Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15143 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15143 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3249 – 2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Bergamo, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento d ella ‘ RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Bergamo, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
CURATORE del fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona della AVV_NOTAIOessa NOME COGNOME.
INTIMATO
avverso la sentenza n. 22/2023 della Corte d’Appello di Brescia, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Bergamo il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE chiedeva dichiararsi il fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE Esponeva che era creditore della ‘RAGIONE_SOCIALE.D.H.’ , siccome dal conto corrente della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in bonis risultava prelevato, a mezzo quattro assegni circolari, l’importo di euro 145.000,00, poi utilizzato da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per il riscatto, mercé il pagamento finale, d ell’ immobile in Bergamo, alla INDIRIZZO, oggetto del leasing dalla medesima ‘RAGIONE_SOCIALE‘ stipulato con ‘RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 85/2022 il Tribunale di Bergamo dichiarava il fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE
La ‘ RAGIONE_SOCIALE proponeva reclamo.
Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento.
Resisteva il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE
Non si costituiva il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 22/2023 la Corte d’Appello di Brescia rigettava il reclamo e condannava la reclamante alle spese di lite.
Evidenziava in primo luogo che correttamente il tribunale aveva opinato per la sua competenza territoriale (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) .
Evidenziava infatti che – così come aveva dato atto il tribunale ai fini del riscontro della sede effettiva – a Bergamo e nella provincia di Bergamo
risultavano compiuti gli atti di amministra zione della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e d a Bergamo si era tenuta il 28.9.2009 l’assemblea ordi naria per l’ approvazione del bilancio dell’esercizio 2008; che van o era risultato il tentativo di notifica eseguito presso la sede legale di Roma, sede che era risultata trasferita; che a Bergamo la RAGIONE_SOCIALE poi fallita aveva tenuto il proprio conto corrente.
Evidenziava in secondo luogo, in ordine alla deAVV_NOTAIOa preclusione alla dichiarazione di fallimento per decorso del termine ex art. 10 l.fall. – siccome la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva adAVV_NOTAIOo di essere in liquidazione ed inattiva sin dal 2009, di non aver più atteso al deposito dei bilanci successivamente al deposito del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2008 e di essere stata cancellata d’ufficio in data 17.9.2021 dal registro delle imprese ai sensi dell’art. 2490, u.c., cod. civ. (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) – che le circostanze di fatto allegate dal curatore reclamato deponevano viceversa nel senso della prosecuzione dell’attività d’impresa (cfr. sentenza impugnata, pag. 7) .
Evidenziava in terzo luogo, in ordine all’adAVV_NOTAIOo difetto di legittimazione sostanziale attiva del curatore del fallimento istante, che il tribunale aveva riscontrato che al pagamento di parte del riscatto finale dell’immobile in Bergamo, alla INDIRIZZO – oggetto del leasing stipulato dalla ‘A.RAGIONE_SOCIALE.H.’ con ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ si era provveduto mediante quattro assegni circolari del complessivo importo di euro 145.000,00, tratti sul conto corrente intestato ed intrattenuto d alla ‘AM2’ presso la filiale di Bergamo della ‘Banca del Territorio Lombardo’ (cfr. sentenza impugnata, pag. 8) .
Evidenziava in particolare, in ordine al rilievo della reclamante secondo cui la provvista dei quattro assegni circolari era affluita sul conto corrente intestato alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ me rcé personale versamento di NOME COGNOME -legale rappresentante della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – cui la medesima provvista era stata resa
disponibile da NOME COGNOME (cfr. sentenza impugnata, pag. 8) , sicché la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ aveva assunto la mera veste di delegata al pagamento in favore di ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e non vi era legittimazione alla ripetizione della somma di euro 145.000,00 (cfr. sentenza impugnata, pag. 9) , che l ‘affermata provenienza degli importi da NOME COGNOME poteva assumere ‘ rilievo soltanto nei rapporti tra il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE, ma non anche nei rapporti tra quest’ultima e la RAGIONE_SOCIALE‘ (così sentenza impugnata, pag. 12) , sicché la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era senz’altro debitrice della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Evidenziava infine, in ordine all’adAVV_NOTAIOo difetto d ello stato di insolvenza difetto asseritamente comprovato dal valore, pari ad euro 1.497.000,00 ed attestato da perizia di stima asseverata in data 15.7.2022 , dell’immobile di proprietà della fallita e già oggetto del leasing , sì che la vendita del cespite avrebbe consentito il pagamento di tutti i debiti della ‘A.D.H.’ , compresi i debiti tributari, viepiù che i debiti nei confronti dell’Erario non erano definitivi ed erano per ampia parte prescritti – che vi era margine perché gli elementi attivi del patrimonio della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ risultassero insufficienti ai fini del pagamento delle esposizioni debitorie, di ammontare pari – alla stregua delle ammissioni al passivo -ad euro 1.277.566,82 (cfr. sentenza impugnata, pag. 15) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Il curatore del fallimento d ella ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria. Ed ha formulato istanza affinché il ‘procedimento sia trattato nelle modalità della discussione orale ex art. 379 c.p.c.’ .
