Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12350 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27649/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE n. 459/2019 depositata il 26/02/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME adivano il Tribunale di Lucca per chiedere il risarcimento dei danni conseguenti a vizi (infiltrazioni d’acqua e colature) provocati dall’arch. NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente Direttore dei Lavori e appaltatore dei lavori effettuati nel piano interrato dell’immobile di cui gli attori sono proprietari, commissionati dal precedente proprietario del bene.
1.1. Con sentenza n. 1191 del 7 giugno 2017 il Tribunale di Lucca -dichiarata improcedibile la domanda proposta dagli attori nei confronti del Fallimento della convenuta RAGIONE_SOCIALE, dovendo esser fatta valere in sede fallimentare – condannava NOME COGNOME (unitamente alla RAGIONE_SOCIALE, limitatamente alla misura del 40%) al pagamento in favore degli attori di € 50.834,22, ritenendo non fondata l’eccezione di decadenza ex art. 1669 cod. civ. sollevata dai convenuti.
La pronuncia veniva impugnata da NOME COGNOME innanzi alla Corte d’Appello di Firenze che, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE A sostegno della sua decisione, rilevava la Corte che:
-consapevole dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale il concetto di scoperta rilevante ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all’art. 1669 cod. civ. corrisponde ad un accettabile grado di consapevolezza circa le cause all’origine dei gravi difetti, dalla verifica delle circostanze dedotte nel caso di specie emerge che il locale del piano interrato dell’immobile in questione, destinato a magazzino, era stato locato – a far data dal 1°
marzo 2009 – ad una società che segnalava un’eccessiva umidità in determinati periodi dell’anno;
nel mese di febbraio 2010, durante il periodo di chiusura dell’attività di commercio al pubblico gestita dalla società conduttrice, interveniva impresa specializzata incaricata dall’appaltatore RAGIONE_SOCIALE su richiesta della proprietà, che provvedeva ad eliminare la macchia di umidità;
ricevuta la disdetta anticipata del contratto di locazione, solo dopo il rilascio dei locali da parte della società conduttrice in data 31/05/2011, ma prima degli interventi di demolizione ed asportazione della struttura perimetrale, il COGNOME notava nel locale interrato svuotato da arredi e scaffalature segni di colature e macchie di umidità di estensione variegata, denunciati alla ditta appaltatrice dei lavori e al Direttore dei Lavori con raccomandata a.r. del 30.06.2011;
a giudizio della Corte d’Appello, il grado di consapevolezza degli attori in ordine alla causa della formazione di umidità all’interno del seminterrato poteva risalire già al febbraio del 2010: dagli effetti dell’umidità sugli arredi e sui capi di vestiario denunciati dalla conduttrice era adeguatamente pronosticabile che, ove liberato il locale già a quella data, sarebbe emersa la situazione poi conclamata nel giugno 2011;
in definitiva, afferma la Corte, l’occupazione dei locali da parte del conduttore non può ritenersi fatto non imputabile ai proprietari locatori che, invece, avrebbero dovuto richiedere al conduttore il temporaneo sgombero del locale. L’aver soprasseduto a detti incombenti non può riversarsi pregiudizievolmente nei confronti di un soggetto qual è il Direttore dei Lavori odierno appellante, protraendo surrettiziamente in avanti nel tempo il dies a quo di cui all’art. 1669, comma 1, cod. civ.
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandolo a tre motivi e illustrandolo con memoria.
Si difendeva NOME COGNOME depositando controricorso illustrato da memoria.
Restava intimata RAGIONE_SOCIALE. CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione fra le parti (la definitiva soluzione di ogni problema di umidità a carico del piano interrato dell’immobile per effetto dell’intervento eseguito nel mese di febbraio 2010 ad iniziativa di COGNOME COGNOME e la mancata riproposizione di problemi analoghi fino al termine del rapporto locativo), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. La Corte d ‘A ppello ha ritenuto di poter collocare il dies a quo per la decorrenza del termine annuale di cui all’art. 1669, comma 1, cod. civ., ai fini della formulazione della denunzia a pena di decadenza, al momento in cui i proprietari dell’immobile hanno acquisito piena contezza in ordine alla causa della formazione di umidità nel locale interrato, ossia nel mese di febbraio 2010 a séguito della comunicazione da parte della società conduttrice del bene della presenza di una macchia di umidità in una parete: ciò in quanto, ad avviso della Corte, la situazione in cui versava l’immobile in detto periodo non era dissimile da quella emersa a séguito del rilascio dell’unità immobiliare una volta cessato il rapporto locativo, a partire dal 31.05.2011. Sulla scorta di tali considerazioni, deriva che la denunzia di poi effettuata nel mese di giugno dell’anno seguente è stata ritenuta tardiva. A questa decisione la Corte sarebbe erroneamente pervenuta perché aveva omesso l’esame di un fatto decisivo: la
segnalazione della società conduttrice circa la presenza di una macchia su una parete del piano interrato ha fatto sì che i proprietari siano intervenuti tramite un’impresa specializzata, e che tale problema sia stato risolto in modo definitivo. Tale fatto è stato positivamente acquisito in giudizio.
1.1. Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile perché carente di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
La Corte d’Appello non ha ignorato il fatto decisivo dedotto nel mezzo di gravame (riassunto chiaramente nella sentenza impugnata a p. 7, 2° capoverso): come si avrà modo di chiarire più oltre, la Corte territoriale ha, al contrario, dedotto da tale episodio l’o nere, a carico dei proprietari, di dover provvedere immediatamente -e non a distanza di un anno, e in occasione della disdetta anticipata del contratto di locazione -alla tempestiva verifica di quali fossero il grado di diffusione e la causa dell’umidità, richiedendo al conduttore (alla luce del dovere di cooperazione nei rapporti tra locatore e conduttore) il temporaneo sgombero del locale.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 132, comma 2), n. 4) cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4) cod. proc. civ.: motivazione insanabilmente contraddittoria in ordine alla questione relativa al grado di consapevolezza dei signori COGNOME circa le cause dei difetti del locale interrato dell’immobile in base alla situazione esistente nel mese di febbraio 2010, rispetto alla situazione emersa a séguito del rilascio dell’immobile nel mese di giugno 2011. Il presupposto logico su cui si fonda l’accoglimento dell’eccezione di decadenza formulata dal COGNOME, vero architrave della decisione impugnata, è che nel mese di febbraio 2010 fosse presente la medesima situazione di fatto o
quantomeno una situazione simile rispetto a quella emersa nel mese di giugno 2011, caratterizzata quest’ultima dalla presenza di copiose infiltrazioni di acqua nel piano interrato. Un accertamento siffatto tradisce un’evidente contraddizione logica: pur avendo la Corte distrettuale riscontrato la presenza di due situazioni di fatto radicalmente diverse – la mera presenza di umidità nel mese di febbraio 2010; la presenza di vere e proprie infiltrazioni di acqua, tali da rendere il locale inabitabile all’uso, nel giugno 2011 – la Corte d’Appello ha ritenuto di poter concludere nel senso che i proprietari avessero comunque maturato la consapevolezza circa la causa della formazione di umidità già nel febbraio 2010. Tale deduzione è manifestamente contraddittoria: i passaggi motivazionali evidenziano contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che vale a rendere non percepibile l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento sul punto.
Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1669, comma 1, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello individuato il dies a quo del decorso del termine annuale per l’effettuazione della denuncia dei vizi in un lasso temporale in cui essi non erano stati ancora scoperti.
Il secondo e il terzo motivo sono fondati nei termini che seguono. L’art. 1669 cod . civ., mirando a finalità di ordine pubblico, prevede una disciplina particolarmente rigorosa per gli edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, sia per la natura e potenziale pericolosità per persone o cose dei beni coinvolti; sia perché nelle costruzioni spesso i difetti restano occulti per lungo tempo, e si manifestano solo tardivamente in tutta la loro gravità. Si tratta, dunque, di una responsabilità decennale a carico dell’appaltat ore ovvero, come nel caso di specie, del direttore dei lavori al quale l’opera
sia riferibile. Non si condivide, pertanto, la preoccupazione del giudice di seconde cure in ordine al riversarsi della pretesa inerzia dei proprietari nei confronti del professionista, Direttore dei Lavori.
4.1. Alla luce della ratio della norma, il Collegio intende confermare l’orientamento di questa Corte (correttamente richiamato dai ricorrenti: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32687 del 2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10048 del 24/04/2018, Rv. 648162 -02; Sez. 2, Ordinanza n. 24486 del 17/10/2017, Rv. 645800 – 01; Cass. n. 9966 del 2014) secondo cui il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale. L’importanza, a tal fine, di accertamenti tecnici è stata sottolineata anche (Cass. n. 1463 del 2008) per il fatto che, ai fini del decorso del termine, è necessaria la piena comprensione del fenomeno -realizzatasi nel caso di specie solo nel giugno 2011 – e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.
4.2. Non si condivide, dunque, quanto affermato dal giudice distrettuale che, nel caso di specie, ha desunto da fenomeni isolati e non di gravità rilevante (umidità saltuaria in periodi determinati dell’anno ; presenza di una macchia, peraltro rimossa senza immediate conseguenze) effetti adeguatamente pronosticabili di colature e presenza di acqua che, invece, per emergere, avrebbero avuto bisogno della demolizione e asportazione della struttura perimetrale del muro
portante, una volta liberato l’immobile. Il contenuto della missiva del 30.06.2011 non anticipa i risultati della perizia annunciata, bensì rinvia a ll’accertamento tecnico preventivo proprio la determinazione della gravità dei vizi e difetti che si erano inaspettatamente riproposti a distanza di un anno. In altri termini: la liberazione dei locali da parte della conduttrice e l’emergere di nuove infiltrazioni rappresenta un quid novi in punto di consapevolezza per la proprietà del persistere dell’ umidità, problema che si riteneva superato con l’intervento dell’anno precedente. La causa del problema delle infiltrazioni e colatura sarebbe, poi, emersa con certezza solo in sede di ATP intervenuta in data 07.07.2011.
Gli altri motivi di ricorso si dichiarano assorbiti.
Il in definitiva, il Collegio cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla medesima Corte d’Appello che, individuato il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di decadenza ex art. 1669 cod. civ. in virtù dei principi sopra ricordati, si pronuncerà sulla pretesa risarcitoria degli odierni ricorrenti, e deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbiti gli altri; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda