SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3965 2025 – N. R.G. 00008389 2025 DEPOSITO MINUTA 01 08 2025 PUBBLICAZIONE 01 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 8389/2025, promossa da:
(C.F.:
), rappresentata da
C.F.:
), rappresentata e difesa dal
l’Avv.
NOME
COGNOME (C.F.:
,
-ricorrente-
contro
(C.F.:
);
(C.F.:
), P.
P.
P.
C.F.
P.
-resistenti contumaci-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente :
Nel merito: ai sensi dell’art. 586 c.c., accertare e dichiarare la devoluzione allo Stato, e per esso al , dell’eredità della signora (C.F.: ), nata a Cesiomaggiore (Belluno) il 13.12.1920, in vita residente a Venezia (VE), ed ivi deceduta il 26.09.2014, e in particolare dei diritti pari all’intera proprietà sull’immobile sito nel Comune di Santa Giustina, in atto meglio identificato. In ogni caso: Con integrale rifusione di spese e competenze di avvocato, oltre accessori di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
ha adito il tribunale di Venezia con ricorso ex art. 281 -undecies , rappresentando di essersi resa cessionaria pro-soluto , giusta operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n.130/1999, dei
crediti deteriorati in titolarità, tra le altre, di Cassa
e di essere quindi attualmente creditrice verso la società (oggi cessata) di un credito complessivo residuo, alla data del 15/05/2024, di € 26.014,49 (di cui € 15.538,76 per capitale ed € 10.475,73 per interessi ), derivante da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 24/03/1998 (per totali Lit. 200.000.000), a garanzia del quale (C.F.: , nata a Cesiomaggiore – Belluno, il 13/12/1920) aveva concesso ipoteca sul l’ immobile di sua proprietà, sito nel Comune di Santa Giustina, originariamente accatastato al foglio 8, mapp. 509, INDIRIZZO piano T-1-2. C.F.
La ricorrente ha prospettato di voler procedere esecutivamente sul bene gravato dall’iscrizion e ipotecaria, considerato il mancato regolare ammortamento del predetto mutuo, rappresentando, tuttavia: che è deceduta a Venezia il 26/09/2014; che dalle visure ipotecarie e catastali non risulta trascritta alcuna accettazione d ell’eredità da questa morendo dismessa ; che essendo decorsi oltre dieci anni dalla sua morte, qualsivoglia chiamato all’eredità ha ora perso il diritto di accettare la predetta eredità; che, pertanto, non vi sono successibili all’infuori dello Stato, cui l’eredità è devoluta per legge, ai sensi dell’art. 586 c.c.
ha quindi concluso come in epigrafe. I resistenti, pur ritualmente notificati, sono rimasti contumaci. Alla prima udienza in data 29/05/2025, il Giudice ha chiesto alla ricorrente chiarimenti in ordine all ‘ effettivo stato di vacanza dell ‘ eredità di All ‘ esito del rinvio richiesto a difesa, all ‘ udienza del 03/07/2025 la ricorrente ha insistito per l ‘ accoglimento del ricorso, richiamandosi sostanzialmente a quanto in esso contenuto, specificando, tuttavia, che ‘i potenziali chiamati all’eredità signori e -non sono e non erano residenti a Santa Giustina (Belluno) ‘ . Il Giudice, fatte precisare le conclusioni e udita la discussione della causa, ha riservato il deposito della sentenza, ai sensi dell ‘ art. 281 –
sexies c.p.c.
IN DIRITTO.
La domanda attorea non può essere accolta, poiché non vi è prova della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 586 c.c. per poter dichiarare la devoluzione allo Stato dell’eredità di
Sulla scorta delle allegazioni e della documentazione agli atti, risulta infatti che la de cuius è deceduta lasciando in vita due figli,
e (cfr. doc. 8) e che questi, pur non risultando trascritto alcun atto di accettazione dell’eredità materna -la cui esatta consistenza non risulta peraltro provata -, non hanno però mai formalmente rinunciato alla stessa. Da ciò consegue che non è possibile escludere, allo stato, che accettazione espressa vi sia stata, ancorché non trascritta (cfr. Cass., n. 19058/2003); per non tacere del possibile compimento (anche a voler escludere l’operatività del meccanismo acquisitivo della qualità di erede di cui all’art. 485 c.c., come sembra aver suggerito la ricorrente) di atti di accettazione tacita o presunta non ancora formalmente accertati (cfr., ex plurimis , Cass., n. 19833/2019). Tutto ciò, tanto ad opera dei menzionati figli, quanto ad opera di possibili nipoti (di cui non è stata esclusa o dichiarata ignota l’ esistenza), eventuali successibili per diritto di rappresentazione -nell’assenza, in ogni caso, di allegazioni circa la natura effettivamente ab intestato della successione.
Né il decorso dei dieci anni dall’apertura della successione rappresenta argomento dirimente per sostenere la perdita, per chicchessia, del diritto di accettare l’eredità, posto che tutto quanto sopra ben potrebbe essere stato posto in essere entro il decennio; senza contare che un chiamato all ‘ eredità può acquistare la qualità di erede, per accettazione espressa o tacita dell ‘ eredità, anche dopo che sia decorso il termine di prescrizione decennale di cui al l’art. 480, co. 1, c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l ‘ eccezione di prescrizione (cfr. Cass. 12646/2020). D’altronde, la sola constatazione da parte della ricorrente del decorso del termine decennale di cui a ll’art.
480, co. 1, c.c. non basta a produrre l ‘ effetto estintivo del diritto di accettare l ‘ eredità, in quanto questo deve essere sempre accertato nel contraddittorio di tutte le parti interessate (le quali, invece, oltre a non essere state compiutamente individuate, non risulta che siano state interpellate sul punto), dovendo l ‘ atto con cui si solleva l ‘ eccezione di prescrizione, per il suo carattere recettizio, essere partecipato al titolare del diritto stesso o, in caso di decesso successivo all ‘ apertura di successione, ai suoi eredi (cfr. Cass., n. 39340/2021).
In poche parole, manca una prova sufficiente dello stato di vacanza dell’eredità (data, quantomeno, da una puntuale allegazione dell ‘ assenza o della non conoscenza dell ‘ esistenza di successibili ex lege , ossia di familiari sino al sesto grado, o testamentari), requisito ineludibile perché si verifichino gli effetti di cui alla fattispecie di cui all’art. 586 c.c.
Per completezza, si osserva che i precedenti di merito allegati al ricorso sub doc. 10, a pretesa riprova dell ‘ accoglibilità dell ‘ odierna domanda, appaiono non pertinenti al caso, posto che, in quelli, l’accertamento dell’assenza di successibili pare essere avvenuto previo esperimento dell’ actio interrogatoria , ai sensi dell’art. 481 c.c., nei confronti di tutti i successibili individuati.
In definitiva, la domanda di va respinta.
Nulla dovrà disporsi in ordine alle spese processuali, stante il rigetto della domanda e la contumacia delle parti resistenti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
RESPINGE la domanda;
NULLA sulle spese.
Venezia, così deciso il 01/08/2025
IL GIUDICE NOME COGNOME