Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14569 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16555/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio legale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 822/2018, depositata il 26/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ha proposto opposizione al decreto che gli aveva ingiunto di pagare in favore della RAGIONE_SOCIALE euro 19.000 in relazione alla realizzazione di una pavimentazione; l’opponente ha eccepito l’esistenza di vizi dell’opera e ha chiesto di revocare il decreto e di condannare controparte al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Perugia revocava il decreto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di COGNOME euro 14.000 a titolo di risarcimento dei danni causati dai vizi della pavimentazione.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello nei confronti della pronuncia di primo grado, contestando la tempestività della denuncia dei vizi e la mancanza di prova del presunto riconoscimento di detti vizi da parte dell’appellante, come pure di interventi che la società avrebbe eseguito per eliminare i medesimi.
La Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n. 822/2018, ha accolto il gravame. La Corte d’appello ha osservato che, in base al contratto concluso tra le parti, l’eventuale contestazione dei vizi era ‘valida solo se inoltrata per iscritto entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente in materia, pena decadenza’ e come tale contestazione scritta non fosse mai stata fatta da NOME, che non aveva in ogni caso mai provato di avere contestato verbalmente a controparte i vizi della pavimentazione o gli interventi che a suo dire controparte avrebbe effettuato per ben tre volte. Il giudice d’appello ha ancora osservato che COGNOME aveva in primo grado chiesto l’ammissione di prove testimoniali vertenti su questi due aspetti, prove che però non sono state riproposte né in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado né in secondo grado. Il giudice d’appello ha quindi rigettato l’opposizione al
decreto ingiuntivo e la domanda di risarcimento dei danni proposte da NOME.
Avverso la sentenza d’appello NOME COGNOME ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ha depositato – il 28 luglio 2019 – atto con cui ha richiesto di essere rimessa in termini: ha precisato di avere notificato il controricorso il 2 luglio 2019, termine ultimo per la sua proposizione essendo il ricorso stato notificato il 23 maggio 2019, e che la notificazione che non è andata a buon fine in base a quanto risulta sulla busta per ‘irreperibilità del destinatario’, irreperibilità erronea in quanto il plico era stato inviato al ricorrente presso lo studio del proprio avvocato domiciliatario in INDIRIZZO, così come riportato nel ricorso e come risulta dal sito dell’RAGIONE_SOCIALE. La controricorrente si è comunque immediatamente attivata e il 22 luglio 2019 ha notificato il controricorso all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del ricorrente. Il Collegio rileva come non vi sia necessità di pronunciare sulla richiesta di rimessione in termini, essendosi RAGIONE_SOCIALE già tempestivamente attivata provvedendo alla rinotificazione dell’atto, seguendo quanto prescrive al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. la pronuncia delle sezioni unite n. 14594/2016).
Memoria è stata depositata dal ricorrente e da RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112, 166, 167, c.p.c., 1667, 1669, 2697 e 2969 c.c., nullità della sentenza o del procedimento, per avere valutato un’eccezione di decadenza tardivamente proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e non rilevabile d’ufficio: la Corte d’appello ha erroneamente accolto
l’eccezione di decadenza tardivamente proposta dalla COGNOME nella propria comparsa di costituzione depositata il giorno della prima udienza e non nei venti giorni antecedenti.
Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘in tema di contratto d’appalto, la decadenza del committente dalla azione di garanzia per vizi dell’opera, prevista dall’art. 1667 c.c., non è rilevabile di ufficio’ (Cass. n. 6077/1988). Non trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio, deve essere proposta ai sensi dell’art. 167 c.p.c. a pena di decadenza nella comparsa di risposta del convenuto, che deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente appunto la comparsa di cui all’art. 167. Nel caso in esame, l’eccezione è stata proposta sì nella comparsa di risposta (vedi pag. 3 dell’atto), ma la comparsa non è stata depositata venti giorni prima dell’udienza ma alla stessa udienza del 20 gennaio 2020 (come risulta dal verbale depositato dal ricorrente insieme al ricorso).
2) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che contesta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 115, 116 c.p.c., 1676 e 2697 c.c., nullità della sentenza o del procedimento, per avere la Corte d’appello escluso l’avvenuto riconoscimento dei vizi da parte della COGNOME sull’errato presupposto che la stessa avrebbe negato già con la comparsa di costituzione e risposta di avere effettuato un qualsiasi intervento per l’eliminazione RAGIONE_SOCIALE stessi.
II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della seconda