Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22528 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 22528 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5738/2022 R.G. proposto da
COGNOME , rappresentato e difes o dall’Avv. NOME COGNOME ricorrente principale –
e da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
– ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_SOCIALE CHE HA ASSUNTO IL RISCHIO DERIVANTE DAL CERTIFICATO N. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente al ricorso principale –
ASSICURAZIONE
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (GIÀ SOCIETÀ RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avv. NOME COGNOME, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente al ricorso successivo -nonché contro
NOME COGNOME rappresentato e difes o dall’Avv. NOME COGNOME controricorrente al ricorso successivo -nonché contro
COGNOME NOME
– intimato – avverso la sentenza n. 1417/2021 della CORTE DI APPELLO DI TORINO, depositata il giorno 23 dicembre 2021;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 16 aprile 2025 dal Consigliere COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto di ambedue i ricorsi;
udita l’Avv. NOME COGNOME per delega dell’Avv. NOME COGNOME per parte ricorrente;
udita l’Avv. NOME COGNOME per la parte controricorrente NOME COGNOME
udito l’Avv. NOME COGNOME per delega dell’Avv. NOME COGNOME per la parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME ciascuno acquirente dalla RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: GO.RI.) di unità immobiliari tra di loro contigue ubicate nel Comune di Vinovo (TO), edificate dalla società venditrice su progetto (e con la direzione dei
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lavori) di NOME COGNOME domandarono giudizialmente la condanna della GORAGIONE_SOCIALE alla riduzione del prezzo di vendita nonché la condanna solidale della stessa RAGIONE_SOCIALE, della società RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: Elba) – con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato polizza indennitaria decennale a favore dell’acquirente – e di NOME COGNOME al risarcimento dei danni.
A giustificazione delle domande così formulate addussero, in sintesi, il mancato completamento di opere di urbanizzazione previste in contratto (in specie, di accessi pedonali e veicolari e di parcheggi ad uso esclusivo delle unità immobiliari) e l’esistenza di gravi difetti di costruzione, ravvisati, come da accertamento tecnico preventivo già esperito, nella carente impermeabilizzazione della platea di fondazione del fabbricato, causa di infiltrazioni d’acqua dal terreno con derivanti fenomeni di umidità nei locali seminterrati delle due unità immobiliari.
Nel resistere, la RAGIONE_SOCIALE formulò domanda di manleva nei riguardi della Elba, in forza di polizza RAGIONE_SOCIALEs All Risks , per i danni materiali alle opere e i danni da responsabilità civile verso terzi; NOME COGNOME per analoghe finalità di manleva, chiese la chiamata in causa di quegli assicuratori dei Lloyd’s con cui aveva stipulato contratto (certificato n. NUMERO_DOCUMENTO) a copertura dei rischi da responsabilità professionale.
Disposta ed espletata l’integrazione del contradditorio nei sensi richiesti, all’esito del giudizio di prime cure l’adito Tribunale di Torino, in parziale accoglimento delle istanze attoree e previo accertamento dei vizi costruttivi denunciati, condannò la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento del danno da deprezzamento dell’immobile e la stessa RAGIONE_SOCIALE, in solido con NOME COGNOME al risarcimento dei danni corrispondenti ai costi necessari per l’eliminazione dei difetti; rigettò , invece, le domande (tanto degli attori, quanto dei convenuti in manleva) dispiegate nei riguardi delle due compagnie assicuratici evocate in lite.
La decisione in epigrafe indicata ha rigettato gli appelli (interposti in via separata e poi riuniti) di NOME COGNOMEconcernente l’operatività
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della copertura assicurativa) e della RAGIONE_SOCIALE (relativo alla responsabilità per vizi di costruzione ed alla quantificazione del risarcimento).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE nella veste di successore di quegli assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio del certificato n. NUMERO_DOCUMENTO.
Ricorso separato, articolato in undici motivi e iscritto a ruolo in tempo successivo all’altro , propone la RAGIONE_SOCIALE: ad esso resistono, con distinti controricorsi, la Elba e NOME COGNOME
Non svolge difese nel giudizio di legittimità NOME COGNOME.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto di ambedue i ricorsi.
Hanno depositato memoria illustrativa NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (già denominata RAGIONE_SOCIALE).
La causa è stata discussa alla odierna pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME è affidato a quattro motivi.
1.1. Il primo denuncia « nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. con riferimento alla violazione degli artt. 111 Cost., 112, 115, 132, secondo comma, cod. proc. civ. nonché 118 disp. att. cod. proc. civ. Omessa pronuncia e mancanza di motivazione in relazione ai presupposti fattuali e giuridici di eccezione facente parte del thema decidendum».
Censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, « perché asseritamente mai dedotta in primo grado a seguito della costituzione dell’assicuratore », la questione concernente l’assenza di dolo o colpa grave del ricorrente nel rendere, prima della stipula della polizza, le dichiarazioni in ordine alla pregressa conoscenza di fatti incidenti rispetto al rischio assicurato. Deduce, al riguardo, che sin dal primo grado aveva negato di aver reso dichiarazioni mendaci, tampoco
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con dolo o colpa grave, nel rispondere al questionario assicurativo; assume, altresì, l’ininfluenza della (supposta inesatta) dichiarazione sulle determinazioni dell’assicuratore, stante l’avvenuto rinnovo della polizza alle medesime condizioni dopo la notifica della citazione. In sintesi, sostiene che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla questione, riproposta con il quarto motivo di appello.
1.2. Il secondo motivo prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1932 cod. civ. nonché 113 cod. proc. civ..
Imputa alla sentenza gravata di non aver dichiarato decaduta la compagnia assicuratrice dalla facoltà di eccepire l’inoperatività della polizza per non aver richiesto l’annullamento del contratto di assicurazione entro tre mesi dalla scoperta del sinistro nonché della presunta dichiarazione inesatta o reticente.
1.3. Il terzo motivo eccepisce la « nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. con riferimento alla violazione dell’art. 132 , secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. nonché 118 disp. att. cod. proc. civ..
Ravvisa nella sentenza impugnata vizio di motivazione apparente per avere, in punto di esclusione di operatività della polizza, recepito acriticamente ed adesivamente la decisione di primo grado senza in alcun modo esplicitarne le ragioni e, in particolare, senza indicare gli elementi fattuali alla base del proprio convincimento.
1.4. Il quarto motivo lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, 1346, 1362, 1892, 1893, 1917 e 1932 cod. civ., nonché dell’art. 113 cod. proc. civ..
Si critica la sentenza laddove ha confermato l’inoperatività della polizza « in virtù della (presunta ed indimostrata) mera pregressa conoscenza dei fatti di causa », in contrasto con la clausola contrattuale di riferimento che imponeva di valutare il contegno dell’assicurato in base alle disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
Il ricorso della RAGIONE_SOCIALE sottopone undici motivi.
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2.1. Il primo, per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia esaminato in maniera separata le situazioni relative agli immobili degli appellati NOME COGNOME e NOME COGNOME come richiesto con il terzo motivo di appello, ritenendo evasive le allegazioni formulate.
2.2. Il secondo, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., lamenta che « né il Tribunale né la Corte hanno esaminato, valutato e concluso riguardo alla prova richiesta dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE concernente il bagnamento dei locali interrati del Cerriglio-», così cagionando l’assenza di motivazione sul tema rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ..
2.3. Con il terzo, per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la ricorrente sostiene la conformità della costruzione alle disposizioni amministrative, le quali non prevedevano alcuna impermeabilizzazione della base dell’edificio, anche in ordine alla risalita per capillarità dell’acqua, esclusa dal geologo ausiliario del c.t.u..
2.4. Con il quarto, per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1490 e 1667 cod. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. e difetto assoluto di motivazione, la ricorrente assume la propria mancanza di responsabilità per l’occorso, in quanto estranea alla progettazione ed alla realizzazione dei pozzi drenanti individuati dal Tribunale come concausa delle infiltrazioni; deduce altresì che quest’ultima integrava prospettazione nuova, formulata dopo la c.t.u., sulla quale alla stessa ricorrente non era stato consentito di esercitare il diritto di difesa.
2.5. Il quinto, per violazione degli artt. 112, 163 e 183 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., prospetta come domanda nuova per diversità di causa petendi , quindi
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inammissibile, la questione della errata realizzazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e rileva sul punto l’omesso esame della stessa ad opera della Corte d’appello, benché di ciò richiesta.
2.6. Il sesto, per violazione degli artt. 62, 69, 115 e 194 cod. proc. civ. e 87 disp. att. cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., censura la consulenza tecnica di ufficio – condivisa dai giudici di merito per non avere l’ausiliario espletato le indagini tecniche necessarie per accertare l’esistenza di acqua o umidità sottostante l’edificio, addivenendo ad una ricostruzione soltanto indiziaria delle cause delle infiltrazioni.
2.7. Il settimo, per violazione degli artt. 183 e 194 cod. proc. civ., 87 disp. att. cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., critica ancora la consulenza tecnica di ufficio per aver acquisito un documento (allegato n. 85 alla relazione) non depositato nei termini di legge e senza autorizzazione del Tribunale, impedendo altresì il contraddittorio sullo stesso. Contesta inoltre il mancato esame della contestazione sulla produzione soltanto in copia del documento e del suo carattere artefatto.
2.8. L’ottavo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., deduce « l’assenza di esame e di valutazione della contestazione sollevata dall’appellante RAGIONE_SOCIALE relativamente al documento allegato alla C.T.U. (capitolato dei lavori) ».
2.9. Con il nono, « per erronea applicazione degli artt. 115, 183, 184 e 194 cod. proc. civ. e 87 disp. att. cod. proc. civ. » con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si assume che « l’utilizzazione del capitolato quale documento rilevante, acquisito senza partecipazione delle parti, ha violato il contraddittorio ».
2.10. Il decimo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.
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proc. civ., si duole della mancata ammissione della prova per testimoni, formulata invece nel rispetto del codice di rito.
2.11. L’undicesimo, per violazione degli artt. 1688, 1184 e 1185 cod. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. , lamenta l’illegittima duplicazione delle poste risarcitorie, rilevando che l’azione di eliminazione dei vizi è alternativa e non cumulativa rispetto a quella di diminuzione del prezzo, con la conseguenza che non potevano essere riconosciute somme per i due titoli agli attori.
È fondato il primo motivo del ricorso principale.
Sulla specifica tematica, così motiva la sentenza impugnata: « inammissibile il secondo rilievo svolto nel contesto della censura, laddove si deducono circostanze (in sintesi: la mancata compilazione e/o sottoscrizione del questionario nonché la mancanza di colpa grave in capo al sottoscrittore della polizza) mai dedotte in primo grado a seguito della costituzione dell’assicuratore ».
La compiuta ed esaustiva riproduzione nel corpo del motivo degli scritti difensivi depositati in primo grado dal qui ricorrente e dagli Assicuratori dei Lloyd’s, suoi contraddittori sul punto, dimostrano che la questione dell’operatività o meno della polizza in relazione al carattere mendace delle dichiarazioni de ll’assicurato (sulla conoscenza di fatti incidenti sul rischio assicurato) all’atto della stipula della polizza aveva già costituito materia del contendere innanzi il Tribunale, con divergenza tra le contrastanti prospettazioni dei litiganti.
La declaratoria di inammissibilità per novità del motivo di gravame su detto profilo interposto dall’odierno ricorrente è , pertanto, frutto di un errato apprezzamento: sicché la gravata pronuncia va in parte qua cassata con rinvio, per nuovo esame di questo aspetto della causa, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.
L’accoglimento del primo motivo assorbe lo scrutinio dei restanti motivi del ricorso principale, dacché logicamente subordinati, siccome
relativi al merito della questione pretermesso dalla corte territoriale sulla erronea valutazione della sua inammissibilità per novità.
Il ricorso successivo della RAGIONE_SOCIALE non merita accoglimento.
In primo luogo – e quale considerazione generale – si rileva la inammissibilità di quei motivi (nelle parti in cui sono) formulati in relazione alla fattispecie di impugnazione contemplata dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la cui deduzione è preclusa, giusta il disposto dell’ art. 348ter , ultimo comma, cod. proc. civ., stante la ricorrenza di una c.d. « doppia conforme ».
Le sentenze rese nei due gradi di merito, conformi nel dispositivo, sono invero fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in ordine ai principali fatti controversi, avendo ravvisato, quale fattore di preponderante rilevanza eziologica del pregiudizio, la mancanza di un vespaio aerato nella platea di fondazione « con conseguente assenza di opere di impermeabilizzazione », tale da rendere « possibile la risalita dell’umidità dal terreno nei locali interrati e seminterrati del fabbricato, ossia la tipologia di difetto manifestatasi in concreto ».
Ulteriori ragioni, puntualmente riferite alle singole censure come in appresso, ostano all’accoglimento del ricorso in vaglio.
4.1. L’inammissibilità del primo motivo, oltre a quanto esposto in premessa, riposa altresì sulla genericità dell’assunto : non sono, infatti, illustrate le conseguenze derivanti dalla propugnata disamina separata delle posizioni dei due attori, sicché difetta la idoneità della doglianza ad incidere in senso cassatorio sulla sentenza gravata.
4.2. Estrema genericità e violazione del principio di autosufficienza connotato il secondo motivo.
Con la censura innanzi (sub § 2.2.) testualmente trascritta, infatti, non si chiarisce quale tipo di prova avente ad oggetto il « bagnamento dei locali interrati » non sia stata né esaminata né valutata dai giudici di merito e nemmeno le ragioni di tanto, cioè a dire se questa non meglio identificata « prova » sia stata assunta e non considerata, oppure
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non sia stata assunta e per quale ragione (perché, ad es., dichiarata inammissibile per tardività, per irrilevanza o per altre cause).
Si ravvisa, dunque, una radicale e assoluta carenza di esposizione del fatto processuale, da cui discende, ex art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito , l’inammissibilità della doglianza.
4.3. Il terzo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
Infondato laddove sostiene che la costruzione sia avvenuta nel rispetto delle disposizioni amministrative : il contenuto letterale dell’art. 58 del regolamento edilizio del Comune, trascritto nel corpo della sentenza (pag. 11), evidenzia con chiarezza il contrario (« i pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l’edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio costituito da intercapedine vuota , ventilato mediante bocchette di areazione »).
Inammissibile laddove sollecita questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie finalizzato ad una ricostruzione della vicenda fattuale differente da quella operata dal giudice territoriale, attività del tutto estranee, per natura e funzione, al giudizio di legittimità (da ultimo, cfr. Cass. 23/04/2024, n. 10927).
4.4. Il quarto motivo è inammissibile.
La circostanza dedotta (l ‘ estraneità della società ricorrente alla progettazione e realizzazione dei pozzi drenanti) non riveste valenza decisiva (ma nemmeno rilevante) nella trama argomentativa svolta dalla sentenza impugnata, la quale ha fondato la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE sul la mancata realizzazione di un’adeguata platea di impermeabilizzazione, condicio sine qua non dell’evento dannoso.
La doglianza, per come formulata, non assolve allora l’onere di specificità prescritto dall’art . 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., dacché non attinge criticamente in modo preciso, puntuale e pertinente la ratio decidendi del provvedimento gravato (Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905).
4.5. Considerazioni identiche a quelle ora illustrate giustificano la inammissibilità del quinto motivo.
Per esso, quale concorrente ragione di inammissibilità, si rileva il difetto di esposizione del fatto processuale, in specie circa le modalità di introduzione della questione nel thema decidendum del giudizio di merito, tanto in prime cure quanto in appello, mancando la riproduzione pur per stralci essenziali e per passaggi d’interesse – del contenuto degli scritti di adduzione della questione stessa.
4.6. Anche il sesto motivo è inammissibile.
La doglianza si appalesa irrimediabilmente generica.
Mancano in ricorso una – quantomeno sufficiente a consentirne la conoscenza a questa Corte – illustrazione delle conclusioni della c.t.u. e la specificazione della natura e tipologia delle indagini asseritamente non espletate dal l’ausiliario officioso : e tanto non consente di verificare l’incidenza di dette indagini sul risultato valutativo espresso.
Del pari, lacunosa è la descrizione della vicenda processuale: in specie, il ricorso non trascrive in maniera adeguata il contenuto dell’atto di appello, onde dar conto della sottoposizione in tal modo al giudice adito di specifica ed espressa censura recante rilievi critici (effettivamente formulabili per la prima volta anche in appello: Cass., Sez. U, 21/02/2022, n. 5624) sulla attendibilità o sulla stessa condivisibilità delle conclusioni della c.t.u..
4.7. Il settimo motivo è inammissibile, ancora una volta per difetto di autosufficienza.
Parte ricorrente non individua in alcun modo il documento di cui lamenta la illegittima acquisizione, di cui indica unicamente il numero di allegazione all’elaborato peritale officioso: non illustra natura e tipologia di tale documento, né il suo contenuto, né i fatti da esso rappresentati né la sua rilevanza ai fini del convincimento espresso dal c.t.u. condiviso dal giudice, sicché resta impedito a questa Corte il sindacato sulla rilevanza del vizio processuale eccepito.
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Sol per completezza di argomentazione, si osserva come, per ormai consolidato orientamento di nomofilachia, il consulente tecnico di ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell ‘ osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall ‘ attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d ‘ ufficio (Cass., Sez. U, 01/02/2022, n. 3086).
4.8. L’ottavo motivo è inammissibile, per duplice ragione.
In primis, perché concreta una questione nuova, dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Circa la contestazione sull’acquisizione documentale compiuta dal c.t.u. di cui non v’è traccia nella sentenza gravata – la ricorrente ha omesso di specificare l’avvenuta proposizione davanti al giudice di merito della questione e di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito: e tanto rende inammissibile il motivo di impugnazione di legittimità ( ex multis, Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477).
In secondo luogo, perché la doglianza concerne il capitolato dei lavori, documento tuttavia considerato espressamente irrilevante ai fini della decisione dalla Corte torinese: « l ‘accertamento della violazione della prescrizione regolamentare rende superflua e assorbe la necessità ulteriore disamina della concorrente trasgressione del capitolato di appalto » (pag. 11 sentenza) « Gori Immobiliare contesta l’accertamento del primo giudice in ordine al mancato rispetto delle
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prescrizioni del Capitolato delle opere, che, secondo l’impugnante sarebbe stato acquisito direttamente dal c.t.u. ma mai prodotto in giudizio. Anche tale obiezione è superabile in quanto assorbita dall’accertamento della più grave rilevanza attribuita dal Tribunale alla violazione delle prescrizioni del regolamento edilizio » (pag. 16).
4.9. Le medesime considerazioni espresse in ordine all’ottavo motivo suffragano l’inammissibilità anche del nono motivo.
4.10. Il decimo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza in ordine alla proposizione nell’àmbito del giudizio di appello della questione qui articolata.
Parte ricorrente, infatti, trasgredendo le prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6 , cod. proc. civ., ha mancato di riportare in ricorso – almeno nei tratti essenziali – il contenuto dell’atto di appello , onde consentire a questa Corte di riscontrare se la contestazione sulle richieste istruttorie fosse stata posta come motivo di gravame: a tal fine non può ritenersi idoneo o sufficiente il mero rinvio all ‘atto di appello, risolvendosi una tecnica redazionale di tal fatta in un inammissibile mandato a questa Corte di ricercare quanto in tale atto corrisponde all’oggetto della doglianza.
4.11. Quanto ora esposto, riferito ai rilievi sull’asserita duplicazione delle poste risarcitorie, fonda la declaratoria di inammissibilità pure dell’undicesimo motivo.
In definitiva e per riepilogare: è accolto il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME assorbiti i restanti, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio per nuovo esame della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione; è invece rigettato il ricorso della RAGIONE_SOCIALE
Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente RAGIONE_SOCIALE e le parti ad essa controricorrenti (RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME segue la regola della soccombenza, con liquidazione operata – secondo tariffa – in maniera distinta per ciascuna
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parte controricorrente, avuto riguardo alle effettive attività difensive esplicate in questa sede.
Al giudice del rinvio è invece demandata la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità tra NOME COGNOME e le altre parti.
Attes o l’esito del ricorso della GORAGIONE_SOCIALE, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte di tale ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, giusta il comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Accoglie il primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME assorbiti i restanti; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra NOME COGNOME e le altre parti.
Rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE alla refusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per la RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE, in euro 8.500 per compensi professionali, e per NOME COGNOME in euro 7.700 per compensi professionali, oltre, per ciascuna parte controricorrente, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente RAGIONE_SOCIALE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione