Clausola visto e piaciuto: la Cassazione chiarisce i limiti della garanzia
La compravendita è uno dei contratti più diffusi, ma le sue insidie possono nascondersi dietro formule apparentemente semplici. Una di queste è la clausola visto e piaciuto, spesso utilizzata per beni usati o, come nel caso in esame, per materiali naturali con caratteristiche intrinsecamente variabili. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: questa clausola esonera il venditore dalla garanzia per i vizi che l’acquirente avrebbe potuto riconoscere con la normale diligenza. Analizziamo insieme la vicenda per comprendere le implicazioni pratiche di questa decisione.
I fatti del caso
La controversia nasce da una fornitura di marmo. Un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo contro un acquirente per il mancato pagamento di circa 6.500 euro. L’acquirente si oppone, sostenendo che il marmo consegnato era difettoso e non conforme, e chiede a sua volta un risarcimento di 24.000 euro, chiamando in causa anche il posatore e il levigatore del materiale.
Il Tribunale di primo grado dà ragione al fornitore, confermando il decreto ingiuntivo e respingendo le richieste dell’acquirente. La Corte d’Appello, invece, ribalta parzialmente la decisione: pur riconoscendo che il contratto conteneva una clausola ‘visto e piaciuto’, ritiene che vi sia una corresponsabilità. Condanna così il fornitore a risarcire l’acquirente per 7.500 euro, attribuendo il 50% della colpa al fornitore per aver consegnato materiale di qualità discutibile e il restante 50% all’acquirente per averlo consapevolmente acquistato a un prezzo vantaggioso.
La decisione della Corte di Cassazione e la clausola visto e piaciuto
Il fornitore, non soddisfatto della decisione d’appello, ricorre in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello per una nuova valutazione. Il punto centrale della decisione è proprio l’interpretazione e l’efficacia della clausola visto e piaciuto.
La Cassazione sottolinea che era stato accertato che il contratto conteneva tale clausola e che l’acquirente aveva visionato e scelto il materiale. Il marmo presentava vizi percepibili ‘ictu oculi’ (a prima vista), come colorazioni e venature non omogenee, trattandosi di pezzi di seconda scelta provenienti da partite diverse. Proprio queste caratteristiche avevano giustificato un prezzo di vendita inferiore a quello di mercato.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha ritenuto errata la valutazione della Corte d’Appello. Secondo i giudici di legittimità, la clausola ‘vista e piaciuta’ ha lo scopo preciso di accertare consensualmente che l’acquirente ha preso visione del bene e lo ha accettato nello stato in cui si trovava. Di conseguenza, tale clausola esonera il venditore dalla garanzia per tutti i vizi riconoscibili con la normale diligenza e che non siano stati taciuti in malafede.
Nel caso specifico, i difetti erano evidenti. L’acquirente, accettando il materiale dopo averlo visionato e beneficiando di un prezzo ridotto, ha implicitamente rinunciato a far valere tali difetti. Pertanto, non si può configurare un inadempimento da parte del venditore né, tantomeno, una sua corresponsabilità. Il contratto intercorso tra le parti era una vendita pura e semplice di un bene specifico, accettato dall’acquirente nelle sue condizioni, e non un appalto o una prestazione d’opera che avrebbe richiesto un risultato finale a regola d’arte da parte del fornitore.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: chi acquista un bene accettando la clausola visto e piaciuto si assume la responsabilità dei difetti facilmente riconoscibili al momento della consegna. La garanzia del venditore rimane valida solo per i vizi occulti, cioè quelli non individuabili con l’ordinaria diligenza, o per quelli che il venditore ha dolosamente nascosto. La decisione serve da monito per gli acquirenti: è fondamentale ispezionare attentamente i beni prima di concludere un acquisto con tale clausola, specialmente quando il prezzo appare particolarmente vantaggioso, poiché ciò potrebbe essere indice di una qualità non eccelsa che si sta consapevolmente accettando.
Qual è l’effetto legale della clausola ‘visto e piaciuto’ in un contratto di vendita?
Questa clausola esonera il venditore dalla garanzia per i vizi del bene che erano riconoscibili dall’acquirente con la normale diligenza al momento della presa in visione e dell’accettazione.
In questo caso, perché la Cassazione ha escluso la responsabilità del fornitore di marmo?
Perché è stato accertato che l’acquirente aveva accettato il marmo con la clausola ‘visto e piaciuto’, pur essendo i difetti (disomogeneità di colore e venature) palesi e riconoscibili. L’acquirente aveva inoltre beneficiato di un prezzo inferiore proprio in ragione di tale qualità inferiore, dimostrando di aver fatto una scelta consapevole.
La garanzia per vizi è sempre esclusa con la clausola ‘visto e piaciuto’?
No. La garanzia non è esclusa per i vizi ‘occulti’, cioè quelli non rilevabili con la normale diligenza al momento dell’acquisto, e per i vizi che il venditore ha taciuto in malafede al compratore.