Il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE del pari ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 269 cod. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Brescia a reputare sussistente il credito preteso nei suoi confronti dal curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , ovvero a reputare sussistente la legittimazione sostanziale attiva del curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la legittimazione sostan ziale passiva di essa ricorrente.
Deduce, per un verso, che all’emissione degl i assegni circolari tratti sul conto corrente intestato alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e poi utilizzati per il pagamento del riscatto finale dell’immobile oggetto del leasing da essa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ stipulato con ‘RAGIONE_SOCIALE‘ si correla una delegazione di pagamento ex art. 1269 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 4) , ossia NOME COGNOME, suo legale rappresentante, ha delegato l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ad effettuare il pagamento in favore di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ‘provvedendo dapprima a versare la relativa somma sul conto corrente di RAGIONE_SOCIALE‘ (così ricorso, pag. 5) .
Deduce, per altro verso, che in toto ingiustificata è la richiesta di ripetizione rivoltale dal curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 5) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
Senza dubbio, ai fini dell ‘ accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all ‘ accertamento, sia pur incidentale,
dello stesso (cfr. Cass. (ord.) 14.3.2016, n. 5001; Cass. sez. un. 23.1.2013, n. 1521, secondo cui, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 l.fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legitt imazione dell’istante) .
Su tale scorta si osserva quanto segue.
In primo luogo, i fondi giacenti su di un conto corrente bancario si presumono senz’altro appa rtenenti all’intestatario del conto (cfr. Cass. 23.7.1969, n. 2792. Del resto, seppur sotto altro profilo questa Corte ha puntualizzato che il versamento su un conto corrente del fallito, in pendenza del fallimento, di somme delle quali non sia provato il titolo di acquisizione, importa che dette somme costituiscono bene sopravvenuto al fallito nel corso del fallimento e, pertanto, si considerano automaticamente acquisite alla massa, ai sensi dell’art. 42, 2° co., l.fall.: cfr. Cass. 22.9.1995, n. 10056) .
In secondo luogo, il concreto riscontro della ‘ delegatio solvendi ‘ si risolve sicuramente in un giudizio ‘di fatto’. E tanto, pur ad opinare nel senso che ai fini del perfezionamento della delegazione di pagamento è richiesta la sola partecipazione del delegante (debitore) e del delegato (terzo) , esaurendosi tale negozio nella indicazione al creditore della persona alla quale il debitore ordina di eseguire la prestazione, senza che sia necessaria la partecipazione fin dall’origine del creditore delegatario (cfr. Cass. 23.3.1991, n. 3179) .
In questi termini si reputa che la Corte di Brescia ha atteso ad un giudizio ‘di fatto’ immune da qualsivoglia forma di ‘anomalia motivazionale’ rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte,
oltre che ineccepibile in diritto, allorché ha ritenuto che ‘l’affermata provenienza dal AVV_NOTAIO COGNOME delle somme, o di parte di esse, pervenute ad RAGIONE_SOCIALE‘ (così sentenza impugnata, pag. 12) non valesse, ex se , a dar ragione dell’adAVV_NOTAIOa delegazione, o ssia della veste di delegante della ‘RAGIONE_SOCIALE e della veste di delegata della ‘RAGIONE_SOCIALE Ed allorché, di conseguenza, ha ritenuto – sostanzialmente -operante la presunzione di appartenenza alla ‘AM2’ delle somme fuoriuscite dal conto corrente intrattenuto da tal ultima RAGIONE_SOCIALE presso la filiale di Bergamo della ‘Banca del Territorio Lombardo’ me rcé gli assegni circolari indicati a pagina 8 dell’impugnato dictum ed utilizzati, appunto, per il pagamento finale dovuto da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ad ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
E, ben vero, a l surriferito giudizio ‘di fatto’ la corte d’appello ha fatto luogo nel quadro dei rilievi, debitamente premessi, dell ‘una e dell’altra parte, segnatamente delle repliche del curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, il quale aveva evidenziato ‘la totale inattendibilità de l e delle (…) compilate senza il benché minimo riferimento a soggetti od operazioni identificabili, totalmente generici nelle annotazioni’ (così sentenza impugnata, pag. 11; ove si soggiunge che il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva altresì a dAVV_NOTAIOo ‘la differenza soggettiva tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, cancellata d’ufficio, ed il AVV_NOTAIO. COGNOME, persona fisica’) .
In tal guisa invano la ricorrente prospetta che all’emissione degli assegni circolari per cui è controversia si correla ‘una semplice operazione di trasformazione del ricevuto contante nella predisposizione di corrispondenti assegni circolari per l’effettuazione del detto pagamento’ (così ricorso, pag. 4) .
12. In pari tempo, allorché adduce che i suoi rilievi traggono riscontro dalle dichiarazioni rese dal proprio amministratore, NOME COGNOME, al curatore del fallimento di essa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nonché dalle dichiarazioni rese da NOME
COGNOME, amministratrice della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ all’epoca dei fatti, al curatore del fallimento della medesima ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 7) , la ricorrente evidentemente sollecita in tal modo questa Corte al riesame delle risultanze, degli esiti istruttori.
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .,
D’altra parte, invano la ricorrente prospetta che ingiustificatamente le è stata rivolta, dal curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, la richiesta di ripetizione, siccome le somme pretese sono state incassate da ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 5) .
Certamente ‘RAGIONE_SOCIALE‘ era ben consapevole che le somme fuoriuscite dal suo conto corrente fossero finalizzate al pagamento di un debito altrui, siccome patentemente estranea al contratto di leasing intercorso tra ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Su tale scorta soccorre , esaustivamente, l’insegna mento delle sezioni unite di questa Corte, ove, comunque, è prefigurato a vantaggio del terzo che ha pagato il diritto di agire ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. nei confronti del debitore (il riferimento è a Cass. sez. un. 29.4.2009, n. 9946, secondo cui l’ adempimento spontaneo di un ‘ obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell ‘ art. 1180 cod. civ., determina l ‘ estinzione dell ‘ obbligazione, anche contro la volontà del creditore,
ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall ‘ art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall ‘ art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all ‘ art. 1203, n. 3, cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203, n. 5, e 2036, 3° co., cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all ‘ indebito soggettivo ‘ ex latere solventis ‘ , ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l ‘ indennizzo per l ‘ ingiustificato arricchimento, stante l ‘ indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore) .
14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 107 l.fall. e dell’art. 568 cod. proc. civ.
Deduce, da un canto, che la Corte di Brescia ha assunto in maniera aprioristica, senza il supporto di una valutazione tecnica, che l’immobile di pregio di sua proprietà, già oggetto del leasing siglato con ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ed acquisito all’attivo fallimentare, del valore di euro 1.497.000,00 , come da perizia di stima asseverata in data 15.7.2022, ‘ non avrebbe potuto essere venduto al prezzo di stima ‘ (così ricorso, pag. 9) .
Deduce, d’ altro canto, che l’esposizione debitoria nei confronti dell’Erario è per ampia parte prescritta ed oggetto di ‘rottamazione’ (cfr. ricorso, pag. 10) .
Deduce quindi che ‘la vendita dell’immobile consentirebbe (…) di coprire tutti i debiti sociali, anche quelli di natura tributaria’ (così ricorso, pag. 10) e, ‘conseguentemente, risulta pacifica la mancanza del requisito dell’insolvenza’ (così ricorso, pag. 10) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte di Brescia, allorquando ha assunto che l’im mobile di pregio di sua proprietà non sarebbe alienabile al prezzo di stima, ha fatto uso della propria scienza privata ovvero non ha statuito né sulla scorta della documentazione proAVV_NOTAIOa né alla luce degli esiti di una c.t.u. all’uopo disposta (cfr. ricorso, pag. 11) .
Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione, comunque, vanno parimenti respinti.
Va premesso che la Corte di Brescia ha puntualizzato che era da escludere che si sarebbe potuto far luogo alla vendita dell’immobile di spettanza della fallita ad un prezzo corrispondente o superiore a quello di stima, siccome, da un l ato, l’alienazione sarebbe stata da compiere in sede di liquidazione fallimentare e siccome, dall ‘altro, la difficoltà di far luogo alla vendita del cespite era stata ‘ riconosciuta da llo stesso dr. COGNOME (così sentenza impugnata, pag. 15) .
In tal guisa l’organo giudicante non si è avvalso, in parte qua , di cognizioni ricomprese nel bagaglio delle sue personali conoscenze.
L’organo giudicante, piuttosto, si è avvalso di una nozione di fatto rientrante nella comune esperienza.
L’organo giudicante, in ogni caso, si è avvalso di una ben precisa risultanza probatoria. Difatti, NOME COGNOME, legale rappresentante della fallita, in sede di interrogatorio, aveva dichiarato di aver ‘dato mandato a più agenzie immobiliari, tra le quali Remax, per la vendita dell’immobile ma , vista la crisi immobiliare, la situazione pandemica successiva e viste inoltre le caratteristiche di pregio dell’immobile non si è trovato un acquirente disposto a corrispondere il giusto prezzo’ (cfr. sentenza impugnata, pag. 14) .
Sotto altro profilo questa Corte spiega che la consulenza tecnica d ‘ ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell ‘ ausiliario e potendo la motivazione dell ‘ eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile -è il caso de quo – dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass. 5.7.2007, n. 15219) .
Senza dubbio il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza -pur dell’insolvenza ‘statica’ di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione costituisce apprezzamento ‘di fatto’ incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (cfr. Cass. 27.3.2014, n. 7252) , recte , al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., ove non inficiato da ‘omesso esame circa fatto decisivo e controverso’.
In questi termini la valutazione cui la Corte di Brescia ha fatto luogo ai fini del riscontro della sussistenza dello stato di decozione della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, oltre che ineccepibile in diritto, risulta immune da qualsivoglia forma
di ‘anomalia motivazionale’ rilevante alla luce della già citata pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite di questa Corte.
Invero, la corte d’appello ha compiutamente ed intellegibilmente dato conto dell’eccedenza delle passività sulle attività.
Ulteriormente, sul versante delle passività, la corte distrettuale ha, sì, indicato il valore delle passività in euro 1.277.566,82, ma ha dato atto che tale valore era suscettibile di incremento in considerazione dell’incidenza dei debiti tributari ( ‘e ciò senza contare l’ incidenza del futuro debito per accertamenti fiscali’ : così sentenza impugnata, pag. 15) .
Del resto, la corte territoriale ha in precedenza riferito i rilievi della curatela reclamata, ovvero che ‘ gli accertamenti svolti dal curatore del Fallimento ADH (…) avrebbero fatto emergere una situazione assai più grave e ormai pregiudicata: a differenza di quanto affermato dalla reclamante in sede prefallimentare, non sarebbe attiva alcuna rateazione o definizione agevolata (…)’ (così sentenza impugnata, pag. 14) ; ovvero che ‘il doc. 19 (…) di parte reclamante sarebbe solo la copia della domanda di definizione, datata 30/04/2019, senza alcuna accettazione da parte di RAGIONE_SOCIALE (così sentenza impugnata, pag. 14) .
22. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la Corte di Brescia ha ‘omesso di esaminare e quindi pronunciarsi in merito al deAVV_NOTAIOo fatto che RAGIONE_SOCIALE fosse in liquidazione ed inattiva ormai da anni e, invero, cancellata dal Registro delle I mprese’ (così ricorso, pag. 13) .
Deduce che è pacifico che l’ ‘ultimo bilancio depositato risultava quello al 31.12.2008 ‘ (così ricorso, pag. 13) .
Deduce in particolare che la mancata prosecuzione dell’attività d’impresa sin dal 2009 risulta provata dal mancato deposito dei bilanci a decorrere dall’esercizio 2009, dall’assenza di conti correnti ad essa intestati, dalla mancanza di qualsivoglia attività commerciale e dall a sua cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese per inattività (così ricorso, pag. 14) .
Il quarto motivo di ricorso va del pari respinto.
Non si configura il denunciato ‘omesso esame’.
Si è anticipato che la Corte di Brescia ha affermato che le circostanze di fatto allegate dal curatore deponevano nel senso della prosecuzione dell’attività d’impresa nonostante l’omesso deposito dei bilanci .
Comunque, la ricorrente sollecita questa Corte al riesame, ex novo , delle stesse ci rcostanze già vagliate dalla corte d’appello .
Cosicché soccorre in chiave dirimente l’elaborazione di questa Corte .
Ossia l’insegnamento secondo cui con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un ‘non motivo’, come tale inammissibile ex art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098) .
Ossia l’insegnamento secondo cui c on il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione,
la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
Va poi rimarcato che la corte d’appello ha soggiunto che in ogni caso -nel quadro dell’elaborazione giurisprudenziale di legittimità all’uopo richiamata (tra le altre, Cass. (ord.) 26.10.2018, n. 27288) -non vi era margine perché la RAGIONE_SOCIALE fallita dimostrasse che la cessazione dell’attività d’impresa risalisse ad epoca antecedente alla data della sua cancellazione ex officio (cfr. sentenza impugnata, pag. 7) .
