Definizione Agevolata: Anche con Riserva la Lite è Estinta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale riguardo la definizione agevolata delle liti pendenti: il pagamento delle somme richieste estingue il giudizio, rendendo irrilevante la riserva di ripetizione espressa dal contribuente. Questa pronuncia offre importanti spunti di riflessione per cittadini e imprese coinvolti in contenziosi con la pubblica amministrazione, specialmente nel settore delle concessioni demaniali.
I Fatti di Causa: una Controversia sui Canoni Demaniali
Il caso trae origine da una controversia tra una società che gestisce uno stabilimento balneare e un Comune costiero. Oggetto del contendere era la rideterminazione dei canoni di concessione per gli anni 2007 e 2008. La società aveva impugnato la decisione della Corte d’Appello, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
Durante il giudizio di legittimità, la società ricorrente ha deciso di avvalersi della facoltà di chiudere la lite attraverso la definizione agevolata, introdotta da una specifica normativa (D.L. 104/2020). A tal fine, ha provveduto a versare al Comune gli importi richiesti per ciascuna annualità oggetto di disputa.
Tuttavia, contestualmente al pagamento, la società ha manifestato una “riserva di parziale ripetizione”, sostenendo che il conteggio effettuato dall’ente locale fosse errato e contenesse degli importi in eccesso. Si poneva quindi la questione se tale riserva potesse incidere sull’efficacia della definizione e, di conseguenza, sull’estinzione del processo.
La Decisione della Cassazione sulla Definizione Agevolata
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato estinto il giudizio. I giudici hanno stabilito che l’adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti. Questo atto concreto è sufficiente a manifestare in modo inequivocabile la volontà della parte di porre fine alla controversia pendente.
Secondo la Corte, la riserva espressa dalla società, relativa a un presunto errore di calcolo da parte del Comune, non è idonea a impedire l’effetto estintivo del procedimento. Tale dichiarazione, infatti, è considerata “estranea al tema attuale del contendere”. In altre parole, la lite specifica per cui era stato avviato il ricorso si chiude con il pagamento; eventuali pretese per la restituzione di somme pagate in eccesso potranno, se del caso, formare oggetto di un’azione legale separata, ma non inficiano la validità della definizione che ha già avuto luogo.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un’interpretazione pragmatica e finalistica della norma sulla definizione agevolata. L’obiettivo del legislatore è quello di deflazionare il contenzioso, offrendo alle parti uno strumento rapido per chiudere le liti. Ritenere che una riserva unilaterale possa tenere in vita il procedimento vanificherebbe questa finalità.
Il versamento delle somme, come richiesto dall’ente, costituisce il comportamento concludente che prevale su qualsiasi dichiarazione di segno contrario. L’ordinamento riconosce così la prevalenza della volontà di chiudere la pendenza processuale, manifestata tramite il pagamento, rispetto a contestazioni secondarie che non riguardano il nucleo della controversia originaria.
Le Conclusioni
La decisione ha importanti implicazioni pratiche. Chi intende aderire a una sanatoria o a una definizione agevolata deve essere consapevole che il pagamento determina la chiusura irrevocabile del giudizio in corso. Se si ritiene che l’importo richiesto sia errato, la soluzione non è apporre una riserva, che risulterebbe inefficace, ma eventualmente valutare un’azione autonoma successiva per la ripetizione dell’indebito.
L’ordinanza conferma un principio di certezza del diritto: una volta che si sceglie la via della definizione agevolata e si adempie al pagamento, il capitolo processuale si considera chiuso. Infine, la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali, una decisione coerente con l’esito del procedimento, che non ha visto una parte vincitrice e una sconfitta, ma si è concluso per una causa di estinzione.
È possibile aderire a una definizione agevolata e contemporaneamente contestare l’importo pagato con una riserva?
Sì, è possibile, ma la riserva non impedisce l’estinzione del giudizio. La Corte di Cassazione ha stabilito che il pagamento per la definizione agevolata è l’atto che conta per chiudere la lite in corso, e la riserva è una questione separata che non influisce su tale effetto.
Cosa accade al processo quando una parte paga l’importo richiesto per la definizione agevolata?
Secondo l’ordinanza, il pagamento è sufficiente per considerare la definizione agevolata perfezionata. Di conseguenza, il giudizio pendente viene dichiarato estinto, ponendo fine alla controversia legale in atto.
Perché le spese legali sono state compensate in questo caso?
Le spese sono state compensate perché il giudizio non si è concluso con una sentenza che ha dato ragione a una delle parti, ma si è estinto a causa dell’intervenuta definizione agevolata. In questi casi, è prassi che ogni parte sostenga i propri costi legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5391 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6051/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1639/2018 depositata il 26/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro il comune di Genova, impugnando la sentenza della Corte di appello di Genova n.1639/2018, pubblicata il 26.10.2018 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova, è stato rigettato l’appello proposto dalla società che aveva chiesto la rideterminazione dei canoni di concessione di uno stabilimento balneare operata dal comune di Genova per gli anni 2007 e 2008.
Il comune di Genova si è costituito con controricorso mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato note deducendo di avere aderito alla definizione agevolata della lite introdotta dall’art.100, c.7 d.l.n.104/2020, convertito dalla l.n.124/2020, sulla base di un’istanza notificata a mezzo p.e.c. alle controparti.
La ricorrente ha depositato memoria e documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle somme determinate analiticamente dal comune di Genova per ciascuna annualità per addivenire alla definizione agevolata, nonché memoria conclusionale ed ulteriori documenti.
In particolare, in data 28 settembre 2021, NOME ha provveduto al versamento degli importi richiesti dal Comune come risulta dai due modelli F24 allegati alla memoria.
Tanto è sufficiente per ritenere maturata la definizione agevolata ex art. 100, comma 7 e seguenti, del D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26/2020 e conseguentemente estinto il presente giudizio. Di nessun rilievo ai fini impeditivi della detta definizione è, infatti, la riserva di parziale ripetizione espressa dalla RAGIONE_SOCIALE in relazione ad un asserito errato conteggio in eccesso da parte del Comune di Genova, non apparendo tale dichiarazione idonea ad incidere sulla volontà di definizione del procedimento correlata all’intervenuto pagamento, essendo estranea al tema attuale del contendere.
Per tali ragioni va dichiarata l’estinzione del giudizio.
L’esito del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio
PQM
Visto l’art.100 d.l.n.104/2020, convertito dalla l.n.124/2020.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite.
Compensa le spese.
Così deciso il 21 febbraio 2024 nella camera di consiglio della prima