Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5290 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5290 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15603/2020 R.G. proposto da NOME COGNOME , in proprio, quale socio al 98%, e nella qualità di liquidatore volontario di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
, che lo
rappresenta e difende
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE,
, che
la rappresenta e difende
– controricorrente –
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
e nei confronti di
– intimato – avverso la sentenza n. 92/2020 del la Corte d’Appello di Messina, depositata il 20.2.2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.1.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Messina dichiarò il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, su istanza del pubblico ministero, all’esito del procedimento condotto in contraddittorio con il liquidatore della società nominato dal l’amministratore giudiziario del patrimonio di NOME COGNOME, patrimonio sottoposto a sequestro ed amministrazione giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011.
NOME COGNOME propose reclamo contro la sentenza del tribunale, lamentando di non essere stato convocato nel procedimento prefallimentare, pur essendo socio di larghissima maggioranza del capitale e precedente liquidatore della società.
La C orte d’ Appello di Messina rigettò il reclamo.
Contro la sentenza della corte territoriale NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Il fallimento, in persona del curatore, e la gestione giudiziaria, in persona del liquidatore, si sono difesi con distinti controricorsi.
A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti, il ricorrente ha depositato istanza per la decisione del ricorso, successivamente illustrata con due successive memorie.
Entrambi i controricorrenti hanno depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione dell’ art. 18 legge fall.».
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 15 della medesima legge, sollecitando una questione di legittimità costituzionale della disposizione con riferimento agli artt. 24 e 41 Cost.
Il terzo motivo ripropone il dubbio sulla legittimità dell’art. 15 legge fall., questa volta in confronto con l’art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Il quarto motivo prospetta nuovamente, sotto altro profilo, la «violazione dell’art. 18 legge fall.» .
La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. ha preso in considerazione tutti i motivi di ricorso nei termini seguenti:
« Il ricorso è manifestamente infondato per la ragione che segue. Risulta nel provvedimento la compresenza di due distinte rationes decidendi . La prima ratio è incentrata sul fatto che si era trattato di una sRAGIONE_SOCIALE soggetta a liquidazione volontaria e sottoposta a sequestro preventivo penale con amministrazione giudiziaria, per la quale si era avuta la sostituzione del liquidatore volontario con altro nominato dall’amministratore giudiziario; all’udienza prefallimentare, aperta su istanza del P.M., erano stati sentiti l ‘ amministratore giudiziario e il liquidatore della società da esso nominato in sostituzione del liquidatore volontario; la sentenza ha ritenuto che, in tal guisa,
il liquidatore volontario ormai rimosso dalla carica non poteva considerarsi legittimato a proporre il reclamo ‘né nella qualità di socio (soggetto non annoverato tra i legittimati ex art. 15 l.f.) né in quella di liquidatore volontario essendo stato egli sostituito dal liquidatore giudiziario per effetto del sequestro che ha riguardato anche le partecipazioni sociali’. La seconda ratio è incentrata sull’aggiuntiva considerazione che ‘sulla presenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento’ il rec lamante non aveva in ogni caso proposto ‘specifica doglianza’, sicché restavano ‘valide le considerazioni svolte dal primo giudice suffragate dai dati documentali allegati agli atti’. Tale seconda ratio è da sola sufficiente a sorreggere il rigetto del reclamo, poiché sostanzia una valutazione di genericità del medesimo a proposito della insussistenza dei presupposti del fallimento. Sul punto il ricorrente si è limitato a riportare quanto aveva affermato nel reclamo, vale a dire che gli era stata preclusa la partecipazione al procedimento. Ma deve osservarsi che non ogni soggetto interessato è destinatario della convocazione in sede prefallimentare e che nella sostanza il ricorrente afferma che i presupposti di fallibilità non si sarebbero dovuti contestare perché il reclamo era stato affidato a vizi di rito, involgenti una presunta lesione del diritto di difesa. Per costante orientamento -però -è inammissibile, oltre che per difetto di interesse anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento proposto ai sensi dell ‘ art. 18 l.fall. laddove lo stesso sia fondato esclusivamente su asseriti vizi di rito (che, come nella specie, non rientrino tra le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice), senza cioè la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito (v. già Cass. Sez. 1 n. 2302-16, nel solco di Cass. Sez. U n. 12541-98; e v. pure Cass. Sez. 1 n.
NUMERO_DOCUMENTO). Ne segue che il ricorrente aveva comunque l’onere di specificare, in sede di reclamo, quali fossero le ragioni ostative alla dichiarazione di fallimento della società. Cosa che non ha fatto. Il ricorso può essere definito con pronuncia di manife sta infondatezza dell’ultimo motivo di censura e di inammissibilità degli altri, per consolidamento della ratio decidendi rivelatasi esatta (Cass. Sez. U n. 10374-07, Cass. Sez. U. n. 16602-05). Propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. ».
Non si ravvisano valide ragioni per discostarsi da quanto argomentato nella proposta di definizione del giudizio.
3.1. Il ricorrente osserva che, ove convocato nel procedimento prefallimentare, avrebbe potuto «illustrare al liquidatore l’opportunità del ricorso ad una procedura concorsuale minore». Ma, a parte la genericità dell’assunto, è assorbente il rilievo che esso non smentisce in alcuno modo la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ovverosia l’insolvenza di un imprenditore commerciale avente i requisiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, legge fall.
3.2. Non è in discussione che il legale rappresentante della società al tempo del procedimento prefallimentare era, legittimamente, il liquidatore nominato dall’amministratore giudiziario. Il contraddittorio è stato quindi instaurato nei suoi confronti e non poteva essere altrimenti. Qualsiasi considerazione su come il legale rappresentante della società avrebbe potuto esercitare diversamente il diritto di difesa non ha nulla a che vedere con la regolarità del procedimento, né può valere a mettere in dubbio la conformità ai principi costituzionali
e sovranazionali dell’art. 15 legge fall. , che impone al giudice di sentire il debitore prima di dichiarare il fallimento.
Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in favore di entrambi i controricorrenti. Per quanto riguarda la difesa del fallimento, avendo il difensore segnalato l’ammissione al beneficio del patrocinio ai sensi dell’art. 144 T.u. Spese di Giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), la condanna al pagamento deve essere pronunciata a favore dello Stato (art. 133 T.u. S.G.).
5 . Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta di definizione di cui all’art. 380 -bis c.p.c., il ricorrente viene condannato altresì al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, di una ulteriore somma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.
Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380 -bis , comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., il ricorrente viene condannato al pagamento della somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate -in favore
di ciascun controricorrente (e quindi, per quanto riguarda il fallimento, in favore dello Stato) -in € 6.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente (e quindi, per quanto riguarda il fallimento, in favore dello Stato) , dell’ulteriore somma equitativamente determinata in € 6.000;
condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.1.2026.
Il Presidente