Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34886 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34886 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
Oggetto
Somministrazione
di RAGIONE_SOCIALE a termine
RNUMERO_DOCUMENTON.11043/2021
COGNOME.
Rep.
Ud 04/12/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 11043-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1102/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/03/2021 R.G.N. 783/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello della RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME e volta alla declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione a termine, e delle relative proroghe, conclusi dal 3.11.2008 al 31.1.2015 (prima con la RAGIONE_SOCIALE e poi con la RAGIONE_SOCIALE) e alla costituzione di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato, a tempo indeterminato, alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE utilizzatrice.
La Corte territoriale, in difformità rispetto al tribunale, ha ritenuto che fosse maturata la decadenza, di cui all’art. 32, legge n. 183 del 2010, per tutti i contratti succedutisi eccetto che per l’ultimo, sottoscritto l’1.9.2014 e prorogato fino al 31.1.2015, in quanto la lavoratrice aveva proposto impugnazione stragiudiziale soltanto con nota del 5.3.2015 e cioè oltre il termine di sessanta giorni computato a decorrere dalla cessazione dei precedenti rapporti di RAGIONE_SOCIALE in somministrazione; ha dichiarato inammissibili, perché proposte per la prima volta in appello, le deduzioni della lavoratrice sul RAGIONE_SOCIALE ‘in nero’ svolto negli intervalli tra un contratto e l’altro; ha escluso la illegittimità dell’ultimo contratto e delle relative proroghe per genericità della causale rilevando come lo stesso fosse soggetto alla disciplina dettata dal decreto-legge n. 34/2014 che ha introdotto un regime di acausalità per i contratti di somministrazione a termine conclusi fino alla durata di 36 mesi; ha ritenuto che si fosse formato il giudicato sulla statuizione del tribunale, di rigetto
della domanda di superiore inquadramento, non avendo la lavoratrice proposto appello incidentale.
Avverso la sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 32, legge 183 del 2010, per avere la Corte d’appello interpretato la citata disposizione in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30668 del 2019) e per non avere considerato la successione ininterrotta dei contratti di somministrazione dal 3.11.2008 al 31.5.2015, per i quali il termine di decadenza decorre dal recesso o scadenza dell’ultimo contratto. Sot to altro profilo, la ricorrente assume che l’eccezione di decadenza era assolutamente infondata poiché la domanda proposta era diretta a far valere il carattere fraudolento dei contratti reiterati di somministrazione e ad ottenere il riconoscimento di esistenza di un contratto di RAGIONE_SOCIALE subordinato a tempo indeterminato in capo alla utilizzatrice, domanda non soggetta ad alcun termine di decadenza posto che l’art. 32, al comma 3 lett. d), fa riferimento unicamente al recesso del committente.
Il motivo è infondato quanto alla prima censura e inammissibile nella seconda censura.
Sul dies a quo del termine di decadenza in ipotesi di contratti succedutisi senza soluzione di continuità o con intervalli inferiori al termine per impugnare, questa Corte ha stabilito che «in tema di successione di contratti di RAGIONE_SOCIALE a termine in somministrazione, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l’impugnativa, poiché l’inesistenza di un unico continuativo rapporto di RAGIONE_SOCIALE – il quale potrà determinarsi solo “ex post”, a seguito dell’eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto – comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità» (Cass. n. 30134 del 2018; Cass. n. 24356 del 2019).
Non è pertinente il richiamo fatto nel ricorso al precedente di legittimità Cass. n. 30668 del 2019, che concerne una fattispecie, di pluralità di contratti a progetto, non assimilabile a quella in esame.
La conclusione esposta non esclude che, pure maturata la decadenza per la serie dei contratti precedenti, il giudice possa tenere conto degli stessi allo scopo di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato un limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20 (in tal senso v. Cass. n. 22861 del 2022).
La seconda censura è inammissibile.
La Corte d’appello, nel riportare lo svolgimento del processo, ha ritenuto che la domanda della lavoratrice fosse stata accolta sul presupposto della illegittimità dei contratti di somministrazione a tempo determinato per mancanza di specifica causale e per avere la lavoratrice svolto mansioni diverse da quelle previste nei contratti, quindi ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 276 del 2003.
La ricorrente addebita, nella sostanza, alla Corte d’appello una errata interpretazione degli atti processuali che, tuttavia, non appare integrata.
Pure ricondotta la censura ad un error in procedendo , rispetto al quale la Corte di legittimità è giudice anche del fatto processuale (v. Cass. n. 20716 del 2018; Cass. n. 8069 del 2016; Cass. n. 16164 del 2015, Cass., Sez. U., n. 8077 del 2012), deve rilevarsi come il ricorso introduttivo della lite e la sentenza di primo grado, trascritti per estratto nel ricorso per cassazione (p. 25-29) e ritualmente allegati, non depongono per l’avvenuta proposizione di una domanda di nullità dei contratti per frode alla legge né d imostrano l’avvenuto accoglimento di una simile domanda da parte del tribunale, che ha fatto esplicito riferimento solo all’art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto l’eccezione di decadenza sebbene la lavoratrice avesse allegato, fin dal ricorso introduttivo del giudizio, il carattere fraudolento della somministrazione per avere lavorato
ininterrottamente negli intervalli tra i singoli contratti ‘in nero’.
Il motivo è inammissibile alla luce di quanto esposto nell’esame del precedente motivo, atteso che non risulta proposta né accolta in primo grado una domanda (diversa da quella fondata sull’art. 27 del d.lgs. 276 del 2003) di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato per il fraudolento ricorso alla somministrazione di RAGIONE_SOCIALE, che sarebbe svincolata da qualsiasi termine di decadenza.
Non può quindi dirsi integrata la violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte di merito giudicato tardive le eccezioni, formulate dalla lavoratrice solo in appello, sul carattere fraudolento della somministrazione a termine desunto dal RAGIONE_SOCIALE svolto negli intervalli tra i singoli contratti.
Improprio è il riferimento al giudicato che si assume formato sul fatto dello svolgimento ininterrotto di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE per avere la ricorrente lavorato anche negli intervalli fra un contratto e l’altro. Come statuito da questa Corte, il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (Cass. n. 2217 del 2016; Cass. n. 12202 del 2017; n. 16853 del 2018).
3. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto -legge n 34 del 2014 e della legge di conversione n. 78 del 2014 nonché degli artt. 20, 21 e 27 del d.lgs. n. 276 del 2003, per avere la Corte esaminato la questione della acausalità dei contratti di somministrazione a termine, dedotta dalla RAGIONE_SOCIALE
prima volta in appello e come tale inammissibile. Inoltre, per non avere considerato che l’attività lavorativa si è svolta in alcuni periodi ‘in nero’, in assenza di contratto e anche con modalità differenti da quelle previste dai singoli contratti, e per non aver rilevato la natura fraudolenta degli stessi piuttosto che la loro acausalità. Infine, per non aver tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, formatasi sul d.lgs. n. 276 del 2003, che reputa requisito essenziale la previsione per iscritto, nei contratti di somministrazione a termine, delle causali giustificative.
Il motivo è infondato, quanto alla prima censura, poiché rientra nei compiti del giudice, anche d’appello, individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (v. Cass. n. 15383 del 2010).
La Corte ha esaminato unicamente l’ultimo contratto di somministrazione a termine, e le relative proroghe, il solo per il quale non si era verificata la decadenza, ed ha ritenuto lo stesso ricadente sotto la disciplina del decreto-legge n. 34 del 2014.
Il contratto è stato stipulato l’1.9.2014, con scadenza 30.9.2014, e prorogato fino al 31.1.2015. Il decreto legge n. 34 del 2014 è entrato in vigore il 21.3.2014 (il giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale) ed è stato convertito dalla legge n. 78 del 2014, in vigore dal 20.5.2014. Tale testo normativo era applicabile al contratto oggetto di causa né il motivo di ricorso formula alcuna censura in ordine alla interpretazione ed applicazione dello stesso. Risulta quindi non pertinente, e perciò inammissibile, la critica fondata sul richiamo al d.gs. n. 276 del 2003 che non tiene
conto delle modifiche successivamente intervenute ed applicabili nella specie.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello riconosciuto il passaggio in giudicato delle statuizioni di primo grado, di rigetto della domanda di superiore inquadramento, per mancata proposizione di appello incidentale, invece proposto dalla lavoratrice.
Il motivo è infondato.
Pure riqualificata la censura come error in procedendo , ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., tuttavia non risulta che la lavoratrice, che ha effettivamente proposto appello incidentale, abbia con esso censurato la statuizione adottata dal tribunale, di rigetto della domanda di superiore inquadramento. L ‘ appello incidentale, trascritto nel ricorso per cassazione (pp. 35-72), non contiene alcuna specifica censura al riguardo, che contraddica espressamente o implicitamente le argomentazioni utilizzate dal tribunale.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, nei confronti della controricorrente, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro
4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME