Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5235 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27912/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1607/2021 depositata il 19/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ( breviter RAGIONE_SOCIALE) impugnò la sentenza con la quale il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, previa revoca del decreto ingiuntivo notificato alla asserita consorziata RAGIONE_SOCIALE, lo aveva condannato alla restituzione della somma di 133.679,88 EUR.
A sostegno del gravame addusse un’errata interpretazione e applicazione degli artt. 19 e 35 dello statuto consortile in relazione al mancato riconoscimento della esattezza e della validità di una delibera assembleare in data 3-5-2013 e di una delibera del c.d.a. in data 27-62013.
Da queste si sarebbe dovuto evincere che la società, fin dall’origine consorziata , era stata regolarmente convocata per l’assemblea dei soci nella quale erano state assunte le delibere poste a base del l’ingiunzione . Invero la società era stata posta a conoscenza di quanto deliberato anche negli anni precedenti, della ripartizione dei contro
contributi e quindi dei presupposti contabili per la determinazione degli stessi, con le richieste di pagamento, poi regolarmente onorate.
Nel contraddittorio con la già menzionata società, la corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame.
Per la parte che ancora interessa ha condiviso la diversa tesi del primo giudice, in quanto le delibere poste a base del monitorio, antecedenti al 2012, avrebbero dovuto essere prodotte in giudizio per mettere la società in condizione di conoscere i debiti consortili sulla base dei piani di riparto per ciascun esercizio di bilancio, e di controllare la continuità dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi in modo tale da poter verificare il saldo contabile richiesto in pagamento.
Secondo la corte d’appello i contributi consortili non erano (e non sono) dovuti solo perché approvati cumulativamente e ripartiti pro quota tra i consorziati, con effetti retroattivi, in un’assemblea (segnatamente quella del 3-5-2013), in forza della sola approvazione del rendiconto consuntivo per l’anno anteriore, pur contenente le quote dovute anche per gli esercizi precedenti. Nella specie, senza la comprovata approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli esercizi precedenti e dei relativi piani di riparto (se esistenti), si era concretizzata, oltre alla violazione dei diritti dei consorziati, anche la violazione del principio di annualità della gestione, previsto dagli artt. 27 e 33 dello statuto; principio da applicare in ciascun bilancio preventivo e rendiconto consuntivo di esercizio, non potendosi vincolare il patrimonio dei singoli consorziati a una ripartizione pluriennale a ritroso di spese, oltre quella annuale, alla quale è commisurato -per statuto – l’obbligo della contribuzione.
La RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di cassare la sentenza sulla base di un unico motivo.
La società ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione o errata applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 19 e 35 dello stato consortile, stante il mancato riconoscimento di validità delle citate deliberazioni ai fini della prova dei crediti e dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo.
Assume che il giudice del merito non avrebbe potuto sindacare il contenuto delle delibere, ma semplicemente avrebbe dovuto prendere atto della loro mancata impugnazione e quindi della loro perdurante efficacia.
II. – Il motivo è fondato.
La corte d’appello di Firenze ha ritenuto che il bilancio consuntivo del 2012, approvato dall’assemblea sociale sopra citata, non avrebbe potuto avere a oggetto le quote di tutti gli anni precedenti, perché era stata rideterminata la superficie consorziata per effetto della riannessione di un’area gravata da servitù di uso pubblico . Ha opinato che un eventuale conguaglio avrebbe potuto essere rivolto solo a coprire le spese dell’esercizio precedente prive di copertura, ma non anche a voci da contabilizzare anno per anno. Ha ritenuto pacifico che i contributi per cui è causa si riferissero a due appezzamenti di terreno in proprietà della società RAGIONE_SOCIALE e che i contributi per riannessione vicinale riguardavano solo uno di quelli. Ne ha tratto che l’approvazione del rendiconto consuntivo del 2012, con l’annuncio di emissione di fatture per il recupero degli oneri consortili pregressi, era dunque insufficiente ai fini della prova del credito azionato in sede monitoria, perché la circostanza che la società potesse conoscere i criteri di riparto e, quindi, i conteggi e le relative modalità di calcolo adottati e approvati in assemblea non significava affatto che la stessa avrebbe potuto determinare l’esattezza della somma complessiva richiesta in pagamento con riferimento ai terreni in sua proprietà anche per i precedenti esercizi di bilancio, dovendo la gestione del consorzio essere annuale.
In questo senso, secondo la corte territoriale, la delibera dell’ assemblea dei soci del 3-5-2013 non era prova adeguata del credito vantato dal consorzio , ‘ non potendo la stessa costituire la fonte del credito per l’inserimento del bilancio al 31 -12-2012 delle quote di tutti gli anni precedenti, in forza di delibere richiamate ma non prodotte ‘ .
III. – Questa serie di argomentazioni a niente serve in difetto di impugnativa dell’afferente deliberazione assembleare.
Quello in esame, per quanto si evince dagli scritti difensivi, è un consorzio di urbanizzazione.
Il consorzio di urbanizzazione è un’ aggregazione di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi.
Si tratta di figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità.
Il giudice, nell’individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo alla volontà manifestata nello statuto e, ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione (v. Cass. Sez. 6-1 n. 25394-19, Cass. Sez. 1 n. 18792-21).
IV. – Ora è vero che gli oneri consortili divengono esigibili annualmente, sulla base della rendicontazione che i gestori del consorzio presentano all’assemblea, costituendo la relativa deliberazione di approvazione il titolo legittimante la pretesa di pagamento. Ed è vero che la spesa per oneri consortili non può dirsi periodica, in quanto è tale solo la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale che negoziale) e che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto.
Non è men vero, tuttavia, che la deliberazione consortile di approvazione del rendiconto costituisce, di anno in anno, essa stessa la fonte dell’obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato, sicché
la somma dovuta trova base proprio ed essenzialmente nella deliberazione stessa.
Ciò significa che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi consortili il giudice deve accogliere l’opposizione quando la delibera di approvazione del riparto di tali contributi abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio, atteso che non è richiedibile con il procedimento monitorio, il pagamento di una somma derivante da un deliberato sociale posto giudizialmente nel nulla tramite altra impugnazione giudiziale (v. Cass. Sez. 1 n. 35847-21).
Così come deve accoglierla se la deliberazione sia validamente, e fondatamente, impugnata in simultanea.
Tutto ciò nel caso concreto non risulta esser stato mai neppure dedotto.
Sicché vale la reciproca: se la deliberazione assembleare posta a base dell’ingiu nzione non è impugnata, il giudice non può accogliere l’opposizione sul rilievo della non corretta ripartizione dei contributi così come indicata nella deliberazione.
V. -Deve essere precisato che per i consorzi di urbanizzazione la riscossione degli oneri replica in certa misura le problematiche afferenti ai contributi condominiali (v. Cass. Sez. 1 n. 24052-04).
Al riguardo questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass. Sez. U n. 26629-09).
Tale principio è stato in parte corretto da altra più recente decisione delle medesime Sezioni Unite determinata dal perdurare di oscillazioni giurisprudenziali soprattutto sul tema della nullità della deliberazione.
È stata riconosciuta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali la potestà di sindacato giurisdizionale a fronte di delibere nulle ovvero a fronte di delibere annullabili. Ma sempre che l’annullabilità sia stata dedotta contestualmente in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, secondo comma, cod. civ. nel termine perentorio ivi previsto; non quindi in via di eccezione, tanto che si è detto essere rilevabile d’ufficio l’inammissibilità del l’eccezione con la quale l’opponente deduca solo l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (Cass. Sez. U n. 9839-21).
VI. -La decisione della corte fiorentina è evidentemente errata.
Non risulta in alcun modo che sia stata mai impugnata la deliberazione assembleare sopra detta, né che sia stata mai introdotta una corrispondente domanda nel contesto unitario del giudizio di merito.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, la quale, in diversa composizione, rinnoverà l’esame uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti.
VII. – La parte controricorrente ha riproposto in questa sede le questioni rimase assorbite.
Ciò non è consentito, essendo le suddette questioni, proprio perché assorbite, riproponibili nel giudizio di rinvio.
La corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla corte d’appello di Firenze anche per le spese del giudizio di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione