Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5336 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5336 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26346/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’Amministratore unico , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME e COGNOME, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici sono domiciliati in ROMA, INDIRIZZO;
-controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEE RAGIONE_SOCIALE E DEI RAGIONE_SOCIALE -CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA;
avverso la sentenza n. 544/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/2/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 15/1/2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE dott. AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Udita l’ AVV_NOTAIO per la società ricorrente
FATTI DI CAUSA
All’esito di un procedimento amministrativo di delimitazione di aree demaniali nella Laguna di Caleri, attivato ex art. 32 cod. nav. dalla RAGIONE_SOCIALE su sollecitazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dei predetti beni, oppose il verbale di delimitazione approvato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dinanzi al T.A.R. Veneto, che declinò la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Confermata la giurisdizione ordinaria dal Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, la predetta società impugnò avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE gli atti amministrativi che avevano sancito la natura demaniale dei beni, chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, ai sensi degli artt. 234 TCE e 267 TFUE, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE natura privata RAGIONE_SOCIALE aree in contestazione e il risarcimento dei danni ex art. 2043 cc patiti per l’ illegittima compromissione del diritto dominicale.
In esito a una c.t.u., il Tribunale adito dichiarò la demanialità dei beni e, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni evocate, condannò l’attrice al rilascio degli stessi.
La società soccombente propose appello. Il RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -Ufficio RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE,
resistettero al gravame proponendo appello incidentale in relazione alla domanda riconvenzionale di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità . Il RAGIONE_SOCIALE rimase contumace.
Con sentenza n. 544 del 14 febbraio 2020 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, previa conferma del l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimessione alla Corte di Giustizia europea, respinse l’impugnazione , dichiarando altresì inammissibile la nuova domanda di liquidazione di equo indennizzo avanzata dall’appellante. Ritenne, inoltre, non rilevanti le lamentate irregolarità del procedimento di delimitazione, afferenti alla violazione del contraddittorio necessario con i soggetti privati interessati e all’acquisizione di dati tecnici elaborati in un diverso giudizio, reputando che il diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘appellante fosse condizionato alle caratteristiche intrinseche RAGIONE_SOCIALE aree in contestazione e che il primo Giudice avesse ovviato alle carenze RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria amministrativa mediante espletamento di una c.t.u. nel contraddittorio tra le parti.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro doglianze.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso. Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALE ha concluso per il rigetto del ricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza la società ricorrente ha depositato una memoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con la prima censura la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 del R.D. 30.03.1942 n. 327 in relazione all’art. 360, nn. 1 e 3 c.p.c., giacché la Corte
d’appello di RAGIONE_SOCIALE avrebbe disatteso le argomentazioni addotte dalla società a sostegno RAGIONE_SOCIALE rilevanza RAGIONE_SOCIALE denunziate irregolarità del procedimento di delimitazione, giungendo finanche a sostenere che il Tribunale avesse ovviato alla carenza strutturale RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria svolta in sede amministrativa mediante una sanatoria giudiziale.
Il motivo è infondato.
La società ricorrente si duole sostanzialmente che i giudici di merito abbiano disatteso la questione circa l’illegittimità del procedimento amministrativo presupposto.
Orbene, va premesso che il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall’art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica RAGIONE_SOCIALE normale azione di regolamento di confini di cui all’art. 950 cod. civ., e si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà dei privati, senza l’esercizio di un potere discrezionale RAGIONE_SOCIALE P.A.; ne consegue che il privato, il quale contesti l’accertata demanialità del bene, può invocare la tutela RAGIONE_SOCIALE propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo (Sez. 1, n. 14048 del 21 maggio 2021; Sez. 2, n. 10817 RAGIONE_SOCIALE’11 maggio 2009).
Sul punto RAGIONE_SOCIALE‘asserita irregolarità RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria espletata in sede amministrativa, la Corte d’appello, dopo aver richiamato le considerazioni del Tribunale e l’incertezza circa gli effetti lamentati dalla ricorrente, ‘ quanto alla difformità RAGIONE_SOCIALE stato dei luoghi rispetto alle descrizioni verbalizzate dalla Commissione ‘, aggiunge che, in ogni caso, il Tribunale ha dato luogo ad una C.T.U. svolta nel regolare contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, alla quale non sono state mosse critiche, né metodologiche, né contenutistiche.
Com’è noto, la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina RAGIONE_SOCIALE‘ausiliario, sicché del tutto correttamente i giudici di merito hanno demandato l’accertamento RAGIONE_SOCIALE natura demaniale del bene ad un elaborato peritale.
E d’altronde, come sottolineato dalla sentenza impugnata, l’odierna ricorrente non ha svolto specifiche censure e neppure in sede di legittimità ha indicato in modo dettagliato i vizi da cui, in tesi, sarebbe risultato afflitto il procedimento di delimitazione.
La censura, quindi, non coglie nel segno.
Con la seconda doglianza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione circa la questione connessa con il richiesto invio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in relazione all’art. 267 TFUE e all’art. 1 del Protocollo addizionale RAGIONE_SOCIALE CEDU, consistente nel ritenere impossibile l’acquisto a titolo originario , da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di aree accatastate a privati in quanto proprietari, emergendo non un iter provvedimentale di tutela che potesse dar luogo a un equo indennizzo, bensì un comportamento antigiuridico RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione, vietato dalla CEDU oltre che dal diritto interno.
Il motivo -laddove investe la motivazione – è inammissibile
In seguito alla riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 comma 2° n. 4 c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022).
La sentenza impugnata si pone al di sopra del minimo costituzionale e quindi nessuna grave anomalia motivazionale è ravvisabile.
La Corte d’appello ha , infatti, affermato, da un lato, che la questione era già stata risolta dalla CEDU con sentenza del 23 settembre 2012 (RAGIONE_SOCIALE) e, dall’altro, mediante la mancata efficace confutazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza istruttoria del 19/24 -1012, ‘ che nega la diretta ed indiscriminata applicabilità dei diritti sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo nel nostro ordinamento ‘.
A fronte di tale motivazione, il mezzo di ricorso non censura in modo specifico né l’uno né l’altro profilo, e, a ben vedere, non contiene neppure una specifica denunzia di violazione di legge.
Infatti, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALE fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALE stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le varie, v. Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019).
Col terzo motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62 c.p.c. e 28 cod. nav., per avere il giudice del gravame operato un’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE c.t.u. espletata nel giudizio di prime cure, dalla quale
emergerebbe l’insussistenza dei presupposti necessari e sufficienti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE natura demaniale dei beni.
Il motivo è inammissibile.
Diversamente dall’assunto RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la sentenza impugnata esamina la relazione del C.T.U. (cfr. pagg. 9 e ss), richiamando specificamente gli elementi considerati (pesca, navigazione, balneabilità), per rivisitarli criticamente, così da concludere che ‘ RAGIONE_SOCIALE e navigazione pubbliche -quindi accessibili alla collettività -non sono infatti impedite dallo stato dei luoghi ovvero interdette dalle coltivazioni in sito ma, semmai, solo limitate dallo sfruttamento privato RAGIONE_SOCIALE‘area già attuato, che mantiene co munque le vie di transito interno navigabile ‘ .
La doglianza si risolve, in realtà, in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito.
In particolare, la differente lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE‘elaborato peritale non tiene conto del principio per il quale la censura non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013).
E’ allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione del materiale istruttorio, compresa una consulenza tecnica d’ufficio (a maggior ragione se ‘percipiente’), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il ‘convincimento’ che il giudice si è formato, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la considerazione RAGIONE_SOCIALE maggiore o minore attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di
legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020).
È, in conclusione, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
Attraverso la quarta censura si denunzia, in relazione all’art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c., l’inidonea motivazione in ordine alla domanda espletata, connessa con il risarcimento del danno o equo indennizzo. Avrebbe errato l a Corte d’appello nel ritenere che la domanda indennitaria per il caso di ritenuta demanialità dei beni fosse stata introdotta per la prima volta soltanto in appello, atteso che la stessa era stata menzionata nella comparsa conclusionale in primo grado e comunque emergeva da un’attenta lettura RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo; inoltre, avrebbe disatteso il consolidato orientamento di legittimità che, nell’interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE domanda, rimette al giudice di merito il potere di ricostruire correttamente la volontà RAGIONE_SOCIALE parte.
Il motivo è inammissibile per varie ragioni.
Innanzitutto, perché svolge una censura alla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza (il che, come si è visto, non è più consentito, stante l’espressa formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 5 cpc) .
In secondo luogo, perché, in relazione alla domanda di indennizzo, che -si badi bene -è ben diversa da quella di risarcimento danni ex art. 2043 – è anche privo di autosufficienza (art. 366 n. 6 cpc) in quanto omette perfino di trascrivere le richieste formulate nell’atto di citazione (vi è espressa eccezione al riguardo a pagg. 4 e 5 controricorso) e quindi non consente alla Corte di verificare se la domanda di indennizzo fosse stata tempestivamente formulata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore dei controricorrenti.
La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali a favore dei controricorrenti, liquidate in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che RAGIONE_SOCIALE è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 15 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
IL CONSIGLIERE ESTENSORE NOME COGNOME