Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8937 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2572/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
METZGERLAND FLIESCH GROBHANDEL ERHARD WAWRZEK DI WAWRZEK ERHARD RAGIONE_SOCIALE INDIVIDUALE.
– Intimata –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2896/2021 depositata il 17/11/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 27 marzo 2024.
Compravendita
Rilevato che:
l’impresa individuale d i NOME COGNOME (‘COGNOME‘) ha proposto domanda di risarcimento dei danni, davanti al Tribunale di Reggio Emilia, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (oggi ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ) per la fornitura di carni avariate.
A sostegno della domanda ha dedotto che la fornitura di carne che aveva acquistato nel 2009 dalla RAGIONE_SOCIALE, per il cui pagamento controparte aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto, aveva contaminato altra merce dell’impresa tedesca (la carne proveniente da altri fornitori) ed aveva causato all’attore danni consistenti nella perdita della merce e nelle spese di distruzione della carne avariata;
la RAGIONE_SOCIALE, costituendosi, ha sollevato alcune eccezioni, e per quanto adesso rileva, ha fatto valere il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto e, asserendo di essere mera intermediaria, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in garanzia la società spagnola RAGIONE_SOCIALE, produttrice della carne;
il Tribunale Reggio Emilia ha rigettato l’istanza di chiamata in causa del terzo, ha disatteso le altre eccezioni della convenuta e, con sentenza n. 1988/2011, ha accolto la domanda e ha condannato la società italiana al risarcimento dei danni , nella misura di € 11.360,21, oltre accessori;
sull’impugnazione della parte soccombente, la Corte d’appello di Bologna, nella resistenza d ell’impresa RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il gravame, per quanto qui rileva, così motivando la propria decisione: (i) il giudicato conseguente alla definitività del decreto ingiuntivo non opposto non si estende alla domanda dell’impresa tedesca di risarcimento dei danni (danno extracontrattuale) causati dalla fornitura di cui al decreto ingiuntivo ad altra merce stoccata presso il compratore; (ii) è congrua la quantificazione del danno operata dal
primo giudice; (iii) correttamente il Tribunale ha respinto l’istanza della convenuta di chiamata in garanzia (del produttore spagnolo) che, per la richiedente, era un litisconsorte necessario.
Nelle vendite a catena l’acquirente ha due azioni: quella contrattuale nei confronti del diretto venditore; quella extracontrattuale, nei confronti del produttore, per il danno sofferto per i vizi che rendono la cosa pericolosa. È giusta la decisione di non autorizzare la chiamata del terzo, per l’esigenza di assicurare il principio di ragionevole durata del processo, come stabilito da Cass. Sez. U, n. 4309 del 2010, e (pag. 5 della sentenza) «considerate le complessive difese della chiamante e la possibilità di azione in separata sede»;
la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi.
L’impresa RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
Considerato che:
1. il primo motivo di ricorso -‘Violazione ed errata applicazione degli artt. 2909 c.c. e 647 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3) c .p.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea interpretazione di norme di diritto applicabili alla fattispecie’ censura la sentenza impugnata che ha negato che il decreto ingiuntivo non opposto n. 4373/2009, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia per il pagamento del prezzo della fornitura, abbia efficacia di giudicato , con riferimento alla consegna della merce e all’assenza di vizi, rispetto alla domanda dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, oggetto di questo giudizio, attinente al medesimo rapporto giuridico intercorso tra le parti, di risarcimento dei danni per vizi della medesima fornitura;
il secondo motivo ‘Violazione ed errata applicazione dell’art. 102 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per omessa, insufficiente ed erronea interpretazione delle norme di diritto applicabili alla
fattispecie’ censura la sentenza impugnata che ha ritenuto legittima la decisione del primo giudice di disattendere l’istanza della convenuta di chiamata in garanzia della RAGIONE_SOCIALE, società spagnola produttrice della carne fornita all’im presa COGNOME, senza considerare che si trattava di azione di garanzia propria e che, pertanto, la società spagnola era litisconsorte necessario;
il primo motivo è fondato e il secondo è assorbito;
3.1. è ius receptum che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l ‘ accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Sez. 3, Ordinanza n. 32370 del 21/11/2023, Rv. 669496 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019, Rv. 652990 -01).
Nello stesso senso un’altra pronuncia (Sez. L, Ordinanza n. 25745 del 30/10/2017, Rv. 646114 -01), la cui massima ufficiale puntualizza che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
3.2. i medesimi princìpi trovano applicazione nel caso in cui (come nella specie) il giudicato derivi non da una sentenza, ma da un decreto ingiuntivo non opposto.
È stato chiarito ( ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 28318 del 28/11/2017, Rv. 646711 -01, in connessione, tra le altre, con Sez. 3, Sentenza n. 18205 del 03/07/2008, Rv. 605007 -01; in termini, Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018, Rv. 650583 -01; Sez. 2, Sentenza n. 31636 del 04/11/2021, Rv. 662710 -01) che il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logicogiuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio;
3.3. venendo all’esame del motivo di ricorso, il giudicato che si è formato per effetto della mancata opposizione del decreto ingiuntivo che ha condannato il compratore COGNOME al pagamento del prezzo della merce preclude un nuovo esame di tutte le possibili questioni ( compresa l’eccezione di inadempimento per vizi della cosa venduta) che, sebbene non dedotte, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia divenuta definitiva.
E questo in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo ormai inoppugnabile accerta, ‘ a ogni effetto tra le parti ‘ (art. 2909, cod. civ.), che il venditore ha consegnato al compratore la cosa priva di vizi e che il compratore non ha pagato il prezzo.
Erra il giudice di merito laddove afferma che il compratore può proporre domanda di risarcimento dei danni arrecati dalla cosa, perché (testualmente, a pag. 3 della sentenza) il danno che lamenta è di natura extracontrattuale.
La domanda del compratore ( che la Corte d’appello qualifica come azione di responsabilità extracontrattuale) si fonda su ragioni l’inadempimento del venditore e i vizi della cosa -che non possono più essere messe in discussione in quanto il decreto ingiuntivo non opposto ha (implicitamente) accertato, in maniera definitiva tra le parti, l’ esatto adempimento del venditore e l’assenza di vizi della cosa;
in conclusione, accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza è cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ.), con il rigetto della domanda della impresa tedesca;
le spese del giudizio di cassazione e dei gradi di merito seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e condanna quest’ultimo a pagare le spese del giudizio che liquida in € 2.900,00, oltre accessori, per il primo grado, in € 1.900,00, oltre accessori, per il giudizio di appello, in € 2.500,00, pi ù € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, e oltre agli accessori di legge, per il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, in data 27 marzo 2024.