Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36206 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36206 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 35940-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– RAGIONE_SOCIALE –
Contro
COGNOME NOME, COGNOME MONICA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/11/2023
CC
avverso la sentenza n. 130/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/06/2018 R.G.N. 141/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal AVV_NOTAIO. RILEVATO
-che, con sentenza de ll’11 giugno 2018, la Corte d’Appello di Cagliari confermava la decisione resa dal Tribunale di Cagliari e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del demansionamento subito dagli istanti conseguente all’assegnazione dei medesimi sin dal luglio 1998 allo svolgimento di mansioni di natura alberghiera ed igienicosanitarie in luogo di quelle proprie del personale RAGIONE_SOCIALEstico così imponendo condizioni di lavoro mortificanti e frustranti oltre che carichi di lavoro eccessivi e dannosi per la loro integrità psicofisica nonché la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento de i relativi danni patrimoniali e non patrimoniali ed alla reintegra esclusivamente nelle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provato il demansionamento per essere risultato accertato l’aver gli istanti svolto un ruolo di sostituzione, sia pure parziale, del personale di supporto di categoria A e B e che tale sostituzione non fosse stata occasionale ma costante ed indispensabile al funzionamento del reparto, e dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale dal primo giudice correttamente determinato su elementi presuntivi puntualmente rilevati e liquidato ipotizzando percentuali di risarcimento basate sulla retribuzione in modo prudenziale ed equitativamente giusto;
-che per la cassazione di tale decisione ricorr e l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti;
-che i controricorrenti hanno poi presentato memoria;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. anche alla luce degli artt. 115, comma 1, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale in ordine all’effettività del demansionamento subito dai dipendenti stante la comprovata occasionalità delle mansioni ‘sostitutive’ di natura alberghiera svolte dai medesimi che ne esclude la prevalenza – del resto mai sostenuta dagli stessi dipendenti, così da indurre a ritenere l’essere la Corte territoriale incorsa in un vizio di ultrapetizione – e così l’illegittimità dell’adibizione alle medesime ;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Decreto 14 settembre 1994, n. 739 del RAGIONE_SOCIALE (adottato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), nonché dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE Legge 26 febbraio 1999, n. 42 ed ancora dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE Legge 10 agosto 2000, n. 251 e del conseguente Codice deontologico dell’Infermiere, approvato dal RAGIONE_SOCIALE con deliberazione n.1/09 del 10 gennaio 2009 e dal RAGIONE_SOCIALE nella seduta del 17 gennaio 2009 nonché del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori del comparto del servizio sanitario RAGIONE_SOCIALE, art. 19 (del CCNL del 7 aprile 1999) e allegato 1 (CCNL del 7 aprile 2009, come modificato dall’allegato 1 CCNL integrativo 20 settembre 2001 e dall’allegato 1 CCNL 19 aprile 2004), l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lamenta nuovamente l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordin e all’effettività del demansionamento subito dai dipendenti sotto l’ulteriore profilo RAGIONE_SOCIALE ricomprensione dei compiti ritenuti demansionanti, ivi compresi quelli del personale di supporto, onde coprire le carenze e i disservizi che ne derivano alle strutture sanitarie, nel mansionario proprio delle professioni RAGIONE_SOCIALEstiche quale risultante dalle disposizioni invocate;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 cod. civ. nonché dell’art. 2727 c.c., anche alla luce dell’art. 115, comma 1, c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALE statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine al riconoscimento del danno non patrimoniale che assume essere stato accertato come derivante in re ipsa dal comportamento illecito in difetto di elementi atti a dimostrarlo, non valendo, in particolare con riguardo al danno all’immagine, le semplici presunzioni, sulle quali l’RAGIONE_SOCIALE ammette essere fondata la pronunzia sul punto;
-che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. è prospettata in relazione all’operata liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, essendo ammissibile il ricorso a tale strumento solo in presenza di un iter logico-argomentativo che dia conto RAGIONE_SOCIALE ravvisabilità di elementi oggettivi idonei ad offrire una base probatoria per la quantificazione secondo equità;
-che, con il quinto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2103 c.c. con riguardo alla statuizione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale intesa a riconoscere la responsabilità del comportamento illecito in capo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tenuta a garantire la presenza nel reparto di un numero sufficiente di unità di personale di supporto alle attività RAGIONE_SOCIALEstiche, RAGIONE_SOCIALE da ritenersi, viceversa, esente in quanto non disponeva di alcuna autonomia nella determinazione dell’organico del personale, rientrante nella potestà RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale (LR. Sardegna 28 luglio 2006, n. 10, articoli 12, 13, 16, 18, 26) né nell’effettuare assunzioni, in ragione RAGIONE_SOCIALE legislazione di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa per il personale
-che il primo motivo risulta infondato (si vedano i precedenti di questa Corte – Cass. 11 luglio 2022, nn. 21924 e 21942 resi in vicende assolutamente analoghe alla presente e sovrapponibili quanto al percorso argomentativo alle sentenze hic et inde impugnate ed alle doglianze mosse dalla stessa RAGIONE_SOCIALE in questo e negli ulteriori motivi di ricorso) , essendo pacifico, infatti, che gli originari ricorrenti avevano agito denunciando l’avvenuto demansionamento sicché l’assegnazione in misura prevalente delle mansioni inferiori era un necessario presupposto RAGIONE_SOCIALE domanda, di modo che alcun vizio di ultrapetizione o di violazione del principio di non contestazione è dunque
addebitabile alla Corte territoriale, mentre la deduzione RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 2103 cod. civ. ( rectius : articolo 52 d.lgs. n. 165/2001) resta slegata dalle statuizioni RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e, comunque, non si confronta con l’accertamento di fatto, compiuto dal giudice del merito, del carattere sistematico – e non già occasionale – RAGIONE_SOCIALE assegnazione delle mansioni dei livelli inferiori;
-che, di contro, inammissibile si rivela il secondo motivo in quanto da un canto esso deduce la violazione di delibere (la delibera del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE) che non hanno natura regolamentare e rispetto alle quali non può essere proposta denuncia ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e, nel resto, la censura non si confronta con i contenuti RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che ha riconosciuto essere compito dell’infermiere professionale la mobilizzazione di degenti con specifiche esigenze cliniche e non ha negato i compiti di collaborazione del personale RAGIONE_SOCIALEstico con il personale ausiliario, accertando, tuttavia, che nella specie fosse stato superato il limite RAGIONE_SOCIALE prestazione esigibile;
-che nuovamente infondato deve ritenersi il terzo motivo, avendo la Corte territoriale accertato il verificarsi del danno non patrimoniale alla immagine professionale ed alla dignità dei lavoratori attraverso la prova per presunzioni, fondata su elementi del tutto concludenti rispetti al fatto da accertare, quali le circostanze concrete RAGIONE_SOCIALE dequalificazione, foriera di uno stato di mortificazione del lavoratore;
-che parimenti infondato è il quarto motivo atteso che nella specie la Corte territoriale, ritenuto provato nell’ an il danno all’immagine ed alla dignità professionale, ha fatto correttamente ricorso al criterio equitativo per la sua liquidazione, trattandosi di danno il cui preciso ammontare non è suscettibile di prova ed ha utilizzato un criterio oggettivo, quale è quello RAGIONE_SOCIALE misura percentuale RAGIONE_SOCIALE retribuzione e ciò in conformità con l’orientamento di questa Corte, per cui l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, purché la motivazione RAGIONE_SOCIALE decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi,
inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame RAGIONE_SOCIALE situazione processuale globalmente considerata (Cass. 13 aprile 2022, n. 12095 e giurisprudenza ivi citata);
-che il quinto motivo risulta invece inammissibile, in quanto la censura mossa non si confronta con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile il motivo di appello proposto sul punto dalla RAGIONE_SOCIALE «in quanto privo di specificità e ricalcante pedissequamente il contenuto RAGIONE_SOCIALE memoria difensiva», in assenza di critiche specifiche all’ accertamento compiuto dal Tribunale;
-che il ricorso va, dunque, rigettato;
-le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del RAGIONE_SOCIALE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21.11.2023