Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35072 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35072 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Roma
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. NOME COGNOME del foro di Roma, NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Torino -controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 20/2021 pubblicata il 12.1.2021, notificata il 25.1.2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Oggetto: Vendita di quote azionarie art. 2932 c.c.
FATTI DI CAUSA
1 .-RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio COGNOME Pietro chiedendo l’adempimento del contratto preliminare, concluso in data 20/4/2016, col quale il convenuto si era obbligato irrevocabilmente ad acquistare la partecipazione detenuta da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE subordinatamente all’avveramento di una condizione sospensiva consistente nella cessione alla società RAGIONE_SOCIALE del pacchetto azionario detenuto da RAGIONE_SOCIALE, e quindi, dell’uscita della società attrice dal capitale sociale di quest’ultima società (condizione avveratasi il 17.3.2017 con il perfezionamento dell’accordo di cessione, cessione poi formalizzata per atto notarile il 31.3.2017). L’attrice ha chiesto determinarsi il prezzo della compravendita, ai sensi dell’art.1349, comma 1, c.c. e, in conformità ai criteri che le parti avevano individuato, riservando la determinazione, in difetto di accordo, a un arbitratore, e pronunciarsi di conseguenza sentenza costitutiva ex art.2932 c.c., trasferendo la partecipazione al convenuto e condannandolo al pagamento del prezzo. In rito, dando atto che il contratto riservava la nomina dell’esperto al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino, l’attrice ha offerto la propria disponibilità a sospendere il contratto ex art.296 c.p.c. per adire l’autorità.
2.─ Il Tribunale di Torino con sentenza del 22.11.2019 determinava il prezzo per la compravendita della partecipazione di proprietà di RAGIONE_SOCIALE in Emarc Romania e in adempimento del contratto preliminare trasferiva a Passone Pietro la partecipazione suddetta in RAGIONE_SOCIALE Romania pari al 49% del capitale sociale.
3 .─ Avverso tale sentenza COGNOME Pietro proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Torino. La Corte adita con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello .
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisato che:
l’appellante ha tenuto un comportamento contraddittorio in quanto da un lato ha contestato, prima del giudizio, la possibilità di nomina dell’arbitratore per la determinazione del prezzo e poi non ha aderito, in corso di causa, all’istanza ex art.296 c.p.c. di MA di sospendere il giudizio per chiederne la nomina al Presidente dell’Ordine dei Commercialisti;
RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto prima del giudizio al COGNOME di «accedere alla determinazione del prezzo a opera di un terzo, come da accordi in essere» e l’appellante aveva contestato l’esistenza stessa di alcun vincolo contrattuale, pertanto sarebbe stato del tutto inutile rivolgersi al Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Torino per la nomina di un terzo, non avendo il COGNOME sollevato contestazioni sul prezzo di compravendita, ma avendo negato la validità stessa dell’accordo;
l’impegno reciproco delle parti a vendere e ad acquistare la partecipazione in RAGIONE_SOCIALE debba essere qualificata come contratto preliminare di compravendita e che, quindi, la domanda d’adempimento debba essere proposta ai sensi dell’art.2392 c.c. La domanda presentata da MA aveva dunque un duplice scopo, consistente in primo luogo nel completare il contenuto del contratto ai sensi dell’art.1349 c.c. e poi darvi esecuzione ai sensi dell’art.2932 c.c.;
il giudice non deve limitarsi a una semplice trasposizione del contratto preliminare ma, ove richiesto come nel caso in oggetto, deve accertare l’effettiva volontà delle parti, compresa l’esatta identificazione dell’oggetto del contratto. Parti che nel nostro caso hanno rimesso all’equo apprezzamento di un terzo arbitratore la determinazione del prezzo nell’ipotesi in cui non fossero riuscite a trovare un accordo;
il metodo seguito dal Ctu nella determinazione del prezzo non esorbitava dai poteri spettanti all’arbitratore ai sensi dell’art.1340 c.c. e della clausola arbitrale, che lasciava una certa libertà di
movimento all’arbitratore ai fini della determinazione delle componenti per il calcolo del prezzo, lasciando facoltà di scegliere il metodo dei multipli “e/o” quello DCF e sottintendendo (“tra l’altro”) la possibilità di introdurre appropriati correttivi alla stima;
f) le contestazioni sollevata dal COGNOME in merito alla natura di Emarc Romania, oltre che irrilevanti e non provate, sono state tardivamente prodotte nel giudizio di prime cure in quanto allegate dal Ctp dell’appellante in una memoria inviata al Ctu e ritenuta inammissibile dal primo giudice; il primo giudice ha comunque escluso la rilevanza di quanto lamentato dal COGNOME evidenziando, come il Ctu avesse utilizzato tre “misure di salvaguardia” che permettevano di ritenere ragionevoli i moltiplicatori utilizzati;
g) il prezzo del contratto di compravendita era determinabile sia in base alla media dei valori di Equity Value, calcolati tramite il multiplo di mercato applicato all’Ebitda 2015, quale emergente dal bilancio di RAGIONE_SOCIALE relativo all’esercizio sociale chiuso al 31.12.2015, sia in base al DCF, ed era comunque determinabile ex art.1349 c.c.;
h) le parti non hanno previsto alcun termine per l’avveramento della condizione sospensiva in quanto l’art.6 dell’accordo prevede che «Il presente accordo è sospensivamente condizionato al perfezionamento della Cessione e alla conseguente uscita di MA dalla compagine sociale di RAGIONE_SOCIALE».
Nella proposta di acquisto non è, infatti, previsto un termine certus quando , entro cui la condizione avrebbe dovuto verificarsi a pena di inefficacia del contratto. Un termine indicativo può però dedursi (pagg.7-8 dell’impugnata sentenza) dalle scansioni temporali previste per il completamento dell’iter del trasferimento del 49% del capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE Romania;
i) è ragionevole assumere che le parti si siano rappresentate il perfezionamento della cessione di RAGIONE_SOCIALE a Baosteel entro il termine indicato per il closing della loro operazione, ossia entro il
31.12.2016. Tale termine non può, tuttavia, essere ritenuto tassativo e inderogabile, né per come la clausola è stata formulata, né avuto riguardo agli interessi primari che le parti hanno inteso regolare con la scrittura.
4. ─ COGNOME NOME ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
5. ─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1457, nonché degli artt. 1362,1363,1366 e 1329 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. Omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti ex art. 360, n. 5, c.p.c. la Corte ha ritenuto che il termine indicato nel contratto non fosse perentorio e la clausola ‘entro e non oltre’, utilizzata più volte nel contratto, costituisse una clausola di stile e non un termine essenziale. Si sottolinea che ai fini ermeneutici la ‘comune intenzione delle parti’ non può avere rilevanza alcuna perché nel caso di specie trattasi di una proposta irrevocabile del Passone accettata sic et simpliciter dalla RAGIONE_SOCIALE s.r.l. la Corte, inoltre va censurata poiché ha dato rilevanza ai fini dell’interpretazione del contenuto contrattuale ad una dichiarazione che non proviene dal ricorrente ma da suo figlio NOME
5.1 -La censura è inammissibile. L’essenzialità del termine per l’adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell’oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l’utilità prefissatasi (Cass., n. 32238/2019). L’accertamento dell’essenzialità
del termine per l’adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito – la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici – da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, “entro e non oltre”), tenendo soprattutto conto della natura e dell’oggetto del contratto (Cass., n.10353/2020).
La censura lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n.5 , c.p.c. perché la Corte non avrebbe esaminato una serie di evidenze presentate in entrambi i gradi di giudizio. Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023). La parte ricorrente ha omesso di indicare le ragioni di fatto alla base delle due decisioni di merito, allo scopo di dimostrarne la diversità. Soltanto nella memoria mira a dimostrare l’assenza di doppia conform e, ma è deduzione tardiva, essendosi ormai perfezionata l’inammissibilità del motivo di ricorso.
6. -Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1349, comma 1, c.c. ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c. Omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti ex art. 360, n.5, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c. Le parti avevano contrattualmente previsto che la determinazione del prezzo fosse affidata ad una società di revisione, individuata di comune accordo, e in caso di mancato raggiungimento di un’intesa comune la nomina dovesse essere affidata al Presidente dell’ordine dei commercialisti. La Corte non ha considerato che le parti non avevano previsto altre possibilità e il Giudice poteva svolgere questo
ruolo soltanto se il Presidente dell’Ordine non avesse provveduto alla nomina. Il ricorrente non ha proceduto all’indicazione della società di revisione perché ha considerato il termine essenziale e scaduto.
6.1 -La censura è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi . La Corte ha fondato la sua decisione sul punto da una attenta e coerente valutazione degli esiti istruttori deducendo che «l’appellante ha tenuto un comportamento contraddittorio in quanto da un lato ha contestato, prima del giudizio, la possibilità di nomina dell’arbitratore per la determinazione del prezzo e poi non ha aderito, in corso di causa, all’istanza ex art.296 c.p.c. di MA di sospendere il giudizio per chiederne la nomina al Presidente dell’Ordine dei Commercialisti.
E’ poi evidente che avendo MA chiesto prima del giudizio al COGNOME di e avendo l’appellante risposto contestando l’esistenza stessa di alcun vincolo contrattuale, sarebbe stato del tutto inutile rivolgersi al Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Torino per la nomina di un terzo, non avendo il COGNOME sollevato contestazioni sul prezzo di compravendita, ma avendo negato la validità stessa dell’accordo».
Cosicchè la censura omette di considerare che l’apprezzamento degli esiti istruttori è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009)
Il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 213817 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758/2017, Cass., SU, n.
34476/2019 e Cass. n. 32026/2021; Cass. n. 40493/2021; Cass. n. 1822/2022; Cass. n. 2195/2022; Cass. n. 3250/2002; Cass. n. 5490/2022; Cass. n. 9352/ 2022; Cass. 13408/2022; Cass. n. 15237/2022; Cass. n. 21424/2022; Cass. n. 30435/2022; Cass. n. 35041/2022; Cass. n.35870/2022; Cass. n. 1015/2023; Cass. n. 7993/2023).
Per la diversa censura ex art. 360, n.5, c.p.c. valga quanto precisato sub 5.1.
-Con il terzo motivo: In via gradata: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1346 e 1349, comma 1, c.c. ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c. Omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di contraddittorio tra le parti ex art. 360, n.5, c.p.c. La Corte non si è attenuta nel delineare l’incarico al CTU alle istruzioni ed indicazioni che le parti avevano previsto per il terzo arbitratore.
7.1 -la censura è inammissibile. La Corte di merito, richiamando anche la motivazione del primo giudice, dà ampio e motivato chiarimento sulla censura mossa sul punto (p.11). La censura, quindi, ha per oggetto un giudizio di fatto sulla volontà negoziale. E’ anche inammissibile in quanto generica e priva di specificità nella parte in cui assume l’utilizzo dei dati di bilancio del 2016 e non del solo 2015, perché priva di ogni allegazione che possa confermare la sua censura.
Per la diversa censura ex art. 360, n.5, c.p.c. valga quanto precisato sub 5.1.
-Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che
liquida in € 13.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione