Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19071 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19071 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10554/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2609/2020 depositata il 08/10/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere COGNOME NOME;
FATTI DI CAUSA
1. La società RAGIONE_SOCIALE, proprietaria di un immobile sito in Comune di Salcedo (VI), conveniva davanti al Tribunale di Bassano del Grappa la propria assicuratrice RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenerne l’indennizzo per i danni riportati dal tetto del proprio citato immobile in occasione di un temporale con grandine, accaduto il 13.8.2009, alle ore 18,30 circa. A sostegno della domanda allegava di avere potuto accertare lo stato dell’immobile soltanto nei primi giorni del successivo mese di ottobre, in quanto l’immobile, occupato dagli inquilini, era stato ad essi riconsegnato alla fine del mese di settembre; la denunzia del sinistro era stata inviata via fax il 16.10.2009, senza esito, sicché si era reso necessario un sollecito in data 25.2.2010; al contempo si era vista costretta al ripristino del tetto, per non aggravare i danni subiti.
La compagnia convenuta si costituiva deducendo di avere ricevuto la denunzia, per la prima volta, soltanto in data 25.5.2010; quanto al fax prodotto da parte attrice e al relativo rapporto di trasmissione, contestava la conformità della copia all’originale, sottolineando che il documento era frutto di un ‘rifuso di due documenti’, come verificato dallo studio peritale al quale era stata affidata l’istruttoria del sinistro; che l’assicurato era decaduto dalla garanzia, sia per la tardività della denunzia che per la sua condotta dolosa; che era stato impossibile verificare i danni ex adverso lamentati, non essendo certo lo stesso accadimento origine dei medesimi, e sottolineava come dalle fotografie prodotte (datate 21.10.2009), anche raffrontate con quelle che ritraggono lo svolgimento dei lavori di ripristino, non potesse desumersi che le condizioni del tetto erano riconducibili all’evento ‘temporale con grandine’, dedotto in citazione.
Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (e, in particolare, il fax contenente la denuncia 16 ottobre 2009) ed audizione di testi, il Tribunale di Vicenza (che aveva nelle more incorporato il Tribunale di Bassano del Grappa), con
sentenza 5 gennaio 2016, ritenuta la tardività della denuncia, rigettava la domanda, condannando la società attrice al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza proponeva impugnazione l’originaria parte attrice.
Si costituiva la compagnia appellata, che contestava la fondatezza dell’impugnazione, della quale chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
La Corte d’appello di Venezia, espletata una ctu (sulla natura ed entità dei danni al tetto e sulla riconducibilità degli stessi al fenomeno atmosferico grandine), con sentenza n. 2609/2020 rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado, condannando la parte appellante alla rifusione delle spese relative al grado.
Avverso la sentenza delle corte territoriale ha proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso la compagnia RAGIONE_SOCIALE.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre i Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive ragioni. In particolare, il Difensore di parte ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse trattato in pubblica udienza.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza decisoria entro il termine di sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La corte territoriale nella sentenza impugnata: quanto alla trasmissione a mezzo fax della denuncia del sinistro in data 16 ottobre 2009, dopo aver rilevato che la società attrice aveva prodotto nel giudizio di primo grado soltanto una copia del rapporto di trasmissione, ha rilevato che la stessa, a seguito dell’espresso disconoscimento della conformità della copia prodotta all’originale, non aveva prodotto
quest’ultimo nella prima udienza successiva ed ha ritenuto non provato che la denunzia del sinistro sia avvenuta il 16 ottobre 2009; quanto all’epoca in cui la società avrebbe avuto consapevolezza del danno, ha ritenuto che l’unica denunzia valorizzabile era quella del 25 febbraio 2010, in quanto, pur non essendo firmata, era sicuramente riconducibile all’assicurata, ma la stessa fosse tardiva in quanto successiva allo spirare del termine di cinque giorni contrattualmente previsto (e, d’altronde, dalla documentazione fotografica, recante stampigliata la data del 21 ottobre 2009, risultava che, almeno a quella data, la società fosse a conoscenza del danneggiamento del proprio immobile); quanto agli esiti della espletata ctu, dopo aver premesso che questa era stata effettuata sulla base della documentazione fotografica (essendo stato integralmente ripristinato l’immobile prima dell’introduzione del giudizio), ha ritenuto dirimente il fatto che non era rimasto provato che in data 13 agosto 2009 si fosse verificato un temporale con grandine, non senza rilevare la vetustà del tetto.
2.La società RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso sette motivi.
2.1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. primo comma n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 cod. civ., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto inutilizzabile il documento/telefax del 16 ottobre 2009 di denuncia del sinistro, da essa società prodotto, per essere stata contestata da RAGIONE_SOCIALE la conformità all’originale del rapporto di trasmissione del predetto documento.
2.2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. primo comma n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1913 cod.civ. e 1915 cod.civ. in relazione all’art. 31 condizioni generali di contratto, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto la denuncia di sinistro 25 febbraio 2010 tardiva rispetto al termine di giorni cinque, contrattualmente stabilito.
2.3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. primo comma n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2697 cod.civ. in relazione al diritto alla corresponsione dell’indennizzo del danno richiesto, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non provato il nesso tra l’evento e il danno.
2.4. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. primo comma n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione al contratto di assicurazione contro i danni, nella parte in cui la corte territoriale, valutando erroneamente il contratto di assicurazione, avrebbe erroneamente applicato il principio dell’onere della prova.
2.5. Con il quinto motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ. primo comma n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 187 secondo comma cod. proc. civ., art. 111 Costituzione, art. 276 cod. proc. civ., nella parte in cui ha rimesso in istruttoria la causa disponendo l’accertamento peritale del sinistro per poi, successivamente al deposito dell’elaborato (con esito favorevole all’appellante) decidere di accogliere l’eccezione preliminare avversa in punto di tardiva denuncia del sinistro, ritenendo insussistente il presupposto per l’indennizzo asseritamente posto a carico dell’assicurata (asserita prova del nesso di causalità tra evento e danno), condannando l’appellante alle spese di lite e del Consulente Tecnico d’Ufficio.
2.6. Con il sesto motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., nella parte in cui la corte territoriale è incorsa nel vizio di carenza motivazionale sulla richiesta di integrazione della consulenza tecnica d’ufficio che essa società appellante aveva espressamente formulata.
2.7. Con il settimo motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., omessa valutazione di
un fatto determinante ai fini della decisione, nella parte in cui la corte territoriale non ha considerato i rilievi di cui all’istanza di supplemento di indagine del Consulente Tecnico d’Ufficio del 16 aprile 2020.
3. Il primo motivo è fondato.
In via generale, occorre premettere che il rapporto del telefax (inteso come foglio che l’apparecchio stampa dopo la trasmissione del telefax e che prova il buon esito dell’invio ovvero il suo mancato esito) è una riproduzione meccanica, che è di per sé priva di un originale e, al pari di ogni riproduzione meccanica, ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 c.c.
Con riferimento al caso di specie, occorre aggiungere che non risulta che la compagnia abbia mai formulato richiesta di allegazione dell’originale del rapporto.
In realtà, la contestazione della compagnia ha avuto ad oggetto il fatto che il rapporto di trasmissione si caratterizzava per il mancato parallelismo e per alcune scritte poco leggibili verosimilmente estranee al contenuto della parte sottostante, ragion per cui, come rilevato in sede di comparsa di costituzione (p. 15) poteva essere il <>.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, detta contestazione non era affatto vaga e non difettava affatto di specificità, con la conseguenza che, a fronte del dubbio sollevato dalla compagnia, anche ad esito di perizia di parte, gravava sulla società ricorrente l’onere di provare con certezza l’avvenuta trasmissione del fax.
Orbene, secondo parte ricorrente, la corte di merito avrebbe potuto ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per ritenere superata la contestazione della compagnia RAGIONE_SOCIALE. In tale prospettiva deduce che: a) il rapporto del telefax del 16 ottobre 2009 è del tutto identico nel formato e nella impostazione delle voci di pagina al rapporto di trasmissione del telefax del 25 febbraio 2010, in relazione
al quale mai nessuna contestazione è stata fatta; b) dalla perizia di parte si evincerebbe che la compagnia era consapevole del sinistro già dal mese di ottobre 2009.
La fondatezza del motivo in esame consegue al fatto che la corte di merito ha solo implicitamente ritenuto non validi i rilievi difensivi (svolti dalla società ricorrente in sede di comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado e in sede di conclusionale di replica in appello) circa il fatto che il foglio, al momento dell’invio, si deve essere leggermente piegato, con la conseguenza che <>; e, senza far ricorso alla prova presuntiva, ha confermato il rigetto della domanda attorea.
Così operando, la corte territoriale non ha tenuto conto del principio di diritto (affermato ad es da Cass. n. 23095/2020, che richiama Cass. n. 23902/2017 e Cass. n. 24323/2018, ed estensibile al caso di specie) in base al quale <>.
Si tratta di accertamenti completamente obliterati dalla corte di merito, con pretermissione – oltretutto – delle argomentate repliche della parte che aveva prodotto il documento disconosciuto: sicché quella ha erroneamente ancorato l’idoneità probatoria alla necessaria produzione dell’originale del rapporto fax del 16 ottobre 2009.
Ne consegue che il motivo deve essere accolto.
Parimenti fondato è anche il motivo secondo, strettamente connesso al primo.
Invero, la corte territoriale, nel respingere il terzo motivo di appello, ha affermato: <>.
Tanto affermando, la corte di merito non ha spiegato se ha ritenuto tardiva la denuncia del sinistro e quindi precluso il diritto all’indennizzo, ovvero, in ogni caso e in via dirimente, abbia ritenuto che l’indennizzo fosse precluso perché il sinistro era stato denunciato tardivamente, ma soprattutto senza specificare che il ritardo fosse imputabile a dolo o colpa dell’assicurato.
Occorre qui ribadire il principio di diritto, già affermato da Cass. n. 24210/2019, in base al quale <>.
D’altra parte, alla stregua del generale principio di buona fede, che presiede all’interpretazione ed esecuzione del contratto, eventuali modalità di avviso, in concreto adottate dall’assicurato, diverse da
quelle fissate dal contratto, possono essere anche valutate equipollenti a quelle, eventualmente diverse, espressamente pattuite, in relazione alla loro attitudine a realizzare lo scopo della norma.
Nel caso di specie, nel quale è stata la stessa compagnia RAGIONE_SOCIALE a produrre quali documenti le fotografie dei coppi danneggiati del tetto dell’immobile, non risulta che quella stessa abbia mai allegato – e tanto meno provato – il particolare elemento soggettivo atto a qualificare sfavorevole il comportamento tenuto dalla società assicurata, mentre la corte territoriale ha erroneamente statuito la tardività della denuncia in base al mero riscontro del dato obiettivo della sua tempistica, ma senza nulla motivare in relazione all’eventuale comportamento doloso o colposo della società assicurata.
Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, di conseguenza assorbiti i motivi dal terzo al settimo, s’impone la cassazione in relazione al primo ed al secondo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame dell’impugnazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte:
accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, assorbiti i motivi dal terzo al settimo:
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e
rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame dell’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024, nella camera di consiglio