Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14976 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10485/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME , NOME COGNOME ; rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
–
ricorrenti – nei confronti di
NOME COGNOME ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1309 /2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO d ell’AQUILA , depositata il giorno 8 ottobre 2020; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 marzo 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME -sul presupposto che, con contratto del 1° giugno 2016, aveva concesso in locazione ad NOME COGNOME e NOME COGNOME una villa situata in Francavilla al Mare e che le conduttrici avevano omesso di pagare il canone mensile dal settembre 2017 -promosse intimazione di sfratto per morosità dinanzi al Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, e ottenne, oltre alla convalida RAGIONE_SOCIALEo sfratto, decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni maturati e di quelli successivi sino al rilascio RAGIONE_SOCIALE‘immobi le.
Il decreto ingiuntivo fu opposto dalle conduttrici che domandarono, in via riconvenzionale, la restituzione del deposito cauzionale di Euro 6.000,00, il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per le migliorie e gli adeguamenti tecnici necessari allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘ autorizzata attività di bed and breakfast , il risarcimento del danno all’immagine per la muffa presente sulle pareti RAGIONE_SOCIALE‘immobile e quello dei pregiudizi derivanti dalla violazione RAGIONE_SOCIALEe pattuizioni contrattuali in ordine all’utilizzo del vialetto di accesso alla villa, da liquidarsi in via equitativa; chiesero altresì la compensazione del credito risarcitorio, non anche di quello restitutorio, con il credito vantato dalla locatrice per i canoni scaduti.
Con sentenza n.46 del 2019, il Tribunale di Chieti, Sez. distaccata di Ortona, revocò il decreto ingiuntivo in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale proposta dalle conduttrici e dispose la compensazione di tale credito restitutorio con quello vantato dalla locatrice all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di pagamento dei canoni.
Con sentenza 8 ottobre 2020, n. 1309, la Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila, nel rigettare l’impugnazione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha confermato la statuizione del primo giudice e ha espressamente provveduto sui capi di domanda aventi ad oggetto il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di miglioria e il risarcimento dei danni, reputandoli infondati.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte abruzzese ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
Risponde con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis .1. cod. proc. civ..
Il pubblico ministero presso la Corte ha presentato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Le sole ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione « di norme di diritto in specie RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 1372 c.c. in riferimento alla clausola contenuta a pag. 5 del contratto di locazione (clausola 10) il deposito cauzionale non potrà mai essere imputabile in conto pigioni e sarà produttivo di interessi legali ».
Le ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALEa reiezione del motivo di appello con cui avevano censurato la statuizione del primo giudice che, nell’accogliere la loro domanda riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale, aveva poi officiosamente disposto la compensazione tra questo credito restitutorio e quello RAGIONE_SOCIALEa locatrice al pagamento dei canoni scaduti e non versati, oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
1.a. Da un lato, contestano l’interpretazione data dalla Corte d’ appello alla clausola del contratto di locazione che aveva escluso l’ imputabilità del deposito cauzionale ‘ in conto pigioni ‘.
1.b. Dall’altro lato, richiamano l’orientamento giuri sprudenziale di legittimità che subordina il trattenimento del deposito cauzionale, da parte del locatore, al termine del rapporto, alla proposizione di specifica domanda giudiziale per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE o stesso, in tutto o in parte, a copertura di pretese non soddisfatte.
1.1. Il motivo è inammissibile con riguardo ad entrambe le doglianze in cui si articola.
1.1.a. Nell’interpretare la clausola contrattuale apposta al contratto di locazione, la Corte d’appello ha plausibilmente ritenuto che la sua operatività fosse circoscritta al periodo in cui il rapporto aveva avuto corso, non potendo impedire l’estinzione, per la parte corrispondente, RAGIONE_SOCIALEe reciproche obbligazioni liquide ed esigibili RAGIONE_SOCIALEe parti, una volta che lo stesso fosse cessato.
Tale plausibile risultato interpretativo, costituendo il frutto di una valutazione di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.
1.1.b. Anche la specifica doglianza con cui si evidenzia la mancanza, nella disposta compensazione, del presupposto RAGIONE_SOCIALEa domanda (o RAGIONE_SOCIALE‘eccezione ) RAGIONE_SOCIALEa locatrice diretta all’ attribuzione totale o parziale del deposito cauzionale a copertura di specifiche pretese risarcitorie o adempitive restate insoddisfatte, è inammissibile.
L’ammissibilità di questa censura, prima ancora che la sua fondatezza, avrebbe infatti postulato -oltre al rilievo RAGIONE_SOCIALEa circostanza processuale che, al cospetto RAGIONE_SOCIALEa domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALEe conduttrici di restituzione del detto deposito, formulata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la locatrice non aveva a sua volta domandato, reconventione reconventionis , l’attribuzione, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALEo stesso a copertura RAGIONE_SOCIALE importi impagati, né sollevato, in proposito, l’eccezione di compensazione -l’evidenziazione d ell’ulteriore c ircostanza che le ricorrenti avevano impugnato in appello la statuizione di primo grado di compensazione tra i due crediti reciprocamente azionati anche per violazione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento giurisprudenziale sulla necessità RAGIONE_SOCIALEa detta domanda od eccezione, oltre che per cattiva interpretazione RAGIONE_SOCIALEa clausola contrattuale di non imputabilità del deposito cauzionale a pigioni.
Nessuna di tali circostanze risulta dalla sentenza d’ appello, la quale si è limitata a dare atto che era sceso il giudicato sia sulla sussistenza del credito RAGIONE_SOCIALEa locatrice ai canoni non versati, sia sulla sussistenza del credito RAGIONE_SOCIALEe conduttrici alla restituzione del deposito cauzionale.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.366 n.6 cod. proc. civ., pertanto, le ricorrenti avevano -oltre l’onere di indicare la parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado in cui si dava atto RAGIONE_SOCIALEa mancata domanda reconventione reconventionis RAGIONE_SOCIALEa locatrice -l’ulteriore specifico onere di indicare (trascrivendo o riportando il relativo passo RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello) il motivo di gravame con cui era stata impugnata la statuizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla compensazione del credito vantato dall’attrice con quello restitutorio azionato in riconvenzionale dalle convenute, non solo perché in contrasto con la volontà RAGIONE_SOCIALEe parti oggettivata nella clausola del contratto di locazione, ma anche perché emessa in violazione del principio giurisprudenziale preclusivo RAGIONE_SOCIALEa compensazione officiosa.
La mancata indicazione, mediante riproduzione diretta o indiretta, del contenuto del predetto atto processuale, in funzione RAGIONE_SOCIALEa necessaria evidenziazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze costituenti i necessari presupposti RAGIONE_SOCIALEa censura veicolata con il motivo in esame, implica la sanzione di inammissibilità del motivo medesimo per violazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.366 n.6 cod. proc. civ..
Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione « di norme di diritto in specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 62 c.c. in ordine alla qualifica del contratto come contratto di locazione ad uso abitativo anziché di locazione commerciale ».
Le ricorrenti lamentano che la Corte territoriale -nel rigettare il motivo d ‘ appello con cui esse avevano censurato la statuizione del primo giudice di rigetto RAGIONE_SOCIALEa loro domanda di rimborso RAGIONE_SOCIALEe migliorie e RAGIONE_SOCIALEe spese per certificazioni tecniche, nonché di risarcimento dei danni -abbia reputato che il contratto di locazione concluso tra loro e NOME COGNOME avesse natura abitativa, senza considerare che, all’art.3 di detto contratto, era stato invece stabilito che «la locatrice presta il consenso all’eventualità che le conduttrici svolgano … l’attività di bed and breakfast »; osservano che la natura del contratto avrebbe dovuto desumersi dal concreto « svolgimento del rapporto locatizio », avuto riguardo all’incontroversa circostanza che esse avevano sempre svolto la predetta attività.
2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile.
2.1.a. Lo è, in primo luogo -atteso il carattere assertorio e generico RAGIONE_SOCIALEa doglianza con esso veicolata -per difetto del requisito di specificità in relazione al tenore RAGIONE_SOCIALEa statuizione impugnata; tale requisito -ha affermato questa Corte con dictum successivamente ribadito anche nel suo massimo consesso: Cass. 04/03/2005, n.4741;
Cass., Sez. Un., n.7074 del 2017 -costituisce diretta espressione dei principi sulle nullità RAGIONE_SOCIALE atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il difetto di specificità del motivo di ricorso, traducendosi nella mancata assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘o nere RAGIONE_SOCIALEa parte di indicare i passaggi processuali idonei ad individuare l’errore RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ne implica l’inammissibilità.
2.1.b. Non può poi sottacersi che, diversamente da quanto supposto dalle ricorrenti, la clausola di cui all’art.3 del contratto di locazione non è sfuggita all’esame del giudice del merito, il quale ha motivatamente ritenuto che essa non incidesse sulla natura del contratto, quale locazione ad uso abitativo.
Al riguardo va, ancora, osservato che tale qualificazione costituisce, nella impalcatura argomentativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, una RAGIONE_SOCIALEe diverse rationes RAGIONE_SOCIALEa statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda diretta ad ottenere il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per le migliorie e gli adeguamenti tecnici necessari allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘autorizzata attività di bed and breakfast , a cui si era aggiunta l’ulteriore domanda di risarcimento del danno all’immagine per la muffa presente sulle pareti RAGIONE_SOCIALE‘immobile , nonché dei pregiudizi derivanti dalla violazione RAGIONE_SOCIALEe pattuizioni contrattuali in ordine all’utilizzo del vialetto di accesso alla villa.
Detta statuizione si fonda, infatti, oltre che sulla qualificazione del contratto come locazione ad uso abitativo, anche sulla ritenuta applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 1592 cod. civ., non censurata dalle ricorrenti (che subordina il diritto all’indennizzo per i miglioramenti al consenso del locatore), nonché, più in generale, sulla mancanza RAGIONE_SOCIALEa prova (e,
prima ancora, RAGIONE_SOCIALEa stessa allegazione), non solo RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘espresso consenso scritto del locatore, ma anche di quella de gli asseriti miglioramenti e del risultato utile da essi determinato in termini di «aumento RAGIONE_SOCIALEa produttività /redditività RAGIONE_SOCIALE‘immobile e/o del suo valore di mercato» (p.5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Quanto al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, esso trova il suo fondamento nel rilievo -pure questo non specificamente censurato –RAGIONE_SOCIALEa mancata allegazione e dimostrazione dei danni subìti nel loro preciso ammontare e nell’esclusione di specifiche violazioni RAGIONE_SOCIALEa regola contrattuale da parte RAGIONE_SOCIALEa locatrice.
Trova dunque applicazione il principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l ‘ omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l ‘ annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182).
3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tale decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, di cui la ricorrente NOME COGNOME beneficia in base alla delibera del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE presso la Corte d’appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila del 10 novembre 2020, versata in atti, e la cui revoca -che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il
provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Esse non vanno poste a carico RAGIONE_SOCIALE‘Erario ma restano solidamente a carico RAGIONE_SOCIALEe parti soccombenti, non rilevando in senso contrario la circostanza che NOME COGNOME risulti ammessa a patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, in quanto tale ammissione, nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all’Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra risultata vittoriosa (Cass. 19/06/2012, n. 10053; Cass. 31/03/2017, n. 8388; Cass.13/11/2020, n. 25653).
La circostanza che la parte ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato non esclude l’obbligo del giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa, di attestare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. ‘raddoppio del contributo’); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato Testo Unico sulle Spese di Giustizia (Cass, Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20 febbraio 2020, Rv. 657198-06; Cass., Sez . 3, Sentenza n. 11116 del 10 giugno 2020, Rv. 658146-01).
Pertanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
Tale statuizione lascia impregiudicata la questione RAGIONE_SOCIALEa debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall’inizio ne era escluso anche il pagamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione