Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2118 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2118 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19056/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MANTOVA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO NOME COGNOMEINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE CURATORE DOTT.NOME COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 803/2022 depositata il 29/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 4 febbraio 2022, con la quale era stato dichiarato il fallimento della società su ricorso dei creditori COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME deducendo -per quanto qui ancora rileva – di non essere a conoscenza del procedimento monitorio in base al quale era stato accertato il credito dei ricorrenti a causa della irregolarità del procedimento notificatorio, nonché deducendo l’insussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1, secondo comma, l. fall . Il decreto ingiuntivo era scaturito dall’inadempimento di un contratto preliminare a effetti anticipati sottoscritto dalla società debitrice in veste di promissaria acquirente.
La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto il giudice di appello che, essendo stato il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione, la questione dell’insussistenza del titolo esecutivo si sarebbe dovuta dedurre in sede di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ.; la sentenza impugnata ha, inoltre, accertato che la notificazione del decreto ingiuntivo era avvenuta per compiuta giacenza in data 21 marzo 2021 presso il domicilio del legale rappresentante, quale risultante dalla visura camerale, ove lo stesso risultava temporaneamente assente, essendo risultate non provate le modifiche del
domicilio. Di conseguenza, il giudice di appello ha ritenuto coperta dal giudicato l’esistenza del credito e del titolo sottostante, nonché precluse le ulteriori questioni deducibili, anche ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza, ancorché discendente d all’esistenza di un solo creditore insoddisfatto.
La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto non assolto l’onere della prova circa il mancato superamento delle soglie dimensionali, non avendo la società debitrice depositato i bilanci sin dalla costituzione, a nulla rilevando il fatto che la stessa fosse rimasta inattiva, risolvendosi il mancato deposito dei bilanci in danno del debitore che non vi aveva provveduto ai fini della prova dell’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, secondo comma, l. fall. Sul punto, il giudice del reclamo ha, inoltre, accertato che lo svolgimento di attività immobiliare (interventi di ristrutturazione) e, quindi, il sostenimento di costi, è incompatibile con la cessazione della attività di impresa.
Ha proposto ricorso per cassazione la società dichiarata fallita, affidato a tre motivi. I creditori ricorrenti si sono costituiti in giudizio con controricorso. Il fallimento intimato non si è costituito in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sul presupposto che lo stesso incorrerebbe nella preclusione della cd. « doppia conforme» posto che -al di là del l’inapplicabilità al giudizio di reclamo del principio di cui all’art. 348 -ter cod. proc. civ. pro tempore (Cass., n. 5520/2017) – i vizi denunciati sono articolati come violazione di legge; parimenti, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di specificità, posto che il ricorso è sufficientemente agganciato agli atti e ai documenti di causa.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 650 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115, 139 e 145 cod. proc.
civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che le questioni relative alla mancata conoscenza del decreto ingiuntivo dei creditori istanti e alla inesistenza del titolo esecutivo si sarebbe dovuta trattare in sede di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo. Osserva parte ricorrente che l’opposizione tardiva non si sarebbe potuta istaurare, in quanto l’esistenza del titolo esecutivo è emersa solo in esito al procedimento per la dichiarazione di fallimento e che, in ogni caso, il giudice di appello avrebbe dovuto accertare la regolarità della notificazione del decreto opposto. In particolare, ricorrerebbe omessa notifica del decreto, essendo stato notificato a soggetto irreperibile e non ivi residente. Si deduce, inoltre, che le visure camerali avrebbero valenza meramente dichiarativa, dovendo prevalere il certificato di residenza.
Il primo motivo è infondato quanto alla proposizione della opposizione tardiva al decreto ingiuntivo al fine di rimuovere l’efficacia esecutiva del titolo azionato nei suoi confronti, posto che le questioni della nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, tale da precludere la conoscenza del provvedimento, vanno dedotte con l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. (Cass., n. 36196/2021; Cass., n. 19119/2009), opposizione che va – peraltro – proposta nel termine di quaranta giorni da quando il decreto è entrato nella sua sfera di conoscibilità (Cass., n. 28600/2024). Né l’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto verrebbe meno di per sé a seguito dell’opposizione tardivamente proposta, così come il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito, né revocato dalla sua impugnazione con revocazione straordinaria od opposizione di terzo (art. 656 cod. proc. civ.), rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato (Cass., n. 8299/2021).
Diversamente, ai fini della dichiarazione di fallimento, occorre valutare -ai fini dell’inadempimento del credito del creditore istante
la ragionevole contestazione dei crediti, procedendosi all’accertamento, sia pur incidentale, degli stessi (Cass., n. 6306/2014), in termini di ragionevole certezza ed entità (Cass., n. 23437/2017; Cass., n. 5215/2008). Giudizio effettuato dal giudice di appello, nella parte in cui ha ritenuto ingiustificato ai fini della dichiarazione di insolvenza l’inadempimento a un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, stante la accertata (« in via incidentale»: sent. imp.) corretta notificazione al debitore presso il suo domicilio per compiuta giacenza e la mancata proposizione di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, secondo comma, l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non assolto l’onere della prova da parte del debitore circa l’insussistenza dei requisiti dimensionali ai fini della dichiarazione di fallimento. Osserva parte ricorrente che i bilanci, pur costituendo a tal fine fonte privilegiata, non sono esclusiva fonte di prova. Il ricorrente si duole dell’omessa valutazione da parte del giudice di appello degli ulteriori elementi indiziari (inidoneità dell’immobile, rilascio dello stesso, assenza di debiti tributari), che provavano il mancato avvio e l’omesso esercizio di attività commerciale.
Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art.360bis cod. proc. civ., posto che l’omesso deposito da parte dell’imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, ridonda in danno dell’imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità (Cass., n. 25188/2017). Né il giudice, in assenza della prod uzione dei bilanci relativi all’ultimo triennio, può trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova,
al fine di supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova del debitore (Cass., n. 625/2016).
Il motivo è, poi, ulteriormente inammissibile, nella parte in cui si duole dell’erronea valutazione degli ulteriori elementi addotti dal ricorrente al fine del mancato superamento dei limiti quantitativi di cui all’art. 1, secondo comma, l. fall. (element i, peraltro, non documentali ma puramente indiziari), in quanto si traduce in una nuova valutazione degli elementi di prova, valutazione riservata al giudice del merito.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto discendere l’esistenza dello stato di insolvenza dall’inadempimento della società al contratto di compravendita instaurato con i creditori istanti il fallimento, deducendo la propria solvibilità in forza dei crediti risarcitori vantati nei confronti dei creditori istanti, come risultante dal contratto inter partes.
Il motivo è infondato, non essendo stata censurata la statuizione del giudice di appello, secondo cui la definitività del decreto ingiuntivo comporta il giudicato su tutte le pretese fondate sul contratto sottostante (« ciò preclude qualsiasi delibazione circa l’asserita inesistenza dello stato di insolvenza per essere conseguente il mancato pagamento ad asseriti inadempimenti imputabili ai creditori istanti »).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in
complessivi € 1 0.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/01/2025.