Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20134 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20134 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7263/2919 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO EDIF B INT 5, presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , che lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE NAPOLI NORD n. 3510/2016 depositato il 22/01/2019.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME COGNOME che ha
concluso per l’accoglimento del primo motivo con assorbimento degli altri.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento LEGATORIA TONTI di NOME COGNOME per l’importo di € 157.342,53 quale residuo mutuo chirografario. Il curatore, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto la natura usuraria degli interessi applicati.
Risulta dal decreto impugnato che, nelle more del giudizio di opposizione, è stato omologato il concordato fallimentare nel fallimento opposto, dal cui decreto di omologa (doc. 5 ricorrente) emerge che il debitore avrebbe pagato integralmente i crediti oggetto di opposizione nei limiti degli importi accertati; previa interruzione, il giudizio è stato riassunto dalla banca nei confronti del debitore COGNOME ritornato in bonis. Per effetto dell’escussione della garanzia di MCC ex l. n. 662/1996, la domanda di ammissione è stata ridotta dal creditore al 20% dell’importo originario (€ 36.371,89) .
Il Tribunale ha accolto l’opposizione . In primo luogo, il giudice dell’opposizione ha ritenuto che, in caso di riassunzione del giudizio di opposizione nei confronti del fallito tornato in bonis all’esito dell’omologazione del concordato fallimentare , la domanda del creditore può ricomprendere anche la domanda di condanna del debitore. Inoltre, il giudice dell’opposizione ha ritenuto che il debitore non avrebbe assolto l’onere di provare il superamento da parte della banca del tasso soglia, rilevando l’omessa produzione dei decreti ministeriali attuativi della l. n. 108/1996, decreti che il giudice non ha l’onere di conoscere in quanto non equiparabili a norme di legge.
7263/2919 R.G.
Propone per cassazione il debitore, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la banca creditrice.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 1 Prel. e dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 644 cod. pen., all’art. 2 l. n. 108/1996 , all’art. 1815, secondo comma, cod. civ. e all’art. 1 d.l. n. 394/2000 , nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 644 cod. pen. , dell’art. 2 l. n. 108/1996 e dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha rigettato l’eccezione di nullità per applicazione di interessi usurari , già articolata dalla curatela del fallimento, in quanto non documentata per mancata allegazione dei dd.mm. determinativi dei tassi soglia. Osserva parte ricorrente che i decreti ministeriali in oggetto, in quanto atti amministrativi generali e astratti, sono conoscibili da tutti i soggetti dell’ordinamento e anche dal giudice a termini dell’art. 113 cod. proc. civ. , tenuto conto anche del fatto che si tratta di norme integratrici di una norma penale in bianco (l’art. 644 cod. pen.). Il ricorrente ha riportato, trascrivendole, le clausole di cui agli artt. 3 e 3bis del contratto di mutuo, dalle quali emergerebbe lo sforamento dei tassi convenzionali applicati rispetto ai tassi soglia previsti per analoghe operazioni, come evidenziato in una consulenza tecnica di parte.
7263/2919 R.G. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 cod. civ. e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’ omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il ricorrente deduce l’esistenza di ulteriori profili di nullità delle clausole contrattuali ,
illustrate nel corso dell’udienza di discussione , sulle quali il tribunale non si sarebbe pronunciato. Osserva, inoltre, il ricorrente che tali profili, in quanto attinenti alla nullità del contratto di mutuo, sarebbero rilevabili di ufficio, non essendo necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi in fatto.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’ omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 124 e 135 l. fall., nella parte in cui il decreto impugnato avrebbe condannato il debitore al pagamento delle somme richieste dal creditore. Osserva parte ricorrente che il tribunale avrebbe travalicato la domanda del creditore proposta in riassunzione, il quale si era limitato a riproporre la originaria domanda di ammissione allo stato passivo.
Il terzo motivo assume ruolo pregiudiziale (diversamente da quanto prospettato dal Pubblico Ministero), avendo a oggetto una censura di error in procedendo del giudice del merito. Si premette che è passata in cosa giudicata l’affermazione compiuta dal giudice dell’opposizione , secondo cui « il giudizio può essere riassunto nei confronti del debitore tornato in bonis ai fine di giungere all’accertamento giudiziale sull’esistenza, o me no del credito di cui era chiesta l’insinuazione ».
7263/2919 R.G. 5. Deve, pertanto, ritenersi cristallizzata la sede processuale del tribunale fallimentare per effetto della riassunzione del l’originario giudizio di opposizione operata dal creditore opponente, stante il giudicato interno formatosi sul punto. Per quanto la giurisprudenza più recente di questa Corte ritenga improcedibile e non riassumibile il procedimento di opposizione nei confronti del debitore tornato in bonis o nei confronti dell’assuntore (Cass., n. 7968/2018; Cass. n. 19752/2017; Cass., n. 3075/2018), la questione non è più sindacabile, neanche ex art. 382, terzo
comma, cod. proc. civ., atteso il giudicato interno formatosi (Cass., n. 18667/2025; Cass., Sez. U., n. 8501/2021; Cass., n. 12948/2023).
Fatta tale premessa, la censura del ricorrente è fondata. Il decreto impugnato si richiama a Cass., n. 7497/2015, che a sua volta fa proprio il principio di Cass., n. 13337/2013, secondo cui il riacquisto della capacità processuale del fallito determinato dalla chiusura del fallimento comporta, a seguito della riassunzione del giudizio ex art. 98 l. fall., l’accertamento nei confronti del debitore del credito di cui si era chiesta l’insinuazione, dovendosi ritenere irrilevante la circostanza che le conclusioni del creditore continuino a essere formulate in termini di ammissione al passivo, piuttosto che di condanna al pagamento dell’invocato credito; non ci sarebbe, pertanto, ultrapetizione in caso di pronuncia di condanna, ancorché -come nella specie -il creditore opponente in riassunzione abbia chiesto l’accoglimento dell’opposizione allo stato passivo.
Questa giurisprudenza faceva leva sulla natura di giudizio ordinario dell’opposizione a stato passivo, come per la fase contenziosa delle domande tardive di ammissione allo stato passivo, per i fallimenti assoggettati alla disciplina precedente il d. lgs. n. 5/2006 (Cass., n. 11856/2006). Si trattava di un giudizio a cognizione piena che – stante la capacità processuale del fallito dopo l’ omologa del concordato fallimentare -sarebbe stato compatibile con una pronuncia di condanna e con la natura di titolo esecutivo della pronuncia del tribunale fallimentare nei confronti del fallito tornato in bonis , non diversamente dai giudizi proseguiti in costanza di fallimento dal creditore, al fine di utilizzare un titolo esecutivo nei confronti del debitore dichiarato fallito una volta tornato in bonis (Cass., n. 28481/2005).
L’efficacia erga omnes del provvedimento che chiude il giudizio di opposizione è venuta meno -come osservato da questa Corte (Cass., n. 7968/2018, cit.) -in forza della previsione secondo cui il giudizio di opposizione allo stato passivo ha efficacia endoconcorsuale ex art. 96, quinto comma, l. fall., secondo cui sia il decreto che rende esecutivo lo stato passivo, sia le relative opposizioni « producono effetti soltanto ai fini del concorso ».
Quest ‘ultima giurisprudenza va confermata. La funzione della riassunzione o della prosecuzione del giudizio di opposizione (questione sulla quale -come si è detto – si è formato il giudicato interno) è quella di procedere alla distribuzione degli accantonamenti disposti ex art. 136, secondo comma, l. fall. La funzione del concordato fallimentare omologato è, difatti, quella di soddisfare i crediti ammessi allo stato passivo, compresi i creditori opponenti, ancorché il proponente abbia limitato la proposta ai soli crediti già ammessi allo stato passivo (art. 124, quarto comma, l. fall.). Il soddisfacimento della proposta concordataria dei creditori opponenti viene assicurato mediante l’accantonamento di risorse a loro favore (« Le somme spettanti ai creditori contestati sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato »: art. 136, secondo comma, l. fall.).
I crediti oggetto di opposizione fanno, pertanto, parte della proposta concordataria e vengono soddisfatti -in esecuzione della proposta concordataria -tramite la distribuzione degli accantonamenti. L’oggetto della riassunzione o prosecuzione del giudizio di opposizione è , pertanto, la distribuzione dell’importo accantonato. O ve il creditore risulti vittorioso, l’importo del credito accertato comporterà l’assegnazione dell’accantonamento al creditore, sotto la vigilanza degli organi fallimentari, mentre in caso di soccombenza del creditore l’importo accantonato tornerà in tutto o in parte nella disponibilità del proponente.
11. La riassunzione del giudizio di opposizione a stato passivo non ha, pertanto, la funzione di procedere nei confronti di un patrimonio (quello dell’assuntore o del soggetto indicato nel decreto di omologa), sia pur nei limiti indicati dalla proposta di concordato omologato, bensì di consentire la distribuzione degli accantonamenti di cui alla proposta concordataria omologata. Non vi è, pertanto, ragione di munire il creditore opponente vittorioso di un titolo esecutivo ulteriore, azionabile nei confronti dell’assuntore, come anche del debitore tornato in bonis (nel caso di specie), non essendo interesse del creditore agire nei confronti dell’assuntore, ove tale interesse sia quello di distribuire gli accantonamenti. Ne consegue, coerentemente con gli assunti di Cass., n. 7968/2018, che deve ritenersi superata la giurisprudenza di questa Corte nella parte in cui la domanda di accertamento comprende anche la domanda di condanna. Il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassato.
7263/2919 R.G. 12. Il primo motivo è fondato. Sul punto appaiono condivisibili le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, ove osserva che « In tema di usura, i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio (così, Cass. 29 novembre 2022, n. 35102; successivamente vedi anche Cass. 15 maggio 2023, n. 13144; Cass. 24 aprile 2024, n. 11108). Più recentemente, v. anche Cass. n. 5593 del 2025. Con tali pronunce è stato, dunque, affermato, con esaustiva e condivisibile motivazione, il valore di fonte
normativa di tali decreti, ponendo, in tal modo, fine all’incertezza originata da alcune pronunce che si erano espresse in senso opposto (cfr. Cass. 5 agosto 2002, n. 11706; Cass. 20 giugno 2001, n. 8742), nonché dal precedente, rappresentato da Cass. 3 maggio 2020, n. 8883, il quale, pur affermando l’insussistenza dell’onere della parte che alleghi il superamento dei cd. tassi soglia di produrre dei relativi decreti, ha escluso che il giudice fosse ‘tenuto a conoscere in via autonoma’ del loro contenuto » .
13. Questo principio va tenuto fermo, attesa non solo la natura di atti amministrativi generali e astratti dei decreti ministeriali in oggetto, ma anche la delegificazione della disciplina del tasso soglia (art. 2, commi 1, 3 e 4 l. n. 108/1996), che attribuisce ai menzionati decreti ministeriali natura di norme integrative del precetto legislativo (cfr. Cass., n. 35102/2022, cit.: « Le stesse Sezioni unite, nella sentenza n. 19597/2020, hanno chiaramente affermato (pagg. 20 e ss.) che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sono da ritenere fonte privilegiata («parametro privilegiato di comparazione») per la determinazione quantitativa del limite, in relazione ai singoli periodi di vigenza della relativa rilevazione statistica, sulla base di «valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità» ; Conf.: Cass., n. 21427/2024).
Non si condivide, pertanto, altra giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’ammontare del tasso soglia non è soggetto al principio di cui all’art. 113 cod. proc. civ. ( Cass. n. 26525/2024).
14. In conclusione il primo e il terzo motivo devono essere accolti, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame. Il secondo motivo, invece, è assorbito. Al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
7263/2919 R.G.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025.