SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 1375 2025 – N. R.G. 00000078 2025 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO di L’AQUILA
La Corte d’Appello di L’Aquila, composta dai Magistrati
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in II grado iscritta al n. 78 del Ruolo Generale dell’anno 20 25 promossa da nato il DATA_NASCITA a Teramo e residente in INDIRIZZO C.F.: rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO come in atti C.F.
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F./P.IVA .P_IVA ) subentrata a , con sede in INDIRIZZO in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, come in atti C.F.
n persona del legale rappresentante p.t.
-ALTRA APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 1367/2024 pubblicata in data 13.12.2024
Conclusioni delle parti:
Per l’ appellante : Con le presenti note scritte l’AVV_NOTAIO, difensore del sig. , precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell’atto di appello che per comodità si ritrascrivono: ‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di L’Aquila, contrariis reiectis:
-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 1367/2024, resa inter partes dal Tribunale di Teramo, Sezione Civile, in persona del AVV_NOTAIO, pubblicata il 13/12/2024, notificata il 19.12.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.’
Per l’ appellato : Come da provvedimento reso da codesta Ecc.ma Corte di Appello, si producono le seguenti note di trattazione scritta contenenti la sola precisazione delle conclusioni, in ossequio a quanto previsto dal novellato disposto di cui all’art. 352 n. 1) c.p.c.,
CONCLUSIONI
1) in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’avverso atto di appello per violazione dell’art. 342 c.p.c.; 2) in ogni caso, rigettare l’avverso atto di appello poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata; 3) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale degli avversi motivi di appello, si chiede l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate in sede di primo grado e qui riportate:
4) rigettare tutte le domande sia di parte opponente che di parte opposta promosse nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, e sfornite di supporto probatorio; 5) in via ulteriormente subordinata, e nel denegatissimo e non creduto caso di accoglimento delle avverse domande, accertare e dichiarare l’importo dovuto dal Sig. alla a titolo di residuo debito a decorrere dalla data del 20/2/2012, o da altra, anteriore o successiva, data, che sarà accertata quale decorrenza dell’Invalidità Totale Permanente a termini delle condizioni di polizza. 6) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. Salvezze illimitate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 .Con atto di citazione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo del 03.09.2014 emesso nel procedimento n. 3595/14 con cui il Tribunale di Teramo ingiungeva il pagamento in favore di d i € 32.495,43 oltre interessi convenzionali di mora e spese della procedura, sulla base dell’estratto conto autenticato relativo a due contratti
di finanziamento, stipulati con l’opponente , ove era attestato il mancato pagamento di n. 152 rate, con conseguente decadenza dal beneficio del termine dell’ingiunto.
Eccepiva l’opponente l’inefficacia del decreto , essendo stato notificato oltre i 60 giorni dalla pronuncia, e che il credito non sussisteva in quanto la sua perdita involontaria del lavoro era coperta da assicurazione con diritto a riscuotere l’indennizzo.
Esponeva di aver stipulato, contestualmente ai due finanziamenti del 09.07.2009 e indicati a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, con la compagnia RAGIONE_SOCIALE nti da insolvenza’ a
una polizza RAGIONE_SOCIALE per il rischio ‘perdite patrimoniali deriv a salvaguardia del creditore in caso di perdita del posto di lavoro del debitore.
Aggiungeva che in data 20.02.2012 era stato riconosciuto ‘inabile permanente al lavoro’ e per tale motivo collocato in pensione anticipata per invalidità e che l’indennizzo veniva negato dalla compagnia RAGIONE_SOCIALE per preesistenza della malattia rispetto alla stipula del contratto di assicurazione.
Si costituiva riconoscendo la tardività della notifica del decreto ingiuntivo e chiedendo l’accertamento del credito non contestato dall’opponente che aveva svolto censure solo in relazione al merito delle circostanze che deponevano per il pagamento della somma ingiunta in capo all’assicurazione e non al ; evidenziava la mancata chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE .
Con ordinanza del 25.03.2016 il G.I. disponeva la chiamata in causa dell’assicurazione che si costituiva eccependo la mancata traduzione in inglese dell’atto di citazione notificato a ove ha sede la RAGIONE_SOCIALE; la nullità della citazione per mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163 n. 7 c.p.c.; l’ improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione; nel merito, l’infondatezza della domanda in quanto all’atto della sottoscrizione l’opponente aveva dichiarato di godere di buona salute tacendo di essere affetto da ipertensione arteriosa in terapia farmacologica, diagnosticata anteriormente alla data della stipula dell’assicurazione .
Si offriva di restituire i premi assicurativi percepiti, stante l’inefficacia ab origine del rapporto assicurativo per difetto delle condizioni di assicurabilità; in subordine, rappresentava che, in caso di operatività della polizza, la copertura RAGIONE_SOCIALE era relativa agli insoluti anteriori al 20.02.12 o alla data diversa accertata in corso di causa quale decorrenza dell’invalidità totale permanente ai sensi delle Condizioni di polizza.
Istruita la causa mediante le produzioni documentali e svolta la CTU medico legale, all’udienza del 13.12.24, il G.I. invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex art 281 sexies c.p.c.
1.1 Il Tribunale di Teramo con la sentenza n. 1367/2024 pubblicata il 13.12.2024 revocava il decreto ingiuntivo, accertava che il debito di verso ammontava ad € 32.495,43 oltre interessi convenzionali calcolati a far data dal 27 gennaio 2014; dichiarava non valida la copertura RAGIONE_SOCIALE con spese compensate tra tutte le parti.
Il Tribunale di Prime Cure innanzitutto precisava che, come ribadito dalla Suprema Corte riportata, il broker assicurativo svolge, accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione , un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase antecedente la messa in contatto con l’assicuratore e come consulente dello stesso (analizzando i vari contratti sul mercato rapportandoli alle esigenze del cliente allo scopo di collocarne i rischi alle condizioni per lui più favorevoli): nel caso di specie evidenziava che la aveva agito come broker proponendo al un contratto di assicurazione pur sapendo che il cliente, obeso e con fibrillazione arteriosa, non era soggetto assicurabile, senza avvisarlo, nel vendergli l’assicurazione insieme al finanziamento , dell’importanza del questionario e quindi della necessità che fosse certo di godere di buona salute ( circostanza non sussistente essendo sofferente di ipertensione arteriosa e consapevole della propria patologia almeno dal 2005 come rilevato dal CTU, nonché portatore di steatosi epatica). Rammentava il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO come fra le circostanze che l’assicurato è tenuto a dichiarare vi siano non solo la malattia ma anche qualsiasi situazione patologica già nota, essendo irrilevante che l’obesità di cui era affetto il non fosse al momento della stipula del contratto ancora riconosciuta ufficialmente come malattia dalle organizzazioni mediche internazionali.
Secondo il Tribunale pur essendo pacifica la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato tardivamente, il credito cui è tenuto il , non contestato, andava confermato; non avendo l’opponente svolto alcuna domanda contro la per averlo mal consigliato come broker né invocato la tutela consumeristica ( per essere stato indotto nella modulistica a sottoscrivere un’assicurazione che alla banca broker doveva apparire non valida con l’ordinaria diligenza ) ed essendo il decreto non valido ab origine non era possibile per il giudice verificare, anche d’ufficio , la rispondenza del decreto ai criteri della tutela del consumatore, non posti in evidenza dall’opponente; inoltre la somma dovuta era stata richiesta dalla banca con il decreto provvisorio ma non come condanna definitiva, richiedendosi di accertare come dovute le somme di cui al D.I 3695/14 ammontanti ad € 32.495,43 oltre interessi senza chiedere la condanna al pagamento di tale somma .
Le spese, stante la particolarità della fattispecie, venivano compensate integralmente tanto più, evidenziava il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che l’opponente aveva compre so che il suo rapporto era
solo verso la banca ,pur senza evocarla come broker, e che la banca non aveva chiesto la condanna del , bensì la determinazione del credito vantato nei confronti dell’opponente
2 . Avverso la sentenza n. 1367/2024 del Tribunale di Teramo ha proposto appello
, per i seguenti motivi:
2.1 Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il AVV_NOTAIO di prime cure sostiene che il avrebbe dovuto svolgere una domanda contro la per averlo mal consigliato come broker o, comunque, avrebbe dovuto invocare la tutela consumeristica
L’appellante censura la sentenza di AVV_NOTAIO Grado sostenendo che con l’opposizione a decreto ingiuntivo aveva contestato nel merito l’insussistenza del credito azionato monitoriamente , per operatività della polizza RAGIONE_SOCIALE sottoscritta con la per il rischio ‘perdite patrimoniali derivanti da insolvenza ‘ a salvaguardia del creditore in caso di perdita del posto di lavoro del debitore.
Precisa che tale polizza RAGIONE_SOCIALE consente al consumatore in caso di cessazione del rapporto di lavoro di saldare immediatamente il suo debito con la banca erogante, dovendo provvedere la compagnia RAGIONE_SOCIALE ad estinguere il debito residuo senza rivalsa sul finanziato.
Nel caso di specie l’appellante era stato dichiarato , in data 20.02.12, dalla Commissione medica di 2° istanza di Roma inabile al servizio e collocato in pensione anticipata per cui, essendosi verificato l’evento previsto dalla Condizioni di polizza, aveva diritto all’indennizzo negato dalla RAGIONE_SOCIALE che sosteneva la preesistenza della malattia; mentre, al contrario, per il la malattia era insorta successivamente alla stipula dell’assicurazione risalendo il primo ricovero al 22.06.2010 e l’ultimo al 3.12.2014 presso l’ospedale di Bari ove veniva sottoposto a coronografia e intervento cardiochirurgico.
2.2 Erroneità della sentenza nella parte in cui il AVV_NOTAIO ha accertato un debito del verso pari ad euro 32.495,43 ed ha dichiarato non valida la copertura RAGIONE_SOCIALE
Con questo motivo è censurata la sentenza impugnata per non avere il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO considerato che la CTU svolta in primo grado non aveva stabilito con certezza l’epoca di probabile insorgenza della fibrillazione atriale permanente che aveva d eterminato l’inabilità assoluta al lavoro dell’appellante.
Evidenzia che la relazione peritale aveva riscontrato la presenza all’atto della stipula della polizza solo di un’ipertensione arteriosa che sebbene possa aumentare il rischio di sviluppare una FA non prova che la fibrillazione fosse preesistente al contratto di assicurazione.
Aggiunge che spettava alla RAGIONE_SOCIALE provare ex art 2697 c.c. che la malattia fosse nota all’appellante prima della stipula dell’assicurazione in quanto , secondo la giurisprudenza di legittimità citata, il palesarsi di sintomi modesti non implica il manifestarsi della malattia ( per la quale è necessario la sussistenza di una diagnosi clinica di sintomi inequivocabili) per cui anche in caso il lavoratore non dichiari nulla al riguardo e, in seguito, si arrivi ad una dichiarazione di inabilità a lavorare , avrà diritto all’indennizzo spettante in forza della polizza .
3 . Si è costituita in appello , subentrata a
eccependo l’inammissibilità del gravame ex art 342 c.p.c non riportando la specifica censura alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, né l’ indicazione delle violazioni di legge nelle quali sarebbe incorso il AVV_NOTAIO di primo grado e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Contesta anche nel merito i motivi di impugnazione precisando, quanto al primo motivo, che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha correttamente riconosciuto come alcun indennizzo dovesse essere corrisposto dalla RAGIONE_SOCIALE , ipotizzando in tesi la possibilità per l’appellante di proporre eventuali domande nei confronti della non formulate nel caso di specie.
Per l’appellata l a decisione del Tribunale era basata sulle risultanze della CTU che aveva rilevato come già a partire dall’anno 2005 e , quindi, prima della stipula del contratto di finanziamento, l’appellante soffri sse di ipertensione arteriosa e fosse consapevole di avere tale patologia; che quindi non godeva di buona salute secondo l’accezione di cui all’art. 12.2 delle Condizioni Generali di Polizza e, pertanto, non era un soggetto assicurabile.
Infondato secondo l’appellata è anche il secondo motivo di gravame avendo il aderito all’atto della sottoscrizione dei due finanziamenti alle coperture assicurative di cui alla polizza RAGIONE_SOCIALE accessorie ai contratti di finanziamento, dichiarando nella relativa modulistica di possedere i requisiti di assicurabilità come elencati all’art. 10 punto 1 delle Condizioni Generali di finanziamento del contratto n. 0003857723200 ed all’art. 6 punto 1 delle Condizioni generali di finanziamento del contratto n. 0003900873200 tra i quali era ricompreso quello di godere di buona salute; precisando che nella Nota informativa in atti vi era indicata la definizione di ‘buona salute’ escludendosi che possa riconoscersi tale condizione all’individuo che soffra ‘di una malattia cronica e/o è soggetto a controlli medici periodici e/o è soggetto a terapie e/o assume medicinali in modo continuativo’; inoltre nelle
Condizioni generali di polizza tale requisito rappresentava una vera e propria condizione di assicurabilità che determina ab origine i limiti entro i quali l’obbligazione RAGIONE_SOCIALE viene assunta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Non ricorrendo la condizione di assicurabilità non poteva darsi luogo all’adesione alla copertura RAGIONE_SOCIALE ed essendo emerso la mancanza del requisito dopo l’adesione, correttamente il AVV_NOTAIO aveva ritenuto la copertura inefficace.
Aggiunge che secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, le clausole contenenti le condizioni di assicurabilità volte ad identificare il rischio oggetto della copertura RAGIONE_SOCIALE solo valide ed efficaci , escludendosi la vessatorietà in quanto riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia RAGIONE_SOCIALE specificando e delimitando il rischio garantito.
Evidenzia che nonostante la dichiarazione sottoscritta dall’appellante all’atto della sottoscrizione dei due finanziamenti ( e adesione alla polizza RAGIONE_SOCIALE) di godere di buona salute , dopo la denuncia del sinistro, nella fase istruttoria , l’appellata aveva potuto constatare l’insussistenza , anteriormente alla stipula dei contratti, del requisito dell’assicurabilità , essendo emerso che l’appellante era affetto da ipertensione ar teriosa in terapia farmacologica anteriormente alla data di adesione , come riscontrato dalla stessa CTU che confermava la presenza in capo al di una malattia cronica e l’assunzione di medicinali nonché di altre patologie in data antecedente alla stipula del contratto di finanziamento,
La piena conoscenza delle patologie da parte del deriva secondo l’appellata dalla circostanza , accertata in sede di CTU, che lo stesso assumeva farmaci e quindi era consapevole di essere affetto da patologie .
Né può condividersi , secondo l’appellata, quanto sostenuto dall’appellante circa l’inesistenza di un nesso causale fra l’ipertensione arteriosa e l’aumento del rischio di sviluppare una successiva patologia assumendo rilievo nel caso di specie la non ricorrenza di una condizione di assicurabilità; mentre irrilevante è la connessione tra la patologia preesistente e quelle insorte successivamente, per inefficacia ab origine della copertura RAGIONE_SOCIALE difettando il requisito della buona salute ( quale condizione di assicurabilità) anteriormente alla stipula dei contratti di finanziamento.
regolarmente citata non si è costituita.
Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 25.11.2025 , la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c. nuova formulazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
Preliminarmente la Corte esclude l’inammissibilità del l’appello per violazione dell’art. art 342 c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza
oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazione dettate dalla Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull’inammissibilità dell’appello (SS.UU. n. 27199/17, Cass. n. 1935/2020) confermate da ultimo dalla sentenza delle SS.UU n. 4853/2023 che ha escluso che ‘ l’atto di gravame debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado’.
5.1 I due motivi di appello consentono una trattazione congiunta riguardando entrambe la validità della copertura RAGIONE_SOCIALE invocata dall’appellante per essere stato collocato in pensione anticipata per invalidità e quindi ricorrendo l’evento previsto nella polizza.
Dall’esame degli atti di causa emerge che nelle Condizioni generali di polizza (art 12.2 ‘Persone assicurabili’, fasc . primo grado di parte appellante e appellata) sono indicati come assicurabili, per quel che qui interessa, le persone che ‘godono di buona salute’, specificandosi nelle Nota informativa allegata ai contratti che ‘ in nessun caso un individuo può essere considerato in buona salute se soffre di una malattia cronica, e/o è soggetto a controlli medici periodici, e/o è soggetto a terapie e/o assume medicinali in modo continuativo ‘ .
All’atto della sottoscrizione dei due finanziamenti il aderiva alla polizza RAGIONE_SOCIALE accessoria, sottoscrivendo la relativa modulistica ( fasc. primo grado appellata) e dichiarando di possedere i requisiti di assicurabilità ( fra cui quello di godere di buona salute, riportato non solo nelle Condizioni generali di polizza suindicate, ma anche nel contratto di finanziamento del 19.07.2009 all’art. 10.1 delle Condizioni generali e all’art. 6.1 delle Condizioni generali del finanziamento del 27.08.2009, fasc. primo grado delle parti) .
Ciò detto, osserva la Corte che il tenore letterale delle clausole in questione non lascia adito ad alcun dubbio che tra le circostanze rilevanti che l’appellante era tenuto a dichiarare vi era qualsiasi situazione patologica già nota : come chiarito dalla Suprema Corte ( Cass. n. 9882/2020, in motivazione) ‘ la rilevanza delle situazioni patologiche , pur se non ufficialmente malattie, si spiega facilmente se si considera la ratio della clausola, che è pur sempre una clausola RAGIONE_SOCIALE , ossia che partecipa della funzione del contratto di assicurazione, legata al rischio di un evento’ , concorrendo dunque ogni situazione patologica non dichiarata ad aumentare il rischio dell’evento, nel caso di specie l’inabilità permanente all’attività lavorativa.
Va evidenziato come non possano esserci dubbi che l’appellante al momento della sottoscrizione della polizza conoscesse il proprio stato di salute ossia che fosse affetto da ipertensione arteriosa per la quale seguiva terapia farmacologica e, quindi, privo delle
condizioni di assicurabilità previste in contratto: depone in tal senso la relazione peritale svolta in primo grado sulle cui risultanze non sussistono ragioni per dubitare essendo l’elaborato puntuale ed esaustivo rispetto ai quesiti posti dal Tribunale e redatto sulla base della documentazione in atti , nel contraddittorio fra le parti.
Nella relazione peritale ( pag. 5 ) il CTU afferma che ‘Dall’anamnesi del ricovero del 22/06/2010 si evince che il Sig. soffrisse di una malattia cronica ‘Ipertensione Arteriosa’ da circa 5 -6 anni e pertanto alla stipula della polizza RAGIONE_SOCIALE si presume che fosse affetto da Ipertensione Arteriosa; l ‘Ipertensione Arteriosa potrebbe essere stata una probabile concausa della FA come anche l’ obesità . Sempre dall’anamnesi del ricovero del 22/06/2010 si evince che il Sig. assumesse farmaci ( Tenormin e Dilatrend ) che assumono pazienti cardiopatici. Si evince anche che da una ecografia addome del 29/06/2010 del ricovero del 22/06/2010 fosse presente una steatosi epatica e dagli esami ematochimici fosse presente un aumento degli enzimi epatici, probabilmente gia’ presenti all’atto della stipula del contratto ‘, trovando così conferma dell’esistenza della malattia cronica (ipertensione arteriosa) e dell’assunzione di farmaci da parte dell’appellante nonché di altre patologia, in epoca antecedente alla stipula del finanziamento e della polizza ( anno 2009) ; né può essere condivisibile l’assunto dell’appellante riguardo l’incertezza sull’epoca di insorgenza della patologia che ha determinato l’inv alidità assoluta al lavoro del e ciò in quanto il CTU sebbene non abbia indicato una data precisa ha di certo, sulla base della documentazione medica in atti , collocato in epoca antecedente all’adesione all’assicurazione la ricorrenza di una condizione patologica in capo all’appellante rientrante fra quelle per le quali, secondo le condizioni contrattuali, l’assicurato non godeva di buona salut e.
Con la conseguenza del l’ insussistenza delle condizioni di assicurabilità avendo il dichiarato di godere di buona salute, omettendo di riferire delle patologie di cui era affetto già all’epoca e per cui era in cura farmacologica : del resto secondo l’insegnamento della Suprema Corte ( Cass. n. 15984/2023) ‘ A fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato su circostanze relative alla valutazione del rischio ascrivibili a dolo o colpa grave l’art. 1892 cod. civ., nel concorso dell’ulteriore requisito della rilevanza delle dichiarazioni sulla formazione del consenso dell’assicuratore, conferisce a quest’ultimo sia il rimedio della impugnazione del contratto, previa manifestazione di una volontà in tal senso nel termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza di quel comportamento doloso o gravemente colposo, sia il rimedio -qualora l’evento si verifichi prima della scadenza di detto termine trimestrale, ed a maggior ragione prima dell’inizio del suo decorso di
rifiutare il pagamento dell’indennizzo eccependo la causa di annullamento del contratto (Cass., sez. 3, 14/02/2001, n. 2148; Cass., sez. 3, 13/03/2007, n. 5849) ‘ essendo preclusa, nel caso di specie, ogni indagine circa le modalità di rilascio delle dichiarazioni del non avendo questi, come correttamente rilevato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e confermato dallo stesso appellante, rivolto alcuna domanda e censura nei confronti della Banca con cui aveva stipulato i due finanziamenti aderendo anche alla polizza RAGIONE_SOCIALE.
Difettando dunque la condizione di assicurabilità, non godendo l’appellante di buona salute secondo la definizione indicata nel contratto e avendo in ogni caso omesso di dichiarare le patologie di cui era affetto e per le quali seguiva terapia farmacologica non poteva essere riconosciuto l’indennizzo e quindi l’appello va rigettato.
Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell’infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra domanda e questione.
7 .Al rigetto dell’appello consegue la condanna dell’ appellante al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da € 26001,00 ad € 52.000) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione; nulla sulle spese della parte contumace.
Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l’obbligo da parte di chi ha proposto un’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di
RIGETTA l’appello;
CONDANNA l’appellante al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 6.946,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge ;
DA’ ATTO ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23.12.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME AVV_NOTAIO. NOME COGNOME