Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30445 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 30445 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 32009-2018 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , che lo rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1210/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di BARI, depositata il 10/07/2018;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso;
Udito l ‘ AVV_NOTAIO per la ricorrente, che ha insistito per l ‘ accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – Il RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari NOME NOME COGNOME per sentire dichiarare l ‘ abusiva occupazione da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa di un terreno sito nel Comune di Cagnano Varano intestato al RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, ottenere la condanna al rilascio del suolo e al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di lire 14.950.000 a titolo di indennità per illegittima occupazione RAGIONE_SOCIALE stesso (sul quale era stato edificato un manufatto abusivo) dal 1993 al 1997, al pagamento RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore indennità per il periodo successivo al 1997 e sino al rilascio RAGIONE_SOCIALE ‘ immobile, nonché al ripristino RAGIONE_SOCIALE stato dei luoghi.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa attorea e, in via riconvenzionale, proponeva domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ‘ intervenuto acquisto RAGIONE_SOCIALEa proprietà del fondo di cui è causa per usucapione ultraventennale.
Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda attorea, condannando NOME COGNOME al rilascio del bene, ritenuto appartenente al
demanio marittimo e al pagamento RAGIONE_SOCIALE indennità relative agli anni dal 1998 al 2005 nonché all ‘ importo di euro 1.738,80 per ogni altro successivo anno fino al rilascio. Rigettava la domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALEa convenuta.
2.- Sul gravame proposto da quest ‘ ultima, la Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, confermava la pronuncia di primo grado.
-Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso (proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.) si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 822, 826 c.c. e 28 cod. nav., per avere il giudice del gravame confermato integralmente la sentenza di primo grado riconoscendo al bene immobile di cui è causa natura giuridica di bene demaniale marittimo, che -secondo la ricorrente -sarebbe da escludersi alla luce di una corretta valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie del giudizio di primo grado, di una corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme codicistiche regolatrici RAGIONE_SOCIALEa materia e dei precedenti giurisprudenziali in materia.
Con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., l ‘ omesso esame di un fatto storico decisivo la cui esistenza risulta dagli atti processuali. A detta RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, il giudice a quo avrebbe omesso di considerare una relazione tecnica a firma del geometra COGNOME, depositata dal RAGIONE_SOCIALE in diverso giudizio, da cui risulta che il fondo nello stesso
considerato (ubicato nella stessa area di quello oggetto del giudizio avverso l ‘ odierna ricorrente) non fa parte del demanio marittimo.
-Con il terzo motivo, rubricato ‘ violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 116 c.p.c. e 822 c.c., 829 c.c. e 28 cod. nav. in relazione all ‘ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. ‘ , la ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe violato le norme sull ‘ apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, incorrendo in una valutazione imprudente così grave da risolversi in un ‘ interpretazione logicamente insostenibile, tale da determinare un ‘ errata ricostruzione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e quindi un ‘ erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto e dei principi giuridici regolanti la materia in esame.
Il quarto motivo, proposto in via subordinata, in relazione all ‘ art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., censura la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 8 del d.l. n. 400/1993, convertito in l. n. 494/1993.
Con il mezzo di gravame la ricorrente denuncia l ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione del 200% prevista per l ‘ utilizzazione senza titolo di un bene demaniale marittimo ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 8 DL 400/1993 ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità per illegittima occupazione, posta l ‘ esclusione RAGIONE_SOCIALEa demanialità del suolo come sostenuta nei precedenti motivi di ricorso.
Il primo motivo è privo di giuridico fondamento e deve essere disatteso.
Con esso la ricorrente chiede inammissibilmente a questa Corte nuove valutazioni di fatto, posto che si duole RAGIONE_SOCIALE ‘ erroneità degli accertamenti compiuti dal giudice di merito, il quale avrebbe tralasciato e non considerato, a suo dire, le caratteristiche naturali, fisiche e morfologiche del bene oggetto di causa e RAGIONE_SOCIALEa sua destinazione funzionale all ‘ uso pubblico.
Con una motivazione scevra da pecche logiche e giuridiche il giudice di appello, confermando la decisione del primo giudice, ha ritenuto il bene in questione appartenente al demanio marittimo sulla scorta RAGIONE_SOCIALE ‘ intestazione catastale, RAGIONE_SOCIALE normative urbanistiche, degli accertamenti del CTU e, infine, RAGIONE_SOCIALE conclusioni riportate nella sentenza penale di condanna RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 632, 633 e 639 bis c.p. A quest ‘ ultimo riguardo, la pronuncia impugnata ha correttamente osservato che – pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile la sentenza di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena ex art. 444 c.p.p. presuppone pur sempre una ammissione di responsabilità di cui il giudice del merito non può escludere il rilievo senza fornire adeguata motivazione (Cass. n. 30328/17; n. 3980/2016) e che la stessa può essere utilizzata quale mezzo probatorio da parte del giudice al fine di definire l ‘ eventuale responsabilità civile del reo (per l ‘ affermazione secondo cui la sentenza penale di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena ex art. 444 c.p.p. ‘ costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l ‘ imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione’ cfr. Cass. n. 2695/2017; n. 30328/2017).
Il motivo si rivela ad ogni buon conto anche infondato.
La ricorrente afferma che il bene di cui è causa non possa essere classificato come appartenente al demanio marittimo, non rientrando tale qualifica né nel criterio naturalistico determinato dall ‘ esame dei luoghi e RAGIONE_SOCIALE loro caratteristiche morfologiche, né nel criterio finalistico e funzionale, collegato all ‘ attitudine del bene a realizzare il pubblico uso, in considerazione soprattutto del fatto che il suolo occupato dalla COGNOME risulta urbanizzato e recintato, oltre che
separato dalla riva del lago di Varano da una strada carrabile aperta al pubblico transito, per cui lo stesso non può essere considerato adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione RAGIONE_SOCIALEa collettività).
A parte il fatto che la valutazione al riguardo costituisce tipica attività riservata al giudice di merito, questa Corte ha affermato che la natura demaniale RAGIONE_SOCIALE ‘ arenile, ossia di quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi RAGIONE_SOCIALE acque ‘ permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti ‘ (Cass., Sez. 2, n. 10817/2009).
Destituito di fondamento è, infine, il rilievo riguardante la perdita RAGIONE_SOCIALEa natura pubblica del bene in questione, in conseguenza di una presunta sua sdemanializzazione tacita, che lo avrebbe sottratto al patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Anche a volere seguire la ricorrente nelle sue deduzioni riferite al carattere articolato di tale argomentazione che si leggono a pag. da 30 a 32 del ricorso, resta il rilievo assorbente che per i beni appartenenti al demanio marittimo la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita (per effetto di ‘u n ‘ utilizzazione privata RAGIONE_SOCIALE ‘ area da parte RAGIONE_SOCIALEa popolazione di Cagnano Varano’) , ma necessita, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 35 cod. nav., RAGIONE_SOCIALE ‘ adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, RAGIONE_SOCIALEa non utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE zone “per pubblici usi del mare” (in questi termini: Cass. 26655/2019; n. 4839/2019; n. 3111/2018; n. 21018/2016).
In difetto di espresso e formale provvedimento di sdemanializzazione adottato RAGIONE_SOCIALE ‘ autorità amministrativa, l ‘ arenile (come l ‘ area lacustre nel caso de quo ) non perde la propria qualità di bene demaniale, con la conseguenza che il possesso del medesimo da parte del privato è improduttivo di effetti nei confronti RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione (art. 1145 c.c., comma 1) e, in particolare, è inidoneo all ‘ acquisto RAGIONE_SOCIALEa proprietà per usucapione (Cass., Sez. 1, n. 2995/1980), tanto per cui la domanda riconvenzionale, nella specie, è stata correttamente rigettata.
Il secondo motivo è inammissibile, sussistendo, nella specie, una ‘ doppia conforme di merito ‘ (il mezzo di ricorso, avanzato ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., è in realtà una censura riconducibile al paradigma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., come comprova il riferimento all ” omesso esame di un fatto storico decisivo la cui esistenza risulta dagli atti pro cessuali’ ).
Siffatta circostanza determina l ‘ applicazione “ratione temporis” RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 348-ter c.p.c., ultimo comma c.p.c. (essendo il giudizio di appello stato introdotto nell ‘ anno 2015), norma che preclude la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l ‘ onere (ciò che nella specie non risulta avvenuto), “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE ‘ appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 20994/2019).
In ogni caso, nella specie il vizio di omesso esame non è riferito a fatti, ma a risultanze istruttorie (la relazione tecnica prodotta in giudizio dalla ricorrente) e per di più, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la relazione tecnica di cui si prospetta la
mancata considerazione è stata presa in esame dal giudice a quo , il quale ha ritenuto irrilevanti ‘ le consulenze tecniche prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE e relative ad altri procedimenti nei quali a suo avviso terreni ubicati nella medesima area sarebbero stati ritenuti di carattere non demaniale’ poichè ‘ dette indagini hanno riguardato immobili non confinanti con quello RAGIONE_SOCIALE ‘ appellante e sono state espletate nell ‘ ambito di giudizi aventi un oggetto diverso da quello odierno, nel quale pertanto non possono assumere alcuna valenza probatoria ‘ (come si legge a pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). La censura, quindi, non coglie neppure la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Il terzo motivo è anch ‘ esso inammissibile, in quanto diretto a censurare la valutazione del compendio probatorio da parte del giudice di seconde cure.
Costituisce giurisprudenza pacifica che ‘ in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest ‘ ultimo abbia posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d ‘ ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione’ : Cass. n. 1229/19.
In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato che ‘ la doglianza circa la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo ‘ prudente apprezzamento ‘ , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore
che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ‘: Cass. Sez. Un. n. 20867/20 .
Nel caso di specie, la presenza RAGIONE_SOCIALEa ‘doppia conforme’ esclude quest ‘ ultimo sindacato e comunque non risulta rispondente al vero che non siano stati tenuti in alcuna considerazione gli elementi probatori introdotti nel giudizio da parte ricorrente, per quanto già si è chiarito supra , in chiusura del precedente paragrafo.
8. Il quarto motivo è infondato.
Nessuna violazione di legge è stata commessa dai giudici di appello nel confermare la sentenza di prime cure anche su questo punto, posto che – una volta stabilita l ‘ appartenenza del bene al demanio marittimo – l ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALEa maggiorazione prevista dall ‘ articolo 8 del DL 400/1993 consegue in maniera automatica, con esclusione di ogni discrezionalità del giudice fondata sulla maggiore o minore gravità RAGIONE_SOCIALEa singola fattispecie (Cass. n. 16491/2017).
-Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, liquidate come in dispositivo.
-Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un
ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda