (art. 7).
Per quel che qui interessa, l’art.9 prevede al primo comma che entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all’art. 6, comma 10, l’impresa o la società di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l’istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa agevolata, aggiungendo al c.5 che alla documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare:…d) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato “nuovi di fabbrica”
Lo stesso regolamento prevede, poi, l’accertamento da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta realizzazione del programma ed il successivo ricalcolo RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni dovute all’impresa per l’emanazione del decreto di concessione definitiva RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione (art. 10). In particolare, l’art. 10, comma 5, recante la dichiarazione del soggetto beneficiario da allegare alla documentazione finale di spesa, prevede le seguenti attestazioni: a) data di entrata a regime RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa oggetto RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni; b) conformità ai documenti originali RAGIONE_SOCIALEa documentazione finale di spesa per l’iniziativa, da allegarsi alla dichiarazione; c) regolarità RAGIONE_SOCIALEa documentazione e riferimento RAGIONE_SOCIALEa stessa a spese sostenute unicamente per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa; d) acquisto ed installazione di tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature, “nuovi di fabbrica”, presso lo stabilimento; e) esclusione dei materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e RAGIONE_SOCIALEe spese di gestione; f) pagamento a saldo RAGIONE_SOCIALEe forniture e mancanza di sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati; g) perfetto stato di funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘impianto; h) indicazione espressa RAGIONE_SOCIALEe produzioni massime conseguibili e quelle effettive RAGIONE_SOCIALE‘unità produttiva a regime e del numero di addetti attualmente impiegati presso l’unità produttiva.
Quanto alla revoca RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni, l’art.8, c.1, prevede le ipotesi di revoca, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni:
‘a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto RAGIONE_SOCIALEa concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive di cui all’articolo 1, comma 1;
qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od
acquisizione è stata oggetto RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione RAGIONE_SOCIALE‘impianto;
qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; c1) qualora l’impresa non abbia maturato, alla data RAGIONE_SOCIALEa disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘ultima quota di cui all’articolo 7, comma 1, le condizioni previste per l’erogazione a stato d’avanzamento RAGIONE_SOCIALEa prima quota; a tal fine, per i programmi i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall’impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria, si fa riferimento allo stato d’avanzamento raggiunto dall’intero programma;
qualora il programma non venga ultimato entro quarantotto mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni, ovvero, per i programmi di cui all’articolo 7, comma 1, per i quali l’importo RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro ventiquattro mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; per i programmi soggetti alla notifica alla RAGIONE_SOCIALE europea di cui all’articolo 2, comma 3, il detto termine di quarantotto mesi decorre dal provvedimento del RAGIONE_SOCIALE relativo agli esiti RAGIONE_SOCIALEa detta notifica; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal RAGIONE_SOCIALE per consentire l’ammissibilità dei programmi medesimi al cofinanziamento comunitario;
qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all’art. 6, comma 4, suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria o
la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;
qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l’indirizzo produttivo RAGIONE_SOCIALE‘impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una “divisione” RAGIONE_SOCIALEa “Classificazione RAGIONE_SOCIALEe attività economiche ISTAT ’91” diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato.’
È invece il comma 2 del medesimo art.8 reg. ult.cit. a prendere in considerazione le specifiche ipotesi di revoca parziale RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione: ‘Nell’ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione RAGIONE_SOCIALE‘impresa beneficiaria e qualora quest’ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o RAGIONE_SOCIALEe ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l’impresa ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale. Nell’ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l’immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l’impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l’eventuale distrazione RAGIONE_SOCIALEe immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o RAGIONE_SOCIALEe ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l’impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all’intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l’immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di
mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall’uso previsto RAGIONE_SOCIALEe immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione RAGIONE_SOCIALE‘impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all’intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, la banca concessionaria invia al RAGIONE_SOCIALE il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni indicandone, in quest’ultima ipotesi, anche l’ammontare, e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all’impresa interessata.’
Viene parimenti in rilievo nel presente procedimento la disciplina in tema di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dal beneficiario di un’agevolazione e di effetti RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni non veritiere, avendo il giudice di appello confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto pienamente legittimo il decreto di revoca RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni riconosciute a suo tempo alla RAGIONE_SOCIALE in relazione all’accertata non veridicità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione che aveva accompagnato l’ultimazione dei lavori relativi all’investimento finanziato dalla quale era risultato, pacificamente alcune risultanze non corrispondenti al vero già esposte nel primo motivo di ricorso dalla stessa COGNOME.
In particolare, assumono rilievo l’art.11, c.3 dPR n.403/1998 -applicabile al caso di specie ratione temporis , come ritenuto dalla Corte di appello -cfr. pag. 10 penultimo cpv. sent. impugnata- a cui tenore ‘ Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 RAGIONE_SOCIALEa legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma l emerga la non veridicità del contenuto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione non
veritiera, nonché l’art.75 c.1 del d.P.R. n.445/2000, entrato in vigore il 6 marzo 2001, che ha sostituito l’art.11, c.3, d.P.R. n.403/1998 cit. a tenore del quale ‘Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’ articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione non veritiera.’
Ciò posto, i primi quattro motivi, connessi tra loro, vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
La Corte di appello ha ritenuto l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE laddove aveva richiesto la verifica RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento rispetto al contenuto RAGIONE_SOCIALE‘investimento finanziato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.1455 c.c., rilevando che rispetto al provvedimento di decadenza adottato dal RAGIONE_SOCIALE non poteva applicarsi la disciplina in tema di risoluzione negoziale- ma pronunziata nel caso di specie-. Si trattava, infatti, di un atto strettamente vincolato e formale, non sottoposto alla ponderazione di interessi tipica dei provvedimenti di annullamento d’ufficio. Ragion per cui non poteva in alcun modo profilarsi una verifica in termine di importanza RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento da parte del privato degli obblighi assunti secondo il criterio posto dall’art.1455 c.c.
La decisione anzidetta appare corretta in diritto.
È vero, infatti, che una volta riconosciuto dall’amministrazione pubblica un beneficio o agevolazione è il giudice ordinario a dovere verificare se il privato ha ottemperato agli obblighi ai quali era condizionato il rilascio del beneficio, controvertendosi in tali ipotesi di diritto soggettivo sia nei riguardi RAGIONE_SOCIALEa concreta erogazione del beneficio, sia RAGIONE_SOCIALEa susseguente conservazione RAGIONE_SOCIALEa disponibilità RAGIONE_SOCIALEa “somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta
dalla P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione RAGIONE_SOCIALE‘asserito inadempimento, da parte del beneficiario, RAGIONE_SOCIALEa disciplina che regola il rapporto-cfr. Cass.n.18742/2004-.
Ciò non consente, tuttavia, di ritenere che nella fase successiva alla concessione del contributo il rapporto giuridico insorto renda possibile l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole in tema di risoluzione del contratto quanto al rapporto derivato dalla concessione del beneficio.
Ed infatti, la verifica alla quale è chiamato il giudice ordinario rispetto ai provvedimenti di decadenza e revoca adottati dall’amministrazione non può in alcun modo sussumersi, come vorrebbe la ricorrente, nel paradigma RAGIONE_SOCIALE‘istituto civilistico RAGIONE_SOCIALEa risoluzione del contratto e, specificamente, RAGIONE_SOCIALE‘art.1455 c.c. originando, a monte, da un atto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione che ha riconosciuto in favore del beneficiario il contributo a condizione che lo stesso rispetti gli obblighi nascenti dalla legge o dal provvedimento di concessione del contributo medesimo.
È senz’altro vero che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che ‘ la decisione, con la quale si dispone il venir meno dei benefici accordati, è assimilabile alla declaratoria di risoluzione di cui all’art. 1456 cod. civ., per inadempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni’, tuttavia chiarendo, nel medesimo contesto, che la revoca si configura come la dichiarazione che è sopravvenuto un fatto, oggetto di accertamento, al quale la stessa legge ricollega l’effetto di determinare la decadenza dal diritto di godere del contributo, senza che l’ente pubblico possa valutare se risponda o no all’interesse pubblico che il beneficiario del contributo ne mantenga la disponibilità (Cass., Sez. Un., 10 agosto 1996, n. 7405; Cass. S.U. n.13046/1997).
Ciò impone dunque di cogliere in modo corretto il senso dei principi appena ricordati, resi in sede di regolamento di giurisdizione, dovendo escludersi che la verifica del rispetto degli obblighi ai quali è assentito il contributo vada ponderata alla stregua RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento secondo il paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art.1455 c.c.
Ed infatti, la disciplina prevista in materia di agevolazioni economiche a carico RAGIONE_SOCIALE Stato -al cui interno si inserisce indubbiamente quella collegata alla l. n.48/1992 e al già ricordato Regolamento n.527/1995 – rende evidente la diversa radice degli obblighi nascenti in capo al beneficiario, appunto rappresentati dalla fonte normativa primaria e/o secondaria oltreché, specificamente, da quella generale relativa alle dichiarazioni non veritiere di cui all’art.11, c.3 d.P.R. n.403/1998 di cui si dirà appresso.
Da ciò consegue che la valutazione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza dei vari adempimenti, ai quali è subordinata l’erogazione definitiva dei benefici viene effettuata attraverso le prescrizioni dettate dal potere amministrativo alla cui osservanza i soggetti destinatari sono tenuti nell’ambito di un rapporto che non può essere accostato ad un rapporto privatistico (con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ ) tra il privato e la Pubblica Amministrazione. Anche nel caso qui esaminato, infatti, vengono in rilievo norme imperative attinenti ad un rapporto pubblicistico, la cui ratio trae la propria origine dall’esigenza di preservare il corretto utilizzo dei fondi erogati ai privati, per lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe attività imprenditorialicfr., conf. Cass. n. 22731/2023-. In altre parole, è lo stesso legislatore ad individuare con precisione gli obblighi ai quali è soggetto il beneficiario e le conseguenze relative alla eventuale loro inosservanza, senza che possa profilarsi la riconducibilità del rapporto di cui si discute nell’ambito dei contratti di natura privatistica se non nei termini in cui sia la stessa normativa
primaria o secondaria a prendere espressamente in considerazione, fra gli elementi considerati per il rilascio o la conferma del beneficio, circostanze particolari collegate alle ragioni del mancato rispetto parziale o totale, degli obblighi ricadenti sul concessionario.
Orbene, proprio con riferimento al caso qui in esame, la decisione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di adottare un provvedimento di segno opposto a quello che l’aveva indotta alla concessione del beneficio sulla base di quanto previsto dall’art.11, c.3 d.P.R. n.403/1998, è stata collegata alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste per l’ottenimento del beneficio stesso specificamente, la non veridicità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione presentata dalla società all’atto RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione finale di spesa, acclarata dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza in sede di verifica fiscale-. Pertanto, la disposta revoca del beneficio non consente, in relazione alla portata precettiva RAGIONE_SOCIALEa ricordata disposizione, alcuna ponderazione -da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione e, dunque del giudice in sede di contenzioso, in ordine all’elemento soggettivo che ha sorretto la condotta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e/o la gravità RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza stessa.
Ad opinare diversamente, si dovrebbe giungere a ritenere applicabile, in tema di revoca dei benefici connessi ad agevolazioni pubbliche, l’orientamento di questa Corte a tenore del quale “In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione attraverso la verifica che l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una
tempestiva riparazione, ad opera RAGIONE_SOCIALE‘una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza RAGIONE_SOCIALE‘altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l’intensità” – cfr. Cass. n. 22346/2014 -.
Conclusione che, viceversa, non è in linea con la disciplina prevista in tema di provvidenze riconosciute ai privati dallo Stato o altri enti pubblici, nelle quali è costante l’esigenza di attribuire all’amministrazione le operazioni di verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni sussistenti per la permanenza (se già conseguita) o per l’erogazione RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione, salvo la verifica giudiziale RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALEa p.a. rispetto agli obblighi previsti dalla fonte normativa di grado primario o secondario.
D’altra parte, le argomentazioni qui espresse, alle quali si è pienamente conformato il giudice di appello, appaiono vieppiù confermate dalle ragioni che hanno sorretto la revoca del beneficio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, collegate all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa non veridicità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME operato dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE in esito alla verifica fiscale eseguita a carico RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE.
Ed infatti, questa Corte, come puntualmente rilevato dalla Corte di appello, è ferma nel ritenere che in base al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75come si è visto speculare al contenuto RAGIONE_SOCIALE‘art.11, c.3, d.P.R. n.403/1998la non veridicità del contenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rilasciate sulla sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il provvedimento di concessione implica la decadenza dal beneficio conseguito ed individua un mero effetto, sul piano causale, RAGIONE_SOCIALE‘assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso, senza alcun rilievo RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo, considerato invece nella diversa ipotesi di verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un eventuale reato-cfr.Cass.n.23175/2023,
Cass.n.16917/2022;Cass.n.18719/2016-. Principi che sono sovrapponibili a quelli espressi dal Consiglio di Stato con espresso riferimento all’art.11, c.3 d.P.R. n.403/1998 – v.Cons. Stato, n. 2447/2012-.
Nella stessa prospettiva questa Corte ha ribadito la portata ed il valore RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni sostitutive nonché gli effetti connessi alla loro eventuale non veridicità, precisando che ‘ Le certificazioni sostitutive sono disciplinate dall’art. 46 …del D.P.R. n. 445 del 2000. Tale disposizione prevede che in generale sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione RAGIONE_SOCIALEe normali certificazioni, gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dalla norma medesima, tra cui, per quanto che qui interessa, il titolo di studio e gli esami sostenuti (lett. m), nonché la qualifica professionale posseduta, il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica (lett. n). L’art. 71 medesimo D.P.R. prevede poi che le Amministrazioni effettuino idonei controlli sulla veridicità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, e che possano farlo anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. Infine, l’art. 75 D.P.R. dispone che ferme restando le eventuali responsabilità penali, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione non veritiera. Il sistema RAGIONE_SOCIALEa documentazione amministrativa, incentrato sulla sostituzione di un certificato o di un atto di notorietà con altrettante dichiarazioni rese dall’interessato, poggia infatti sui due fondamentali principi quello RAGIONE_SOCIALE‘autoresponsabilità del dichiarante e quello RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza funzionale RAGIONE_SOCIALEe suddette
dichiarazioni rispetto ai certificati o agli atti sostituiti. La dichiarazione sostitutiva di certificazione costituisce, quindi, un mezzo di semplificazione RAGIONE_SOCIALEe formalità del rapporto con l’Amministrazione pubblica. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 164 del 2012, ha affermato che “il principio di semplificazione, ormai da gran tempo radicato nell’ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione comunitaria – Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell’ordinamento italiano con D.L.vo 26 marzo 2010, n. 59. Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa’. L’Amministrazione ha la piena facoltà di verificare la veridicità del dichiarato (citato D.P.R. n. 445 del 2000, art. 71), in quanto, in ragione RAGIONE_SOCIALEa finalità semplificatoria che l’istituto persegue, il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘autocertificazione resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria. Una volta che l’Amministrazione abbia acquisito la certezza RAGIONE_SOCIALEa non veridicità del dichiarato, ha il dovere di trarne le necessarie conseguenze, nella corretta e doverosa applicazione del principio generale di buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione pubblica. ‘ – cfr. Cass. n. 32571/2023 -.
L’orientamento appena espresso, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta coerente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza del giudice amministrativo di ultima istanza.
Ed invero, il Consiglio di Stato ha di recente precisato che ‘La fattispecie decadenziale, di cui all’art.75 d.P.R. n.445/2000, si basa su un presupposto oggettivo, la non veridicità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione sostitutiva: “L’oggettiva non veridicità dei presupposti dichiarati dal richiedente, intesa come non rispondenza tra la situazione dichiarata e quella in concreto esistente, è causa sufficiente a escludere la spettanza di un beneficio e a disporre la decadenza RAGIONE_SOCIALE‘intero beneficio” (Cons. St., sez. VII, 3 maggio 2023 n. 4517).
Essa non richiede l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo, né la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘effettiva gravità del fatto e dalla sua incidenza rispetto all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione. La decadenza si configura infatti come un effetto volto a ripristinare il bene RAGIONE_SOCIALEa vita leso, cioè l’utilizzo di risorse pubbliche per finalità non consentite. La dichiarazione non veritiera, al di là dei profili penali, preclude infatti al dichiarante il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall’ utilitas conseguita per effetto del mendacio. Il principio di autoresponsabilità trova applicazione nel caso RAGIONE_SOCIALE‘ammissione a incentivi in ragione RAGIONE_SOCIALEa ratio, volta a semplificare gli adempimenti amministrativi facendo affidamento sulla posizione del privato interessato, e anche perché, diversamente opinando, l’amministrazione sarebbe tenuta, pur a fronte di dati non veritieri perché non rispondenti ai requisiti, a procedere a un’autonoma verifica, caso per caso, dei requisiti sostanziali per l’ammissione al beneficio. Il che vanifica la logica stessa RAGIONE_SOCIALE‘autoresponsabilità (Cons. St., sez. II, 17 maggio 2023 n. 4913). Nell’ipotesi in cui si configurino a carico del singolo partecipante obblighi informati al principio di autoresponsabilità, quali il dovere di presentare documentazione esaustiva, è regola direttamente consequenziale quella in forza RAGIONE_SOCIALEa quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione (Cons. St., sez. III, 4 gennaio 2019 n. 96).
In base a detto principio, pertanto, ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali mancanze commesse nella presentazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione in quanto questi ultimi evidenziano il mancato assolvimento degli oneri minimi di cooperazione, quali sono il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete e rispondenti al vero, che trovano fondamento nel canone generale di buona fede e solidarietà di cui agli artt. e Cost. … e senza poter valutare una parziale decurtazione del beneficiocorsivo
aggiunto n.d.r.Cons. Stato n.9156/2023; conf. Cons.Stato n.8920/2019); Cons. St. n.3934/2014-.
Ora non può revocarsi in dubbio che le ragioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta decadenza attenevano alla falsità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni presentate dall’impresa beneficiaria all’atto RAGIONE_SOCIALEa ultimazione dei lavori e, conseguentemente, all’effetto caducatorio prodotto dalla non veridicità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese.
Giova poi sottolineare, per dimostrare l’infondatezza dei rilievi censori esposti dalla ricorrente a proposito RAGIONE_SOCIALEa non proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa ‘sanzione’ che l’amministrazione avrebbe applicato con il provvedimento di revoca del beneficio, che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha avuto modo di rilevare, a proposito RAGIONE_SOCIALEa decadenza di agevolazioni in favore dei privati, intesa quale vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc (o in alcuni casi ex nunc ), di una posizione giuridica di vantaggio (c.d. beneficio), che i provvedimenti di tale tipo adottati dall’amministrazione si differenziano dal più ampio genus RAGIONE_SOCIALE‘autotutela, caratterizzandosi specificatamente: a) per l’espressa e specifica previsione, da parte RAGIONE_SOCIALEa legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle previste dall’art. 21 nonies RAGIONE_SOCIALEa legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti; b) per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e RAGIONE_SOCIALEe condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; c) per il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti. -Cons. Stato, Ad. plen. n.18/2020 -.
Nella medesima occasione si è quindi ritenuto che la decadenza non presenta nessun tratto comune con il diverso istituto RAGIONE_SOCIALEa sanzione, differenziandosene nettamente in ragione: a) RAGIONE_SOCIALEa non rilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione dei presupposti, RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa; b) del limite RAGIONE_SOCIALE‘effetto ablatorio prodotto, al massimo coincidente con l’utilità innanzi concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo sul quale la decadenza viene ad incidere.
Orbene, condividendo e facendo propri i principi appena ricordati, questa Corte esclude la fondatezza dei motivi di ricorso volti a sostenere che in tema di revoca dalla quale sia derivata la decadenza dei benefici concessi alla RAGIONE_SOCIALE il giudice di appello fosse tenuto: a) a verificare la sussistenza di elementi relativi alla gravità RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza agli obblighi assunti all’atto RAGIONE_SOCIALEa concessione del finanziamento, una volta acclarata la non veridicità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazione rese al momento RAGIONE_SOCIALE‘ultimazione dei lavori; b) a valutare la possibilità di una decurtazione solo parziale dei benefici in relazione alla portata RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione non veritiera rispetto al finanziamento concesso; c) a ponderare la proporzionalità degli effetti prodotti dalla dichiarazione non veritiera, essendo gli stessi previsti ex lege sulla base di un bilanciamento fra gli interessi pubblici e privati coinvolti che non può essere in alcun modo graduato dal giudice ordinario.
Ne consegue che non si può profilare alcun vizio nella pronunzia impugnata laddove la Corte di appello ha escluso che la decadenza potesse essere limitata ai soli beni dei quali non era stata rinvenuta la presenza in modo da giustificare la perdita solo parziale del contributo, proprio in relazione all’impossibilità di consentire una ponderazione in termini di gravità e/o proporzionalità operata espressamente dal legislatore e tanto meno di proporzionalità e ragionevolezza.
Anche il quinto motivo è inammissibile ed in parte infondato.
La Corte di appello ha messo in chiaro che la decadenza pronunziata dall’amministrazione ha riguardato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.11, c.3 del DPR 403/1998 sostituito dall’art.75 d.P.R. n.445/2000 e non già l’ipotesi di revoca disciplinata dall’art.8 del D.M. n.527/1995.
Ed invero, deve ritenersi che la norma sulla cui base venne pronunziata la decadenza, come ritenuto dalla Corte di appello, disciplinasse un’ipotesi di revoca RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni correlato alla dichiarazione non veritiera prevista espressamente dall’art. 11, c.3 d.P.R. cit., come tale concorrente rispetto alle ipotesi previste dal detto regolamento in tema di revoca parziale o totale del benefico di cui alla l.n.48/1992-art.8 Reg.n.527, cit. -, non avendo il Regolamento espressamente preso in considerazione gli effetti RAGIONE_SOCIALEa falsità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni presentate dal beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione né mostrato di volervi derogare.
La restante parte RAGIONE_SOCIALEa censura difetta del carattere RAGIONE_SOCIALEa chiarezza, non apparendo intelligibile laddove ipotizza un rapporto di specialità fra disposizioni non individuate in maniera chiara e movendo, peraltro, dal presupposto, non condivisibile, che l’art.11, c.3 d.p.r.n.403/1998 abbia natura sanzionatoria.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali che liquida in euro 30.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso il 6 febbraio 2024 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima