Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32375 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32375 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8676-2021 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore Fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 25/02/2021 R.G.N. 28734/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Opposizione allo stato passivo
RNUMERO_DOCUMENTON.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 07/10/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con il decreto impugnato, ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da NOME COGNOME nei confronti della curatela del Fallimento ‘RAGIONE_SOCIALE volta all’ammissione dei seguenti crediti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato: euro 59.358,12 per differenze retributive, di cui euro 7.636,07 a titolo di TFR; euro 72.566,00 per risarcimento del danno biologico; euro 8.238,60 per indennità di mancato preavviso.
Il Tribunale, in estrema sintesi e per quanto qui rilevi, ha rilevato che, in relazione al lamentato demansionamento da cui derivava la pretesa risarcitoria per il danno biologico, non era stato prodotto il contratto collettivo applicabile, assumendo che ‘detta carenza preclude la giudiziale verifica di fondatezza del capo di ricorso in esame’.
Per analoga ragione il Collegio ha disatteso l’istanza relativa all’indennità di mancato preavviso connessa alle dimissioni rassegnate per giusta causa il 15.11.2013, in quanto -secondo il Tribunale l’opponente ‘ha indicato in giorni 45 il termine di preavviso stabilito dal contratto collettivo di riferimento al quale dovrebbe, quindi, rapportarsi, ai sensi dell’art. 2118 c.c. il computo del rivendicato emolumento’.
Per la cassazione di tale provvedimento, ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso il Fallimento intimato.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:
1.1. il primo motivo di ricorso denuncia: ‘violazione dell’art. 2103 c.c. -nella formulazione antecedente il d. lgs. n. 81/2015 -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’; si eccepisce che, nel testo della norma all’epoca vigente, non era essenziale il riferimento in astratto al livello di categoria -e quindi la produzione del CCNL applicabile risultando invece ‘doveroso accertare che le nuove mansioni fossero aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali’;
1.2. il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2118 e 2119 c.c., deducendo che il Fallimento non aveva mai contestato che i giorni di preavviso contrattualmente previsti fossero 45, ma aveva piuttosto eccepito che la quantificazione dell’indennità d ovesse operare in relazione alla effettiva retribuzione percepita dallo COGNOME e non rispetto a quella rivendicata dallo stesso, di modo che non risultava necessaria la produzione del CCNL;
1.3. il terzo mezzo denuncia la violazione dell’art. 2120 c.c., sostenendo che il lavoratore nei propri conteggi aveva quantificato il TFR tenendo conto della retribuzione rivendicata, ma che ciò non precludeva al Tribunale di ammettere ‘l’importo inferiore voluto dal Fallimento che non contesta la mancata erogazione del TFR’.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti espressi dalla motivazione che segue.
2.1. Il primo motivo è fondato.
Nella vigenza dell’art. 2103 c.c. secondo la formulazione statutaria, è consolidato l’orientamento secondo cui, sulla scorta
del criterio di riparto degli oneri di allegazione e prova in caso di inadempimento contrattuale stabilito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 13533 del 2001, ‘allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o un demansionamento o comunque un inesatto adempimento dell’obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 c.c. è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l’una o l’altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (ovvero, in base al principio generale di cui all’art. 1218 c.c., comunque da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile)’ (in termini: Cass. n. 4766 del 2006; in conformità: Cass. n. 20804 del 2006; Cass. n. 2878 del 2007; Cass. n. 18223 del 2015; Cass. n. 4211 del 2016; Cass. n. 1169 del 2018; Cass. n. 17365 del 2018; Cass. n. 22488 del 2019; Cass. n. 48 del 2024).
Si è anche precisato che: ‘In materia di demansionamento (o dequalificazione), il lavoratore è tenuto a prospettare le circostanze di fatto volte a dare fondamento alla denuncia ed ha, quindi, l’onere di allegare gli elementi di fatto significativi dell’illegittimo esercizio del potere datoriale, e non anche quelli idonei a dimostrare in modo autosufficiente la fondatezza delle pretese azionate, mentre il datore di lavoro è tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e può allegarne altri, indicativi, del legittimo esercizio del potere direttivo, fermo restando che spetta al giudice valutare se le mansioni assegnate siano dequalificanti, potendo egli presumere, nell’esercizio dei poteri, anche officiosi,
a lui attribuiti, la fondatezza del diritto fatto valere anche da fatti non specificamente contestati dall’interessato, nonché da elementi altrimenti acquisiti o acquisibili al processo’ (Cass. n. 15527 del 2014; v. pure Cass. n. 19044 del 2015 e Cass. n. 3485 del 2016).
Ha errato, pertanto, il Tribunale a ritenere precluso l’esame della domanda di risarcimento del danno derivante dalla violazione dell’art. 2103 c.c., dedotta dal lavoratore, sulla base della mancata produzione del CCNL che, al più, avrebbe dovuto rilevare eventualmente per giustificare la condotta datoriale; allo COGNOME era sufficiente allegare in fatto quali erano le mansioni svolte prima e dopo l’eccepita dequalificazione, da valutarsi alla luce del principio per il quale ‘ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, deve essere valutata, dal giudice di merito la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente’ (Cass. SS.UU. n. 25033 del 2006; tra molte, in conformità, v. Cass. n. 3485 del 2016).
2.2. Il secondo e il terzo motivo sono, invece, inammissibili per difetto di specificità.
Il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che
chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002).
Inoltre, il canone di specificità, letto in combinato disposto col n. 6 dell’art. 366 c.p.c., secondo cui, a pena di inammissibilità, il ricorso deve contenere ‘la specifica indicazione’ degli atti sui quali il ricorso si fonda, impone che siano riportati, nell’illustrazione delle censure i contenuti, quanto meno nelle parti essenziali, degli atti in base ai quali si prospetta il vizio denunciato.
Ciò posto, quanto all’indennità sostitutiva del preavviso, il secondo motivo non specifica come si sarebbe consumata la violazione o falsa applicazione degli enunciati normativi di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c., lamentando piuttosto il mancato rilievo di una non contestazione in sede processuale, né tanto meno vengono riportati i contenuti degli atti processuali dai quali poter desumere che il Fallimento non avesse contestato che ‘i giorni di preavviso contrattualmente previsti fossero 45’, piuttosto face ndo riferimento nell’illustrazione della censura ad un passaggio della difesa avversaria che tuttavia propone solo una quantificazione in via subordinata.
In merito, poi, al TFR, essendo incontestato che l’originaria richiesta del lavoratore era stata quantificata sulla base delle differenze retributive rivendicate e non riconosciute dal Tribunale, il terzo motivo di ricorso, analogamente, non solo non illus tra perché sarebbe stato violato l’art. 2120 c.c., ma neanche riporta gli atti processuali dai quali risulti che il Fallimento ‘non contesta la mancata erogazione del TFR’ e neppure si indica quale sarebbe la minor somma che sarebbe ancora dovuta.
In conclusione, accolto il primo motivo, gli altri devono essere dichiarati inammissibili, con cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 7 ottobre 2025.
La Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME