Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 981 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 981 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13418-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Definizione agevolata adesione
R.G.N. 13418/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/12/2025
CC
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 887/2018 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 25/10/2018 R.G.N. 251/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Catania riformava la pronuncia di primo grado così rigettando la domanda di accertamento negativo proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso un verbale ispettivo congiunto in cui si contestavano omissioni contributive e di premi assicurativi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Al verbale era seguita emissione di cartella di pagamento.
Avverso la sentenza, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a nove motivi, illustrati da memoria.
Hanno resistito con controricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che ha anche depositato memoria illustrativa, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e il concessionario della riscossione: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
In sede di prima adunanza camerale, la causa era rinviata in attesa della pronuncia delle sezioni unite circa la possibilità di sospendere il giudizio di cassazione durante il tempo pattuito per il pagamento di tutte le rate oggetto di definizione agevolata ex l. n.197/22.
In sede di odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Il giudizio va dichiarato estinto, in quanto risulta dalla documentazione prodotta che RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE abbia pagato integralmente le rate oggetto di definizione agevolata nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nonché -in anticipo rispetto all’ordinaria scadenza -tutte le rate oggetto di definizione agev olata nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Non v’è dunque più necessità di attendere la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte in ordine alla sospensione del presente giudizio.
All’estinzione del giudizio non segue pronuncia sulle spese di lite, le quali devono rimanere in capo a ciascuna parte anticipataria (art.310, ult. co. c.p.c.)(v. Cass.27845/25).
Trattandosi di pronuncia d’estinzione non si deve dar luogo, i sensi del l’art.13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.