Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12288 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20130-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
nonchè contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 3544/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE adíva il Tribunale di Roma per sentire condannare RAGIONE_SOCIALE al pagamento a suo favore del residuo prezzo a saldo del corrispettivo per l’esecuzione di lavori contrattualmente convenuti in data 12.03.2003 (esecuzione di opere in subappalto di restauro delle
facciate esterne di un immobile sito in Roma) , nonché dell’importo per le opere eseguite in misura maggiore rispetto all’originaria previsione negoziale e per le somme dovute in relazione all’esatta specificazione matematica delle quantità previste.
Costituitasi in giudizio, RAGIONE_SOCIALE spiegava domanda riconvenzionale, al fine di sentire dichiarare la riduzione del prezzo concordato nella misura di €9.600,00, nonché il risarcimento dei danni nella misura di €27.619,20 derivanti dai vizi e difet ti delle opere realizzate dalla subappaltatrice.
1.1. Il Tribunale di Roma -stabilito che il corrispettivo d ‘appalto era stato concordato a corpo – rigettava la domanda attorea, accoglieva la domanda riconvenzionale e, accertata la sussistenza di vizi dell’opera, riduceva il prezzo del contratto di subappalto intercorso tra le parti, riteneva legittima la trattenuta in garanzia delle somme a saldo e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della residua somma di €15.265,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE impugnava la suddetta pronuncia dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, che rigettava il gravame osservando, per quel che qui ancora rileva:
correttamente il Tribunale ha qualificato il contratto di appalto con determinazione del corrispettivo a corpo. Tale qualificazione non discende esclusivamente dalla chiara lettera del contratto, ma anche da una valutazione complessiva della pattuizione, in considerazione dello specifico richiamo, contenuto nel contratto, ad un precedente preventivo negoziato tra le parti e menzionato soltanto ai fini dell’individuazione delle opere a farsi, escludendosi dichiaratamente qualsivoglia incidenza di tale documento sulla determinazione del corrispettivo;
trova applicazione la norma di cui all’art. 1659, comma 3, cod. civ. (variazioni autorizzate), mentre non vi è spazio per l’applicazione della diversa norma invocata da parte appellante, l’art. 1661 cod. civ., riferito al caso di opere diverse ordinate dal committente, atteso che in atti non vi è prova idonea di uno specifico ordine da parte della committente RAGIONE_SOCIALE;
trova applicazione il secondo comma dell’art. 1667 cod. civ. in tema di dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale di 60 giorni, trattandosi di vizi non immediatamente riconoscibili, individuabile nella data (03.03.2004) della lettera di contestazione dei vizi pervenuta a RAGIONE_SOCIALE dalla propria committenza: contrariamente, infatti, a quanto argomentato dall’appellante, non rileva la mancanza di data certa e, quindi, la sua inopponibilità ex art. 2704 cod. civ., poiché essa viene assunta come fatto storico, non avendo alcuna valenza negoziale tra le parti in causa. A fronte della prova offerta da RAGIONE_SOCIALE in ordine alla data in cui ha avuto conoscenza dei vizi, era onere dell’appaltatore dimostrare che in realtà la committente ne era venuta a conoscenza in data anteriore.
La suddetta pronuncia veniva impugnata per la cassazione da RAGIONE_SOCIALE mediante ricorso, corredato da note illustrative, affidato a quattro motivi.
Restava intimata RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al disposto degli artt. 1362 ss. cod. civ. Errata interpretazione delle clausole contrattuali relative alla qualificazione del contratto come «a misura» e non «a corpo». A giudizio della ricorrente, costituisce principio consolidato che nell’ermeneutica negoziale non ci si debba soffermare sul tenore
letterale delle parole, ma anche sul comportamento tenuto dalle parti, persino successivamente alla stipulazione del negozio. Nel caso che ci occupa, prosegue la ricorrente, l’allegazione delle misurazioni al contratto, l’accorta attenzione che le parti hanno mostrato alla quantità lavorata durante l’esecuzione dell’ opus appaltato e lo stesso tenore delle difese della parte originariamente convenuta, risultano elementi rilevanti che – secondo il corretto canone ermeneutico di cui agli artt. 1362, 1366 e 1371 cod. civ. – avrebbero dovuto condurre il giudice di seconde cure a ritenere rilevante ciò che dagli atti di causa emerge inconfutabilmente, ossia l’errore di calcolo nelle misurazioni, dal quale deriva il credito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
1.1. Il motivo è inammissibile. Per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell’ermeneutica contrattuale, quella data dal giudice al contratto non deve, invero, essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 16254 del 2012). Il sindacato di legittimità può avere ad oggetto solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento (Cass. n. 23701 del 2016, in motiv.). A tal fine, tuttavia, non basta che il ricorrente faccia un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., o lamenti la ricostruzione del significato del contratto svolto dal giudice di merito, occorrendo, invece, che specifichi i canoni in concreto inosservati e il
punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. n. 7472 del 2011).
1.1.1. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha chiaramente dichiarato che il suo convincimento non derivava dalla sola lettera del contratto, ma da una valutazione complessiva dei suoi contenuti, dalla quale avrebbe tratto univoche indicazioni sulla volontà delle parti di concludere un contratto di appalto a corpo, non già a misura (v. sentenza, p. 6, 4° e 5° capoverso). Di contro, il mezzo di impugnazione – lungi dal rilevare in che modo i canoni ermeneutici sarebbero stati violati – contesta la ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito in modo generico («la stessa allegazione delle misurazioni, l’accorta attenzione che le parti hanno mostrato alla quantità lavorata durante l’esecuzione dell’ opus appaltato»: v. ricorso p. 8, righi 23-26) e non pertinente («lo stesso tenore delle difese della parte»). Con particolare attenzione alle misurazioni , la Corte d’Appello aveva precisato che il richiamo alla «misura» delle opere da realizzare era contenuto nel preventivo allegato al contratto, che però -per espressa previsione sottoscritta da entrambe le parti -era stato da esse richiamato solo al fine di individuare le opere, senza qualsivoglia incidenza sulla determinazione del corrispettivo (v. sentenza p. 6, 4° capoverso).
In definitiva, la doglianza si traduce nella mera prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto che il giudice di seconde cure aveva esaminato (cfr. Cass. n. 2465 del 2015, in motiv.; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021).
1.2. Inconferente è, infine, anche il richiamo a Cass. n. 11793/2006 ove ai fini del l’applicazione dell’art. 1538 , comma 1, cod. civ. in materia di vendita immobiliare -norma che consente la rettifica del prezzo, ricorrendo determinati presupposti di carattere oggettivo (misura reale
del bene inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata in contratto) -questa Corte ha in quel caso valutato come elemento rilevante la menzione nel contratto della misura dell’immobile. Non è comun que prospettabile l’applicazione della norma menzionata al contratto di appalto, posto che nella medesima materia (determinazione del prezzo) il codice civile offre una regola di tenore assai diverso ( l’ art. 1657, cod. civ.).
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al disposto degli artt. 1659 e 1661 cod. civ. Errata e/o falsa applicazione dell’art. 2727 cod. civ. nella misura in cui da tale meccanismo presuntivo poteva inferirsi la natura delle variazioni come disposte dalla RAGIONE_SOCIALE, rendendo così vano ed errato il richiamo all’art. 1659 cod. civ. con corretta applicazione dell’art. 1661, comma 1, cod. civ. L’ulteriore corrispettivo richiesto dagli odierni ricorrenti riguardava le opere eseguite in maggiore misura, rilevata peraltro dal CTU, rispetto ai mq. preventivati. Nella prospettazione della ricorrente, si sarebbe in presenza di una variante ordinata dal committente per la quale il diritto al corrispettivo è indipendente dalla natura a misura oppure a corpo dell’appalto. Infatti, ai sensi dell’art. 1661 cod. civ., l’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti anche se il prezzo dell’opera è stato determinato globalmente; su questo punto la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’appaltatore può provare con ogni mezzo di prova, anche in via presuntiva, che le variazioni dell’opera appaltata siano state richieste dal committente, la prova scritta dell’autorizzazione di quest’ultimo essendo richiesta solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativ a dell’appaltatore . Nel caso di specie, se la Corte d’Appello avesse utilizzato un iter argomentativo di natura presuntiva, considerando la quantità delle
opere realizzate in surplus e la loro incidenza sull’economia dell’appalto, avrebbe difficilmente potuto ipotizzare che tali realizzazioni erano dovute ad un’iniziativa unilaterale dell’appaltatore.
2.1. Il motivo è inammissibile, poiché si traduce in una richiesta di valutazione del materiale probatorio. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha espressamente escluso la sussistenza della prova di pattuizioni fra le parti relative a compensi ulteriori per opere aggiuntive diverse e, in particolare, l’esistenza di prova idonea in atti di uno specifico ordine da parte della committente RAGIONE_SOCIALE (v. sentenza p. 7, 3° capoverso). È noto che nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esista una gerarchia di efficacia delle prove (Cass. 12.05.2003, n. 7201; Cass. 30.11.2011, n. 25568), per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice (Cass. 18.04.2007, n. 9245; Cass. 12.09.2011, n. 18644), insindacabile in sede di legittimità, purché adeguatamente e congruamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10830 del 2017). La valutazione del materiale probatorio -destinata a risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudice -è espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità con la conseguenza che non è denunciabile, dinanzi a quest’ultima, come vizio della decisione di merito, a seguito della definitiva riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale il giudice di merito ha
compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio (Cass. n. 9507 del 06.04.2023).
3. Con il terzo motivo si deduce la decadenza di RAGIONE_SOCIALE dalla possibilità di sollevare eccezioni circa asseriti vizi e/o difetti dell’opera. Errata e/o falsa applicazione degli artt. 1667 cod. civ., in relazione al termine decadenziale ivi previ sto, dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2702 cod. civ. in merito all’opponibilità della lettera di RAGIONE_SOCIALE, richiamata a pagina 8, ultimo capoverso della sentenza di appello. La ricorrente lamenta che la data del 03.02.2004, corrispondente al ricevimento della lettera di RAGIONE_SOCIALE contenente la contestazione dei vizi e difetti non possa essere assunta come dies a quo per la decorrenza dei 60 giorni, per due ordini di regioni: intanto perché la committente non era RAGIONE_SOCIALE, ma RAGIONE_SOCIALE; in secondo luogo, perché essa è priva di data certa e di sottoscrizione.
Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza o del procedimento rilevante, ex art. 360 n. 4), cod. proc. civ., in relazione al disposto degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata stabilito che la data riportata nella lettera del 03.03.2004 allegata al fascicolo di parte convenuta potesse identificare, con certezza e piena efficacia probatoria, il dies a quo per la denuncia dei vizi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE Nella prospettazione della ricorrente, sarebbe incorsa in error in procedendo la Corte d’Appello nel momento in cui ha riconosciuto come fatto storico avente acclarato valore probatorio la datazione di una lettera che non appare assolutamente certa, alla luce della circostanza documentale che la missiva è una raccomandata a mano senza timbro postale recante alcun altro elemento di certezza inoppugnabile circa la data. La Corte Suprema ha stabilito che le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, atteso che esse
costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente ad altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. n. 8938 del 05.05.2015).
Il terzo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi sollevano la questione della decorrenza del periodo di tempo ai fini della decadenza dalla denuncia dei vizi. Entrambi sono fondati per le ragioni che seguono.
Preliminarmente occorre chiarire che, quanto alla certezza della data della lettera di contestazione, il riferimento a Cass. 2015 n. 8938 conferma quanto affermato dal giudice di merito, ossia che il valore probatorio di una scrittura privata proveniente da terzo non fa scattare il meccanismo previsto dall’art. 2704 cod. civ. ma rappresenta un fatto storico liberamente valutabile dal giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. La certezza della data non doveva, in effetti, servire ai fini de ll’opponibilità , quanto piuttosto a rappresentare un momento incontestato dal quale far decorrere i 60 giorni per la denuncia dei vizi.
Non è, tuttavia, condivisibile quanto affermato dal giudice di seconde cure laddove, nel confermare l’estraneità della missiva rispetto al meccanismo dell’art. 2704 cod. civ., ha ritenuto, nonostante il punto controverso fosse proprio la data della missiva, superabile la relativa contestazione sulla base della stessa missiva ed in mancanza di altri riscontri, reputando anche ininfluente il capo di prova articolato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE 2 avente ad oggetto la conferma della data della lettera con cui le erano stati contestati i vizi. L’accertamento al riguardo ris ulta invero privo di motivazione, non esplicitando le ragioni della conclusione raggiunta, né, del resto, si rinviene in sentenza alcun altro elemento dal quale desumere la certezza della data di conoscenza dei
vizi, e quindi di decorrenza del termine decadenziale, da parte di RAGIONE_SOCIALE
6. In definitiva, la sentenza merita di essere cassata, spettando al giudice del rinvio l ‘ individuazione del termine di decorrenza dei 60 giorni per la denuncia dei vizi.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo ed il quarto motivo, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa