Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22731 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22731 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11624-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (Studio MMBA), che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
AUTOFERROTRANVIERI
DESTITUZIONE
R.G.N. 11624/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/06/2024
CC
avverso la sentenza n. 2031/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2020 R.G.N. 537/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio, ha respinto l’impugnazione, proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, della destituzione comunicata il 17.2.2008, intimata al COGNOME per aver autorizzato il pagamento, a favore della società RAGIONE_SOCIALE e in qualità di Capo Area (responsabile provinciale per Latina e Frosinone), di fatture per riparazioni di autobus in realtà mai eseguite o per somme eccedenti l’effettiva riparazione.
La Corte territoriale – premesso che la sentenza rescindente della Corte di Cassazione (n. 29240/2017) aveva ritenuto specifica la contestazione disciplinare effettuata dal datore di lavoro e rinviato al giudice di merito la verifica delle condotte contestate al fine di accertare se nella condotta omissiva concretamente posta in essere fosse o meno evincibile un comportamento doloso sussumibile nella previsione dell’art. 45 del R.d. n. 148 del 1931 non ché dell’art. 2119 c.c. ha rilevato che dall’esame degli atti processuali emergeva l’esistenza di un profilo di dolo quanto meno sotto il profilo dell’accettazione consapevole del rischio di possibili pregiudizi all’azienda e della possibile verificazione di situazioni di frode a suo danno; l’assoluta inad eguatezza dell’azione di controllo a tutela del patrimonio aziendale
(come già scrutinata, nei profili connessi di danno erariale, dalla Corte dei Conti) era sussumibile nell’art. 45 del R.d. n. 148 del 1931, potendo ritenersi accertato che il COGNOME aveva ‘scientemente…contribuito a che altri si appropriassero di somme, va lori…spettanti all’azienda’ o ‘scientemente…contribuito a che altri defraudasse l’azienda nei suoi averi, diritti o interessi’.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. La società resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 45 nn. 4 e 8 del R.d. n. 148 del 1931 nonché 2106 cod.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, fatto errata applicazione del principio dettato dalla Suprema Corte, giudice del rinvio, finalizzando la sua indagine non all’accertamento dell’esistenza del dolo ma a quello della semplice responsabilità del lavoratore, senza distinguere tra responsabilità colposa e responsabilità dolosa, laddove, in forza della normativa disciplinare applicabile solo per quest’ultima è prevista la destituzione.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 384 cod.proc.civ.
(in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, erroneamente
considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi solo sufficienti a dimostrare la responsabilità del ricorrente per omesso controllo ma non anche il presunto dolo, posto che l’azienda non ha mai contestato al lavorato re l’intenzionalità della sua condotta (come si evince dalla lettera di contestazione e dalla lettera di opinione di destituzione); inoltre, la principale fonte di prova indicata dalla sentenza impugnata, ovvero la sentenza della Corte dei Conti n. 1747/2010, aveva sancito la responsabilità contabile del lavoratore per comportamento ‘gravemente colposo’, senza attribuirgli una condotta dolosa: la Corte di appello conclude esprimendo un mero giudizio probabilistico sull’esistenza del dolo a carico del lavoratore.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ” la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione.. . ”
(Cass. n. 17125 del 2007 e negli stessi termini Cass. n. 20652 del 2009, Cass. n. 15517 del 2020; Cass. n. 9450 del 2024).
Nel caso di specie difetta la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale non ha affermato che l’elemento soggettivo della condotta del lavoratore fosse colposo, bensì ha precisato che ‘dall’esame degli atti processuali emerge l’esistenza di un tale elemento psicologico quanto meno sotto il profilo dell’accettazione consapevole del rischio di possibili pregiudizi all’azienda o della possibile verificazione di situazioni di frode a suo danno’ ed ha aggiunto che ‘la condotta, nei contorni puntualmente tratteggiati, è ben sussumibile nell’illecito di cui all’art. 45 n. 4 del R.d.’, avendo il lavoratore ‘scientemente … contribuito a che al tri si appropriassero di somme, valori … spettanti all’azienda’ o ‘scientemente … ha contribuito a che altri defraudasse l’azienda nei suoi averi, diritti o interessi’.
Le censure formulata come violazione o falsa applicazione di legge mirano in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità.
Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere,
tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
Non risulta, inoltre, nessuna censura rivolta al giudizio di proporzionalità compiuto dalla Corte territoriale che ha valutato la gravità della condotta verificando che era da ritenersi integrato un inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 e di quella svoltasi in prosecuzione il 25 giugno 2024.
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME