Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6036 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6036 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13428/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
nonchè contro
CONDOMINIO DI INDICOGNOME PALERMO, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 419/2019, depositata il 28/02/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza non definitiva n. 1033/2015, la Corte d’Appello di Palermo rigettava il gravame proposto da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4461/2009, con la quale era stata rigettata la domanda di demolizione della veranda realizzata dalla COGNOME sul proprio balcone relativo all’edificio condominiale sito in Palermo e di revisione delle tabelle millesimali.
Aderiva all’appello di NOME COGNOME NOME COGNOME, con riferimento alla revisione delle tabelle millesimali.
La Corte distrettuale confermava l’avviso espresso dal primo giudice – secondo il quale l’opera realizzata dalla COGNOME non alterava il decoro architettonico dell’edificio, considerato che la veranda in questione non modificava l’aspetto esteriore della facciata nel suo complesso -atteso che «nel caso in esame, dall’esame della documentazione fotografica emerge che tutti i balconi dei piani sottostanti a quello della COGNOME, che ha parzialmente chiuso il suo con una veranda a pannelli fissi, infissi a vetri e serrande colore bianco
panna, sono stati trasformati in verande con modalità sostanzialmente omogenee (infissi a vetri e serrande)».
NOME COGNOME impugnava la suddetta sentenza, chiedendone la revocazione ai sensi dell’art. 395 , n. 4) cod. proc. civ., deducendo che nessuna alterazione del prospetto sarebbe intervenuta da parte di altri condòmini, non essendo vera l’affermazione della Corte in ordine alla preesistente trasformazione in verande dei balconi sottostanti a quello della COGNOME, in quanto si tratterebbe di pareti chiuse con vetrate a filo, non di verande, realizzate contestualmente alla realizzazione dell’edificio.
La Corte d’Appello adìta in revocazione, con sentenza n. 419/2019, dichiarava inammissibile l’impugnazione, in quanto essa prospettava errori di valutazione – e non mera «sviste» -rese dal giudice sulla base delle risultanze di cui alla CTU, senza tenere conto che il giudizio estetico espresso sull’opera realizzata dalla COGNOME era stato formulato, in contrasto alle risultanze anzidette, sulla scorta della, non contestata, documentazione fotografica in atti.
La suddetta pronuncia è qui impugnata per la Cassazione da NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, eredi di NOME COGNOME, e il ricorso affidato a due motivi.
Resiste NOME COGNOME con controricorso.
Con separato controricorso, NOME COGNOME rappresenta di rivestire la posizione di litisconsorte processuale, avendo rinunciato a suo tempo anche all’appello incidentale adesivo proposto relativamente alla caratura millesimale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione dell’art. 395, n. 4) cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., e all’art 12 delle Preleggi: difetto assoluto della motivazione adottata. Omesso esame del fatto decisivo relativo alla circostanza secondo cui le pareti finestrate dell’edificio sono nate con l’edificio stesso e non sono balconi trasformati in verande. I ricorrenti sostengono l’omissione di un fatto storico decisivo che integra il difetto assoluto di motivazione: infatti, la sentenza che costituiva oggetto di revocazione (n. 1033/2015) aveva escluso la sussistenza della dedotta lesione del decoro architettonico dell’edificio sulla scorta dell’erroneo presupposto che balconi sottostanti fossero stati trasformati in verande. Di contro, precisano i ricorrenti, detto presupposto è errato, poiché non esistono nei piani sottostanti la COGNOME balconi trasformati in verande.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione dell’art. 395, n. 4) cod. proc. civ. Osservano i ricorrenti che, come chiarito dalla CTU, le pareti finestrate sono nate con l’edificio e non successivamente, e dunque si armonizzano con esso in quanto frutto di una precisa scelta progettuale iniziale.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la sentenza impugnata per incomprensibilità e, quindi, assoluto difetto di motivazione con riferimento al fatto storico decisivo, rappresentato dalla nascita delle pareti chiuse con vetrate a filo contestualmente alla realizzazione dell’edificio.
Essi sono infondati per le ragioni che seguono.
3.1 . Richiamando i requisiti previsti dalla legge per l’utile ricorso al rimedio revocatorio, la Corte distrettuale ha ritenuto innanzitutto l’insussistenza del «fatto» decisivo oggetto di mera svista, trattandosi invece di valutazione che involge la natura e la tipologia delle
«verande» sottostanti al piano della COGNOME (a); in secondo luogo, ha sottolineato come la questione oggetto di impugnazione ha costituito un punto controverso sul quale la Corte territoriale precedente si era pronunciata (b).
(a) Secondo la Corte adìta in revocazione, la circostanza che il giudice di seconde cure non avrebbe «percepito» non può essere qualificata come «di mero fatto», ma involge piuttosto la natura e la tipologia delle verande sottostanti al piano della COGNOME, tali, in realtà, potendosi ritenere (anche) quelle ricavate tramite chiusura della facciata con «vetrate a filo di prospetto» (v. sentenza p. 4, penultimo capoverso; p. 5, 1° capoverso).
In sostanza, dalla motivazione qui oggetto di impugnazione emerge che il presupposto sul quale la precedente pronuncia d’appello si fondava non risiedeva nella contestuale, ovvero successiva, trasformazione dei balconi sottostanti a quello della resistente rispetto al momento di costruzione dell’edificio, bensì nel fatto che il giudizio estetico espresso dai giudici di appello sull’opera realizzata dalla COGNOME fosse basato essenzialmente sulla documentazione fotografica in atti, anche in contrasto con le risultanze della CTU.
Secondo questo Collegio, la non decisività dell’eventuale svista del giudice del merito in ordine alla realizzazione contestuale, ovvero alla trasformazione, dei balconi sottostanti la veranda dell’odierna resistente, implica che effettivamente la valutazione resa dal giudice d’appello nella sentenza n. 1033/2015 attenga non ad un mero fatto (la data di realizzazione/trasformazione dei balconi sottostanti) quanto al merito della questione oggetto di causa (ossia l’omogeneità del manufatto realizzato dalla COGNOME rispetto ai balconi/verande già esistenti), e che di conseguenza il convincimento del giudice di seconde
cure -peraltro adeguatamente motivato – non sia sindacabile in questa sede.
(b) Chiarito quale sia il «fatto» decisivo sul quale la Corte d’ Appello ebbe a pronunciarsi con sentenza n. 1033/2015 -l’omogeneità del manufatto realizzato dalla COGNOME rispetto ai balconi/verande già esistenti, a prescindere dalla data di realizzazione di questi ultimi -non v’è dubbio che esso rappresenti l’oggetto d ella controversia, rispetto al quale il giudice d’appello si era adeguatamente pronunciato, nel senso di escludere alcuna sostanziale modifica dell’aspetto esteriore della facciata derivante dalla realizzazione del manufatto voluto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Tanto basta sia ad escludere la prospettabilità dell’errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4; sia il difetto assoluto di motivazione atteso che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), il n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. riduce al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione, escludendo qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. A giudizio dei ricorrenti, la sentenza è errata anche nel capo relativo alle spese del giudizio che andavano poste a carico della convenuta in ossequio al principio della soccombenza.
4.1. Il motivo è rigettato in conseguenza della dichiarata infondatezza dei precedenti due motivi del ricorso.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese, liquidate a favore di NOME COGNOME come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Spese che vanno dichiarate irripetibili nei confronti di NOME COGNOME, non sussistendo alcuna soccombenza dei ricorrenti rispetto alla posizione processuale della COGNOME.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente NOME COGNOME, che liquida in €. 1 .500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%;
dichiara irripetibili le spese processuali quanto alla posizione processuale di NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 4 marzo 2025.
La Presidente NOME COGNOME