Ebbene, il testé riferito ulteriore passaggio motivazionale, integrante di certo un’ autonoma ‘ ratio decidendi ‘ , non è stato puntualmente censurato.
Cosicché sovviene l’elabora zione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambi to della denuncia attraverso il vizio o i vizi deAVV_NOTAIOi; ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali ‘ rationes decidendi ‘, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. (ord.) 18.6.2019, n. 16314) .
28. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 l.fall. e dell’art. 19 cod. proc. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Brescia, a conferma del primo dictum , a reputare competente il Tribunale di Bergamo in luogo del Tribunale di Roma, nel cui circondario era posta la sua sede legale.
Deduce che all’indirizzo di INDIRIZZO, di Bergamo era posta una sua semplice unità locale, priva di strutture, personale ed organizzazione produttiva (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce al contempo che la sede di Roma, INDIRIZZO, non era un mero recapito, siccome era posta presso lo studio di un commercialista, tant’è che il ricorso di fallimento le è stato notificato propriamente presso la sede di Roma (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce segnatamente, a riscontro dell’effettività della propria sede legale di Roma, che la medesima sede, tra l’altro, era munita di utenze telefoniche, vi era presente una collaboratrice e quivi ha operato il suo amministratore e liquidatore, NOME COGNOME (cfr. ricorso, pag. 16) .
Il quinto motivo di ricorso va analogamente respinto.
Si impone in premessa una duplice puntualizzazione.
In primo luogo, quando la Corte di cassazione è chiamata a sindacare un vizio di inosservanza di norme processuali, come quelle sulla competenza, è per definizione giudice del fatto processuale che ha determinato la violazione denunciata, in modo pieno e senza limiti, potendo, dunque, controllare sia l ‘ esatta individuazione dell ‘ interpretazione della norma astratta applicata od applicabile, sia l ‘ esatta sussunzione della vicenda processuale sotto di essa, sia l ‘ intero processo logico seguito dal giudice di merito nell ‘ applicare o nel male applicare la norma processuale, con piena possibilità di riscontrare negli atti rimessi alla Corte con il fascicolo d ‘ ufficio e presenti nei fascicoli di parte pure
con esso rimessi o ritualmente depositati l ‘ intero ‘ fatto processuale ‘ e con il solo limite di quanto da tali fascicoli risulta (cfr. Cass. 8.6.2007, n. 13514) .
In secondo luogo, in tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell ‘ art. 9, 1° c., l.fall., la presunzione ‘ iuris tantum ‘ di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell ‘ attività dell ‘ impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito (cfr. Cass. 14.6.2019, n. 16116) .
31. Su tale scorta si evidenzia quanto segue.
Il riscontro degli atti induce senza dubbio questa Corte a formulare gli stessi rilievi espressi, in punto di competenza ratione loci , dalla Corte di Brescia.
Ovvero possono dirsi senz’altro acquisite prove univoche, idonee a consentire il superamento della presunzione ‘ iuris tantum ‘ di coincidenza della sede effettiva con la sede legale –INDIRIZZO -risultante dal registro delle imprese al dì del deposito da parte del curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE del ricorso di fallimento .
Del resto, la circostanza per cui a Bergamo e nella provincia di Bergamo operasse l’organo gestorio e di direzione della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è in certa misura riflessa pur dalle difese adAVV_NOTAIOe con il primo motivo (cfr. Cass. 12.7.1999, n. 7331, secondo cui, per il disposto dell’art. 9 della legge fallimentare, la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l ‘ imprenditore ha la sede principale dell ‘ impresa e tale luogo si identifica con quello in cui si svolge prevalentemente l ‘ attività amministrativa e direttiva dell’impresa) .
S ignificativamente il controricorrente ha posto in risalto che, ‘pur non presentando bilanci dal 2009, RAGIONE_SOCIALE continuava ad avere e infatti nel 2017, la più recente ed importante operazione immobiliare di RAGIONE_SOCIALE (da cui scaturisce il credito di RAGIONE_SOCIALE) si svolge a Bergamo, su un immobile di Bergamo dove ha, dichiaratamente, la sua sede operativa’ (così controricorso, pag. 26) .
I rilievi tutti in precedenza svolti inducono al contempo a disattendere l’istanza della ricorrente ‘per la trattazione e discussione orale’.
In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al curatore controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
Il curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione non ha svolto difese. Nessuna statuizione va pertanto assunta nei suoi confronti in ordine alle spese.
34. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
c ondanna la ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.800,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte