Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29489 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29489 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28680/2016 R.G. proposto da :
CURATELA FALLIMENTARE DELLA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE ANCONA n. 2816/2012 depositata il 07/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. – Il RAGIONE_SOCIALE liquidazione ricorre per sei mezzi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE S.p.A., contro il decreto del 7 novembre 2016 con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, modificando lo stato passivo formato dal giudice delegato, ha ammesso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE S.p.A. per € 2.261.000 in privilegio ipotecario e € 270.827,91 in chirografo, regolando le spese di lite.
– Ha in estrema sintesi ritenuto il giudice di merito:
-) che il credito insinuato dalla creditrice era portato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che era stato sì opposto dalla debitrice in bonis , ma in un giudizio conclusosi in primo grado con sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 307, ultimo comma, c.p.c., sentenza appellata dalla stessa debitrice, con successiva definizione del giudizio di appello, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, a seguito di dichiarazione di i nterruzione del processo nei suoi confronti per l’intervenuto fallimento, non avendo la Curatela provveduto alla riassunzione « con il conseguente passaggio in cosa giudicata tra le parti della sentenza di primo grado del 2009 e acquisizione della definitiva efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c. »;
-) che nulla rilevava il principio di accessorietà dell’obbligazione del fideiussore invocato dalla Curatela, né la circostanza che il giudice
di appello avesse sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza appellata.
– RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso perché versato in merito, perché generico e caotico, per avere il giudice di merito deciso in conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione, per proposizione di motivo combinato.
CONSIDERATO CHE
4. – Il primo mezzo denuncia violazione di legge per falsa applicazione dell’articolo 96, terzo comma, numero 3, della legge fallimentare, ed altresì degli articoli 647 e 653 c.p.c., ed ancora violazione dell’articolo 52 della legge fallimentare con riguardo alla erronea assimilazione del decreto ingiuntivo opposto a sentenza non impugnabile recante accertamento (anche se non definitivo) del credito e quindi alla erroneamente ritenuta sua ammissibilità con riserva, ai sensi della citata disposizione.
Il secondo mezzo denuncia omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio e risultante dalle produzioni della banca della cui effettuazione il Tribunale aveva dato atto nel provvedimento, secondo cui, in data 10 luglio 2013, erano stati depositati dalla Corte d’appello due diversi provvedimenti: il secondo, appunto, l’ordinanza con cui era stata dichiarata la interruzione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE liquidazione e disposto il prosieguo del giudizio con ordine di esibizione, il primo la sentenza parziale che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado.
Il terzo mezzo denuncia violazione degli articoli 52, 95 e 98 della legge fallimentare, nonché degli articoli 307 ultimo comma c.p.c. e 308 c.p.c. nonché dell’articolo 653 c.p.c., avendo erroneamente il Tribunale accertato la esistenza e la consistenza del credito a mezzo del decreto ingiuntivo sulla scorta della erroneamente
ritenuta intervenuta estinzione del giudizio in secondo grado e passaggio in giudicato della sentenza del 24 settembre 2009, appellata anche dalla ricorrente e risalente ad epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento di RAGIONE_SOCIALE
Il quarto mezzo denuncia violazion e di legge in relazione all’articolo 1306 c.c. per la sua ritenuta inapplicabilità alla fattispecie concreta, con rigetto dell’argomentazione svolta in via subordinata dalla Curatela.
Il quinto mezzo denuncia violazione dell’articolo 655 c.p.c. come conseg uenza della violazione dell’articolo 653 c.p.c. nonché dell’articolo 647 c.p.c..
Il sesto mezzo denuncia violazione di legge in relazione all’articolo 99, 10º comma, della legge fallimentare, nonché 158 c.p.c. per vizio di costituzione del giudice, avendo fatto parte in qualità di relatore, del collegio giudicante, il giudice che nelle more del giudizio era stato nominato delegato al fallimento.
RITENUTO CHE
– Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono tutte infondate, dal momento che il ricorso lascia comprendere con sufficiente chiarezza le censure rivolte alla decisione impugnata, mentre non ricorrono, salvo quanto si dirà sull’ultimo mezzo, i requisiti per l’applicazione del primo comma dell’articolo 360 bis c.p.c., dal momento che non risultano precedenti esattamente in termini concernenti la fattispecie in esame.
– Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
6.1. – Il primo mezzo è inammissibile per difetto di aderenza alla ratio decidendi svolta dal giudice di merito.
Con esso, difatti, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la ammissibilità con riserva del credito insinuato: ma
non è su ciò che si basa la decisione adottata, sebbene il giudice di merito abbia anche osservato, nella sua motivazione, che il credito avrebbe dovuto essere ammesso con riserva in sede di verifica del passivo; la ratio decidendi che sostiene il decreto impugnato, difatti, si compendia in ciò, che il decreto ingiuntivo aveva acquistato autorità di cosa giudicata -non dunque mera esecu tività al tale da giustificare l’ammissione con riserva – in conseguenza dell’estinzione del processo di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato, per ragioni che qui non mette conto rammentare, l’estinzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo.
6.2. – Il secondo, terzo e quinto mezzo sono fondati.
Va fatta applicazione del principio consolidato a tenore del quale, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. Né può trovare applicazione l’art. 653 c.p.c., norma che si giustifica unicamente nell’ambito di un procedimento monitorio ormai divenuto inefficace; pertanto, all’inopponibilità nei confronti del fallimento del decreto ingiuntivo non definitivo consegue poi l’inopponibilità dell’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività (Cass. n. 23474 del 27/10/2020; Cass. n. 23679 del 10/10/2017; Cass. n. 11811 del 27/05/2014; Cass. n. 6918 del 01/04/2005).
Si osserva nella più remota delle decisioni citate: « Come riconosce la stessa ricorrente, invero, nella giurisprudenza di questa Corte è
indiscusso che “in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio di opposizione perché, se il creditore vuoi far valere il titolo nei confronti del fallimento, deve far accertare il proprio credito ai sensi dell’art. 52 L.F., mediante la procedura di accertamento del passivo, non essendo il decreto ingiuntivo equiparabile alle sentenze non ancora passate in giudicato e non trovando, quindi, applicazione l’eccezione al principio dell’accertamento concorsuale dettata dall’art. 95 stessa legge” (Cass., sez. 1^, 23 marzo 2004, n. 5727, m. 571403). Sicché, essendo il decreto ingiuntivo del tutto inefficace nel confronti del sopravvenuto fallimento, non può riconoscersi efficacia neppure all’ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività (Cass., sez. 1^, 23 luglio 1998, n. 7221, m. 517425). La ricorrente sostiene che dovrebbe riconoscersi efficacia all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale in applicazione dell’art. 653 comma 2 c.p.c., che fa salvi gli atti compiuti in esecuzione di un decreto opposto anche quando l’opposizione sia in parte accolta. Tuttavia la disposizione invocata ha una sua ragionevolezza nel contesto di una disciplina che, pur riconoscendo efficacia esclusivamente alla sentenza pronunciata a conclusione del giudizio di opposizione, tiene comunque conto del fatto che questa sentenza interviene pur sempre nell’ambito dello stesso procedimento nel quale si inseriscono i precedenti atti esecutivi. Nel caso del sopravvenuto fallimento, invece, il già instaurato procedimento monitorio non conserva più alcun effetto, perché la domanda va riproposta ex novo all’interno del procedimento concorsuale. E quindi non può riconoscersi alcuna efficacia agli atti esecutivi compiuti in ragione della pendenza di quel procedimento; come non può valutarsi la ragionevolezza o la dannosità della sua durata,
posto che è la sentenza dichiarativa del fallimento a incidere sugli interessi di tutti i creditori del debitore fallito ».
6.3. – Il quarto mezzo è inammissibile per totale difetto di autosufficienza.
Il RAGIONE_SOCIALE invoca infatti l’applicazione dell’art icolo 1306 c.c., secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei con debitori in solido o tra il debitore ed uno dei creditori in solido non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori, ma gli altri debitori possono opporre al creditore, salvo che sia fondata su ragioni personali alcun debitore, gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.
Nel caso in esame, non solo dalla lettura del motivo di ricorso, ma dall’intera narrativa in esso svolta non riesce affatto ad intendersi quale sarebbe la sentenza pronunciata tra le parti cui il RAGIONE_SOCIALE intende riferirsi e quale il suo preciso contenuto.
Quanto all’assunto secondo cui « la Curatela ha correttamente trasferito in sede fallimentare … le contestazioni già svolte nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo dunque chiara e specifica posizione in merito al decreto ingiuntivo medesimo ed alle ragioni di esclusione del credito della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE », è agevole osservare che l’inammissibilità discende dalla circostanza che l’argomento neppure sfiora la ratio decidendi adottata dal giudice di merito, laddove questi ha ritenuto che il decreto ingiuntivo in discorso fosse passato in giudicato e, dunque, non lasciasse ormai alcuno spazio al dibattito sulla sussistenza del credito insinuato.
6.4. – È infine è inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis , n. 1, c.p.c., l’ultimo mezzo, in applicazione del ribadito principio secondo cui l’incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il
decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione, non determina una nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto tale incompatibilità, salvi i casi di interesse proprio e diretto nella causa, può dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l’onere di far valere, in caso di mancata astensione, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 52 c.p.c., ponendosi tale interpretazione in coerenza con il principio del giusto processo espresso dall’articolo 111, comma 2, d ella Costituzione che trova nell’art. 6, par. 1, della Convenzione Edu il suo fondamento. (Cass. 15 aprile 2019, n. 10492 tra le tante).
7. – Il decreto impugnato è cassato e la causa rinviata al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibili il primo, quarto e sesto motivo ed accoglie gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2023.