Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20370 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19631-2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
Oggetto
T rasferimento
RAGIONE_SOCIALE – art.
2112 c.c. –
derogabilità –
limiti
R.G.N.19631/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/05/2024
CC
PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME;
– intimato –
E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente al ricorso successivo nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA,
– intimati –
avverso la sentenza n. 4670/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/02/2020 R.G.N. 3979/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede di rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande dei dirigenti medici in epigrafe, dirette ad accertare che il loro rapporto di lavoro con RAGIONE_SOCIALE si era trasferito ex art. 2112 c.c. a far data dall’1.4.2015 in capo alla RAGIONE_SOCIALE, con condanna di quest’ultima a reintegrarli o comunque riammetterli nel posto di lavoro con il medesimo inquadramento e la mansione da ultimo ricoperta, nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione globale di fatto non percepita;
i ricorrenti avevano dedotto di essere stati dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in Roma (IDI), di proprietà di ente ecclesiastico (RAGIONE_SOCIALE), ammesso, con decreto del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) del 29.3.2013 alla procedura di Amministrazione Straordinaria (a.s.) ex art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39/2004, procedura che (in data 23.12.2013) aveva approvato un Programma di p rosecuzione triennale RAGIONE_SOCIALE‘attività e di vendita del patrimonio, anche mediante cessione separata dei complessi ospedalieri; la vendita era stata autorizzata dal RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE; quanto all’RAGIONE_SOCIALE, la vendita veniva attuata in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in data 13.4.2015, preceduta (in data 12.4.2015) da un accordo sindacale ex art. 47, legge n. 428/1990, al quale erano stati allegati gli elenchi nominativi del personale che sarebbe stato trasferito ex art. 2112 c.c.; tali elenchi non includevano i
ricorrenti, senza che nell’accordo si indicasse alcun criterio di esclusione di parte del personale; dal 14.4.2015, la RAGIONE_SOCIALE gestiva l’RAGIONE_SOCIALE, subentrando nel rapporto di lavoro di tutto il personale già ivi occupato, con la sola eccezione dei dirigenti medici in epigrafe;
3. per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello propongono ricorso sei medici originari ricorrenti e appellanti con sette motivi, illustrati da memoria; propone ricorso successivo incidentale adesivo il settimo appellante, con contenuto sovrapponibile a quello dei litisconsorti, illustrato da memoria; resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE in a.s., illustrato da memoria, e RAGIONE_SOCIALE; al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza;
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo, i ricorrenti deducono (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, comma 4 -bis, legge n. 428/1990, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c., degli artt. 3, 4, 5 Direttiva 2001/23/CE, con riferimento alla parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha ritenuto la piena derogabilità nella fattispecie (cessione d’RAGIONE_SOCIALE da parte di amministrazione straordinaria che ha proseguito l’attività) RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 legge n.428/1990;
2. con il secondo motivo, deducono (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 2 -ter, d.l. n. 347/2003, conv. con modificazioni dalla legge n. 39/2004, con riferimento alla parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha ritenuto la piena derogabi lità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c. anche per effetto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 2 -ter, D.L. n. 347/2003;
3. con il terzo motivo, i ricorrenti deducono (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 legge n. 428/1990 in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 c.c. e 41 Cost., con riferimento alla parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha ritenuto legittimo un accordo sindacale di deroga all’art. 2112 c.c. attuato nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura ex art. 47 legge n. 428/1990, che si limiti a indicare i lavoratori esclusi dal trasferimento del rapporto alle dipendenze del cessionario senza specificazione dei criteri di scelta applicati e senza esternarli;
4. con il quarto motivo, deducono (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e degli artt. 112, 113, 324, 342 c.p.c. con riferimento alla parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza che, dopo aver fornito un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 legge n. 428/1990 in termini di generale derogabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c., ha affermato di non potersi pronunciare sulla conformità di detta interpretazione rispetto alla disciplina comunitaria perché la questione non sarebbe stata posta in primo grado e sarebbe preclusa dal giudicato interno;
5. con il quinto motivo, deducono (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 Direttiva 2001/23/CE, come interpretata dalla CGUE con la sentenza 11.6.2009, C-561/07; censurano la mancata adesione da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata all’interpretazione comunitariamente orientata RAGIONE_SOCIALEa normativa in esame, seguita invece, in analoghe controversie, in altre pronunce RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte d’Appello; ovvero, in via subordinata, con riferimento alla parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha ritenuto la piena derogabilità nella fattispecie (cessione d’RAGIONE_SOCIALE da parte di un’amministrazione straordinaria che abbia proseguito l’attività) RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 legge n. 428/1990 e RAGIONE_SOCIALE‘art.5, comma 2-
ter, d.l. n. 347/2003, sostengono la disapplicazione di tali norme;
in via ancor più gradata, con il sesto motivo, i ricorrenti formulano richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE;
in via ulteriormente subordinata, con il settimo motivo, i ricorrenti chiedono la rimessione alla Corte costituzionale di tali norme per violazione degli artt. 11 e 117 Cost.;
rileva il Collegio che sulle questioni oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente causa (e RAGIONE_SOCIALEe sentenze di appello richiamate nel ricorso, in contrasto con quella qui impugnata) sono di recente intervenute le pronunce di questa Corte n. 1979/2024 e n. 12297/2024;
tuttavia, nel caso di specie (a parti invertite) è preliminare l’esame del quarto motivo di ricorso, che è fondato;
invero, nella sentenza impugnata è stata assunta come rinuncia alla (o non proposizione RAGIONE_SOCIALEa) domanda un’affermazione difensiva formulata in astratto (appunto sulla possibilità di astratta deroga alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 c.c. in virtù di quanto cons entito dall’art. 47 legge n. 428/1990 tramite accordo sindacale) e non in concreto (anzi, contraddetta dal dedotto presupposto fattuale RAGIONE_SOCIALEo stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALEa datrice di lavoro e RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività di impresa) , senza considerare che nelle conclusioni dei lavoratori, già in primo grado, si chiedeva l’accertamento del trasferimento del loro rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. a far data dal 13.4.2015 in capo alla RAGIONE_SOCIALE, con condanna alla reintegrazione o riammissione nel posto di lavoro con il medesimo inquadramento e le medesime mansioni da ultimo ricoperte, e al pagamento RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni globali di fatto non percepite (dette conclusioni sono riportate anche a p. 3 del controricorso RAGIONE_SOCIALE);
11. il giudicato, esplicito e implicito, sul cd. dedotto e deducibile non si forma su singoli punti RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ma sulla complessiva portata del giudicato; e l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza e nella motivazione che la sorregge (Cass. n. 6758/2024, n. 8645/2020);
12. è da escludere, nel caso concreto, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe conclusioni originarie e dei motivi di appello, che si sia formato il giudicato sull’affermata applica bilità di norme in astratto, posto che il thema decidendum era proprio la derogabilità, in forza di accordo sindacale, RAGIONE_SOCIALEa disciplina di tutela per i diritti di lavoratori in caso di trasferimento d’RAGIONE_SOCIALE , anche quanto alla continuità dei rapporti di lavoro, ed in quali ipotesi tale derogabilità è consentita, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe modifiche legislative intervenute al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALEe Comunità Europee l’11 giugno 2009 nella causa C -561/07;
13. detta questione si pone a monte RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo sindacale in quanto involge la scelta che compete al giudice circa la norma applicabile alla fattispecie concreta, che va pertanto ricostruita, sulla base RAGIONE_SOCIALEe allegazioni e prove offerte dalle parti, quale premessa del giudizio di sussunzione;
14. ma su tale questione centrale la Corte d’Appello ha finito per non pronunciarsi, incorrendo nel denunciato vizio, appunto, di omessa pronuncia sulla questione oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda principale dei medici , sull’erroneo presupposto che i ricorrenti non avessero contestato (non tanto) la derogabilità in astratto degli artt. 2112 cod.civ. e 47 l. n. 428/1990 -come la semplice lettura degli atti evidenzia -, quanto piuttosto la deroga in concreto RAGIONE_SOCIALEe norme in esame, così finendo per rimettere alla
parte un inammissibile potere di scelta RAGIONE_SOCIALEa disciplina applicabile;
15. né è ravvisabile nel motivo in esame un ampliamento o mutamento RAGIONE_SOCIALEa domanda: è invero principio consolidato che sussiste vizio di “ultra” o “extra” petizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti RAGIONE_SOCIALEa domanda e RAGIONE_SOCIALEe eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. 13/12/2010, n.25140; Cass. 09/04/2018, n. NUMERO_DOCUMENTO);
16. l’aver ritenuto coperta dal giudicato interno la questione RAGIONE_SOCIALEa derogabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 cod.civ. senza verificare la sussistenza dei relativi presupposti di legge anche alla luce di un’interpretazione che tenga conto de i vincoli comunitari determina, con rilievo assorbente, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che dovrà perciò essere cassata per riesaminare la fattispecie concreta e pronunciarsi sulla questione RAGIONE_SOCIALEa derogabilità RAGIONE_SOCIALE‘art.2112 c.c. anche quanto al principio di derivazione UE RAGIONE_SOCIALEa continuità del rapporto di lavoro, alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte e RAGIONE_SOCIALEa CGUE in materia, questione oggetto degli altri motivi di ricorso per cassazione, sulle eventuali conseguenze risarcitorie e sul rapporto di lavoro,
e sulle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 21 maggio 2024.