Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5847 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2   Num. 5847  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7947/2019 R.G. proposto da:
COMUNE DI GRECCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti incidentali-
nonché contro
SCAPPA NOME, SCAPPA NOME, SCAPPA SANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo
studio dell’avvocato COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso la SENTENZA  della CORTE  D’APPELLO di ROMA  n. 5500/2018, depositata il 6/09/2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il Pubblico  Ministero, il  sostituto  procuratore  generale NOME  COGNOME,  che  ha  chiesto  alla  Corte  di  accogliere  il  ricorso principale e rigettare il ricorso incidentale.
Sentiti i difensori del ricorrente principale, dei ricorrenti incidentali e dei controricorrenti, che hanno concluso nei termini dei rispettivi atti di ricorso e controricorso.
FATTI DELLA CAUSA
 Con  atto  notificato  l’8  marzo  2005,  il  Comune  di  Greccio conveniva  in  giudizio  davanti  al  Tribunale  di  Rieti  l’AVV_NOTAIO.  NOME COGNOME,  il  geom.  NOME  COGNOME,  l’arch.  NOME  COGNOME  e  la  ditta
individuale NOME COGNOME, chiedendo di accertare che la ditta RAGIONE_SOCIALE non ha correttamente e diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni ex contractu relative all’appalto dei lavori di sistemazione di una piazza (la piazza del Presepio Vivente) ed è responsabile ex artt. 1667 e 1669 c.c., nonché di accertare la responsabilità dei progettisti e direttori dei lavori, dando atto che non hanno eseguito esattamente e diligentemente le obbligazioni dell’incarico loro conferito e conseguentemente di condannare tutti i convenuti in solido al risarcimento dei danni nell’importo di euro 184.478,22. Si costituiva la ditta RAGIONE_SOCIALE, che chiedeva di rigettare la domanda; si costituivano COGNOME, COGNOME e COGNOME, che eccepivano la decadenza e prescrizione dell’azione e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa il geom. NOME COGNOME, dipendente del Comune di Greccio e responsabile del procedimento; COGNOME chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE, in base allo stipulato contratto di RAGIONE_SOCIALE per responsabilità professionale. Il Tribunale autorizzava le chiamate in causa dei terzi: si costituivano RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, che a sua volta chiamava in causa la propria compagnia assicurativa RAGIONE_SOCIALE, che si costituiva anch’essa. Durante il giudizio di primo grado il Comune rinunciava agli atti nei confronti di COGNOME, che accettava la rinuncia e a sua volta rinunciava agli atti nei confronti di COGNOME, rinuncia che veniva accettata da quest’ultimo e dalla sua compagnia assicurativa; il Tribunale dichiarava quindi l’estinzione del processo limitatamente alle domande proposte dal Comune nei confronti di COGNOME e da quest’ultimo nei confronti di COGNOME e da COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza n. 366/2012, il Tribunale di Rieti -riconosciuta la responsabilità dell’impresa appaltatrice e dei progettisti e direttori dei lavori, con concorso per fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art.  1227,  primo  comma  c.c. –  ha  condannato  NOME  COGNOME
(quale progettista e direttore dei lavori), in solido con NOME COGNOME (quale titolare dell’impresa appaltatrice) ed NOME COGNOME (quale progettista e direttore dei lavori), a risarcire i danni nei confronti del Comune di Greccio in relazione ai vizi palesatisi nella realizzazione della piazza del Presepio Vivente, liquidando la somma di euro 111.252,81. Il Tribunale ha poi condannato RAGIONE_SOCIALE, chiamata in causa da COGNOME, a tenere indenne il proprio assicurato dal pagamento delle somme da lui dovute al Comune e al condebitore solidale COGNOME. Il Tribunale ha compensato le spese di lite tra il Comune, COGNOME, COGNOME e COGNOME, nonché tra COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME e tra COGNOME e RAGIONE_SOCIALE; ha condannato COGNOME e COGNOME in solido al pagamento delle spese dei chiamati COGNOME e della sua compagnia assicurativa.
2. La sentenza è stata impugnata in via principale da COGNOME, contestando -per quanto interessa il presente giudizio -la mancata declaratoria di decadenza e prescrizione dell’azione fatta valere. La sentenza è poi stata impugnata in via incidentale: dal titolare dell’impresa appaltatrice COGNOME, che ha anch’esso lamentato l’erroneo rigetto delle eccezioni di prescrizione e decadenza dell’azione; da COGNOME, che ha lamentato la mancata declaratoria di estinzione del processo con riferimento alla sua posizione; dal Comune di Greccio, che ha contestato la parte della sentenza che ha affermato la concorrente responsabilità del Comune nella causazione del danno; da COGNOME, che ha anch’esso censurato il mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione; in via subordinata, da RAGIONE_SOCIALE, assicuratore di COGNOME.
Il  gravame  è  stato  deciso  dalla  Corte  d’appello  di  Roma  con  la sentenza 6 settembre 2018, n. 5500. La Corte ha accolto l’eccezione di tardività dell’azione ex art. 1669 c.c.: in riforma della sentenza  impugnata  ha  quindi  rigettato  la  domanda  proposta  dal
Comune di Greccio contro COGNOME, COGNOME e COGNOME. La Corte ha  poi  rigettato  il  motivo  d’appello  di  COGNOME  fatto  valere  nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (divenuta RAGIONE_SOCIALE). Quanto  alle  spese  di  lite,  la  Corte  ha  condannato  il  Comune  di Greccio  a  rifondere  le  spese  sostenute  dall’impresa  COGNOME  e  ha condannato  COGNOME  a  rifondere  le  spese  nei  confronti  di  RAGIONE_SOCIALE, compensandole nel resto.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Comune di Greccio. Resistono con controricorso NOME COGNOME ed NOME COGNOME, che fanno valere ricorso incidentale.
Resistono con controricorso:
–NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, coeredi di NOME COGNOME (deceduto il 16 luglio 2017), che resistono al ricorso principale;
–NOME COGNOME, che resiste al ricorso incidentale;
–RAGIONE_SOCIALE,  che  resiste  con  due  distinti  atti nei confronti  del  ricorso  principale  del  Comune  e  nei  confronti  del ricorso incidentale di COGNOME.
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Hanno depositato memoria tutte le parti costituite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale del Comune è basato su un motivo che contesta ‘violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 1667, 1669 e 2697 c.c., con riferimento all’ onus probandi in tema di tempestività della domanda per vizi e difformità e di decadenza della relativa azione’: del tutto apodittica si pone la prospettazione della Corte d’appello circa la possibilità per il ricorrente di avere autonoma contezza delle cause di ammaloramento della piazza sulla base delle sole previsioni progettuali e prima dell’acquisizione della perizia il 19 febbraio 2005, in quanto i vizi riscontrati non possono non ritenersi occulti nella loro eziogenesi fino all’acquisizione della perizia, come
emerge implicitamente dalla complessità dell’analisi compiuta negli elaborati tecnici di parte, ossia la suddetta perizia, e d’ufficio da parte del consulente tecnico nominato dal giudice, essendo state necessarie puntuali indagini sulla coerenza del progetto, sulla qualità del materiale, sulla resistenza cinetica al transito e sull’incidenza di fattori atmosferici; in ogni caso l’amministrazione ricorrente non ha avuto un atteggiamento inerte, avendo già in data 20 giugno 2003, ai primi sintomi di danno, non disponendo al suo interno di idonee professionalità specifiche, conferito incarico per la redazione di una perizia tecnica e avendo poi subito proceduto a formalizzarne la denuncia non appena ha conosciuto l’esito degli accertamenti tecnici necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilirne il corretto collegamento causale.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha rilevato come, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, emerga che il danneggiamento della piazza, il cui rifacimento costituiva oggetto dell’appalto, è dovuto essenzialmente al concorso di più elementi causali, ossia l’utilizzo per la copertura di cubetti in pietra di spessore esiguo, posizionati su uno strato di sola sabbia posto in opera senza massetto di cemento e rete elettrosaldata, di misura differenziata così da ‘non consentire un comportamento solidale sotto la sollecitazione del transito di automezzi’. Il Comune ha poi osservato la Corte -ha inviato una prima lettera di contestazione in data 12 marzo 2003, priva però di specificità, e, dopo aver conferito apposito incarico ad un esperto per l’accertamento dei vizi in data 20 giugno 2003, ha denunciato formalmente i vizi soltanto in data 28 febbraio 2005. Sulla base delle osservazioni del consulente tecnico d’ufficio, la Corte d’appello ha ritenuto che il deterioramento della copertura in pietra ‘non implicava valutazioni di particolare complessità nella sua eziogenesi, essendo riconnesso essenzialmente a ragioni di ordine meccanico relativamente banali’, così che la denuncia del 28
febbraio 2005 è da ritenersi tardiva, senza che possa avere rilievo a  riguardo  la  circostanza  secondo  cui  la  perizia  stragiudiziale commissionata  dal  Comune  è  stata  depositata  dal  professionista nominato dal medesimo soltanto in data 19 febbraio 2005.
Si tratta di una valutazione di merito formulata dalla Corte d’appello, valutazione secondo la quale il dies a quo del termine annuale per la denuncia di gravi difetti nella costruzione, che secondo la giurisprudenza di questa Corte decorre dal giorno in cui il committente consegua una ‘sicura’ conoscenza dei difetti e delle loro cause (cfr., per tutte, Cass. n. 10048/2018), non può decorrere nel caso in esame dal deposito della perizia stragiudiziale, non essendo stato necessario conseguire conoscenza delle cause in base ad accertamenti tecnici, essendo la gravità dei vizi e il corretto collegamento causale evincibili almeno dal momento dell’invio della lettera del marzo 2003 (d’altro canto, come ha precisato questa Corte, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia e la valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata, in tal senso v. Cass. n. 19343/2022).
Il ricorso principale va pertanto rigettato.
Il ricorso incidentale di COGNOME e COGNOME è articolato in due motivi,  il  primo  condiviso  da  entrambi  i  ricorrenti,  il  secondo avanzato dal solo COGNOME.
Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., degli artt. 112 e 91 c.p.c., avendo la sentenza ritenuto assorbita la domanda subordinata di condanna di COGNOME: se è vero che la questione della responsabilità in capo
ai professionisti del danneggiamento della piazza è rimasta assorbita dall’accoglimento dell’eccezione di decadenza della domanda risarcitoria, la Corte avrebbe dovuto comunque pronunciarsi  virtualmente  su  tale  accertamento  al  fine  di  statuire sulla censura relativa alla condanna  alle spese disposta dal Tribunale di Rieti.
Il motivo non può essere accolto, in quanto, nel ravvisare un interesse a una pronuncia di soccombenza virtuale finalizzata a una diversa ripartizione delle spese nei rapporti tra COGNOME e COGNOME da un lato e COGNOME dall’altro lato, non si considera la pronuncia sulle spese resa dal giudice d’appello. La Corte d’appello ha accolto il motivo di gravame di COGNOME, COGNOME e COGNOME e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda contro di loro proposta dal Comune di Greccio. Avendo riformato la sentenza impugnata, la Corte ha correttamente deciso le spese di lite alla luce dell’esito complessivo della medesima e ha quindi, per quanto concerne i rapporti tra i ricorrenti COGNOME e COGNOME da un lato e COGNOME e la sua compagnia assicurativa dall’altro lato, compensato le spese di lite, il cui pagamento il Tribunale aveva invece posto in solido a carico ai ricorrenti. Non vi è stata, pertanto, alcuna omissione di pronuncia della Corte d’appello in relazione al regolamento delle spese tra COGNOME e COGNOME da un lato e COGNOME e la sua compagnia assicurativa dall’altro lato.
b)  Il  secondo  motivo  contesta  violazione  e  falsa  applicazione, ex art.  360,  primo  comma,  n.  3  c.p.c.  degli  artt.  1362  e  ss.  c.c.  e dell’art.  132,  comma  secondo,  n.  4  c.p.c.,  per  avere  la  Corte  di merito confermato il rigetto della domanda di manleva proposta da COGNOME  nei  confronti  della  propria  Compagnia  RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) al pagamento delle spese liquidate a favore di COGNOME e alla di lui compagnia di RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo non può essere accolto. Ad avviso del ricorrente COGNOME, la  Corte  d’appello  avrebbe  violato  l’art.  1362  c.c.,  laddove  ha
ritenuto che la polizza stipulata dal ricorrente con la RAGIONE_SOCIALE non coprisse le spese legali che il medesimo è stato condannato a pagare ai terzi chiamati (RAGIONE_SOCIALE e la sua compagnia assicurativa). Nel lamentare il mancato riconoscimento del proprio diritto alla manleva rispetto alla condanna al pagamento delle suddette spese legali, il ricorrente non considera che, come si è visto esaminando il precedente motivo, il giudice d’appello ha rideterminato le spese di lite e le ha compensate per quanto concerne i rapporti tra COGNOME da un lato e COGNOME e la sua RAGIONE_SOCIALE dall’altro lato. La censura è d’altro canto formulata dallo stesso ricorrente ‘nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di ricorso incidentale e quindi di conferma della sentenza di primo grado sul punto’ relativamente alle somme che COGNOME è stato condannato a pagare in favore di COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE, così che – a fronte della mancata conferma sul punto della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello -tale censura non può che essere respinta.
Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.
Le spese del presente giudizio sono compensate alla luce della reciproca  soccombenza  tra  il  ricorrente  principale  e  i  ricorrenti incidentali; rispetto alle altre parti seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,  da  parte  del  ricorrente  principale  e  dei  ricorrenti incidentali,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa  le  spese  del  giudizio  tra  il  ricorrente  principale  e  il ricorrente incidentale; condanna il Comune di Greccio al
pagamento delle spese del giudizio in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché in favore di RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge; condanna NOME COGNOME ed NOME COGNOME in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di NOME COGNOME, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge; condanna infine NOME COGNOME al pagamento delle spese del giudizio in favore di RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art.  13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio seguita alla pubblica