Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3571 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2025/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliazione telematica , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1382/2020 depositata il 19/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1383 del 2020 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di L’Aquila, esponendo, per quanto qui ancora importa, che:
-aveva convenuto in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-aveva allegato di aver previamente convenuto in lite, quale titolare di un’azienda agricola, la RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni indicati come conseguenti al perfezionamento di un mutuo agrario con emissioni di correlate cambiali recanti la causale ‘migliorie’, a fronte del quale aveva emesso assegni rimasti insoluti, venendo a conoscenza RAGIONE_SOCIALE circostanza che il prestito bancario risultava differentemente accordato per ‘consolidamento di passività pregresse’;
-la domanda era stata rigettata dal giudice di primo grado basandosi in particolare su un documento prodotto dall’istituto di credito che era in realtà stato abusivamente retrodatato e riempito dal direttore COGNOME su modulo sottoscritto dal deducente in bianco, dandogli assicurazioni che avrebbe contenuto l’indicazione delle colture in atti sui terreni e che invece recava il riferimento alle pregresse esposizioni debitorie da ripianare; nonché sulla testimonianza RAGIONE_SOCIALE cassiera COGNOME che negava di aver vergato un biglietto recante l’indicazione RAGIONE_SOCIALE effettiva disponibilità di fondi all’esito dell’accensione del mutuo;
-il giudizio si era concluso con la conferma del rigetto in secondo grado e la dichiarazione d’inammissibilità in sede di legittimità;
-di qui la richiesta di rifusione dei correlati danni nei confronti dei convenuti COGNOME e COGNOME;
-il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: la pretesa era prescritta in ragione RAGIONE_SOCIALE decorrenza dell’operante fattispecie estintiva quinquennale dal 2001, quanto alla posizione del direttore, per l’acquisita consapevolezza dell’intervenuta inutilizzabilità dei fondi mutuati, e, quanto anche alla posizione RAGIONE_SOCIALE cassiera escussa, con la relativa sentenza di primo grado, del 2004, di rigetto RAGIONE_SOCIALE pretesa avanzata nei confronti RAGIONE_SOCIALE società bancaria;
resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta l’illegittimità costituzionale degli artt. da 69 a 72, d.l. n. 69 del 2013, quale convertito, in relazione agli artt. 3, 25, 106, Cost., e conseguente nullità per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158, cod. proc. civ., in ragione RAGIONE_SOCIALE presenza quale componente e relatore, nel Collegio giudicante, di un giudice ausiliario;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2947, 2935, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale avrebbe dovuto riferirsi anche al venire in essere del danno, non correlandosi solo alla consapevolezza dell’illecito, sicché non poteva esservi stata prima
del giudicato di rigetto RAGIONE_SOCIALE pretesa avanzata nei confronti dell’istituto di credito;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe motivato in modo irresolubilmente contraddittorio affermando che pur potendosi introdurre il giudizio risarcitorio, interrompendo la prescrizione, contestualmente alla pendenza di quello introdotto contro la RAGIONE_SOCIALE di risparmio, lo stesso avrebbe potuto e dovuto sospendersi in attesa di quest’ultimo, stante la pregiudizialità;
Considerato che
il primo motivo di ricorso è privo di fondamento;
sul punto è intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza 17 marzo 2021 n. 41, ha dichiarato « l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98» solo «nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni RAGIONE_SOCIALE magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica RAGIONE_SOCIALE magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma RAGIONE_SOCIALE legge 28 aprile 2016, n. 57)»;
il secondo motivo è infondato;
va premesso che non vi è censura sull’individuazione quinquennale del tempo prescrizionale statuita dal Collegio di merito;
ora, è vero che la prescrizione decorre dalla consapevolezza del danno, e RAGIONE_SOCIALE sua riferibilità causale, ovvero non solo dell’illecito, ma è anche vero che, in coerenza, tale decorrenza
inizia il suo corso quando il pregiudizio comincia a maturare a séguito RAGIONE_SOCIALE condotta non permanente come nel caso (cfr., Cass., 24/08/2007, n. 17985, Cass., 11/02/2020, n. 3314, che hanno ribadito il principio per cui «in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso d ‘ illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando sussistere i suoi effetti, la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno mentre, in ipotesi di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell’evento per la durata del danno e RAGIONE_SOCIALE condotta che lo produce, essa ricomincia ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione RAGIONE_SOCIALE predetta condotta dannosa»);
nell’ipotesi il pregiudizio è certamente iniziato a esservi con l’inutilizzabilità dei fondi, con conseguente mancato pagamento degli assegni, e pertanto con la correlata consapevolezza accertata nel 2001 quanto alla condotta imputata a COGNOME, e, quanto a quella addebitata a COGNOME, di certo con il rigetto in prime cure che, nella prospettiva del ricorrente, avrebbe potuto invece essere un accoglimento (peraltro provvisoriamente esecutivo ‘ex lege’), e dunque con la sentenza del 2004 sopra ricordata (v., peraltro, Cass., 11/01/1988, n. 43, secondo cui «con riguardo alle conseguenze risarcitorie derivate dal fatto illecito integrante gli estremi del delitto di falsa testimonianza, la reiterazione del mendacio in occasioni diverse non comporta soltanto ulteriori effetti lesivi ma si concreta nella rinnovazione RAGIONE_SOCIALE condotta dolosa, cioè nella riproduzione del fatto illecito (istantaneo) che integra una nuova lesione, con la conseguenza che la prescrizione dell ‘a zione risarcitoria per il danno inerente a ogni ulteriore episodio di mendacio decorre dalla data del verificarsi di ciascuno di essi», nella prospettiva, quindi, di un pregiudizio consistente già nell’acquisizione istruttoria sfavorevole per effetto del reato);
il terzo motivo è inammissibile;
premesso che la Corte territoriale non è incorsa in alcuna contraddizione poiché altro è coordinare i due giudizi in parola, quello del processo in cui è stato prodotto il documento pretesamente oggetto di falso ed è stata acquisita la pretesa falsa testimonianza, e quello del correlato risarcimento, va detto che lo stesso giudice di secondo grado ha pure affermato che l’interruzione RAGIONE_SOCIALE prescrizione avrebbe in effetti potuto essere, alternativamente, stragiudiziale, così esprimendo una ragione decisoria non specificatamente censurata;
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dei controricorrenti, in solidarietà attiva, liquidate in complessivi euro 12.200,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18/12/2023.