Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4477 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4477 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 19114-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 26/2022 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 02/02/2022 R.G.N. 224/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Rapporto di lavoro agricolo
Decadenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/12/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato decaduta la parte privata dall’esercizio dell’azione giudiziaria ex art. 22 del DL n. 7 del 1970.
1.1. Ha premesso che l’odierno ricorrente aveva agito per l’accertamento negativo dell’indebito relativo a trattamenti economici (indennità di disoccupazione e indennità di malattia) riconosciuti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, poi, chiesti in restituzione a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo.
1.2. La Corte territoriale, ripercorsa la sequenza temporale degli eventi rilevanti in causa, come ricostruiti dal Tribunale (comunicazione RAGIONE_SOCIALE del 17 ottobre 2017; ricorso amministrativo del 18 gennaio 2018; iniziativa giudiziaria promossa il 28 marzo 2019) ha ritenuto maturata la decadenza di cui all’art. 22 cit., disattendendo la tesi difensiva secondo cui, in mancanza di esplicita comunicazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricoli, opererebbe solo la diversa decadenza ex art. 47 DPR n. 639 del 1970.
1.3. Per i giudici, dal momento in cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE comunica il rigetto della domanda concernente la prestazione previdenziale ( mutatis mutandis : la revoca di quella già riconosciuta), motivando con l’intervenuta cancellazione dagli elenchi o comunque con la mancata iscrizione degli elenchi, l’interessato deve impugnare (prima e nei termini) il provvedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi; in difetto, non potrà mai conseguire la prestazione previdenziale anche se di quest’ultima sussistano gli altri presupposti e il provvedimento sia tempestivamente impugnato con le forme e nel termine di
cui all’art. 47 del DPR n. 639 del 1970 e successive modificazioni.
1.4. In altre parole, con la comunicazione del provvedimento di rigetto della prestazione, motivato nei sensi indicati, si realizza quella situazione di piena conoscenza (recte : di piena conoscenza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli) che giustifica, secondo i principi espressi dal giudice di legittimità, la decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 22 cit.
Avverso la decisione, ha proposto ricorso la parte privata, con due motivi. Ha resistito l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso, successivamente illustrato con memoria.
All’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380 bis .1, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il ricorrente deduce: «violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione e falsa applicazione della disciplina dell’art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993 da coordinare con la normativa ex art. 22 del DL n. 7 del 1970».
Deduce, inoltre, «violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (per) omessa e/o illogica motivazione su un fatto decisivo della controversia»
Invertendo l’ordine delle censure, va decisamente esclusa una situazione di «anomalia motivazionale» che, solo, de iure condito, può rilevare in questa sede. La sentenza d’appello, in base a quanto riportato nello storico di lite, enuncia in termini chiari e sufficienti il percorso argomentativo che sorregge il decisum e non presenta anomalie radicali che
denotino la violazione dell’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., S.U., n. 8053 del 2014).
È, peraltro, da disattendere, nel suo complesso, anche la denuncia di violazione di norme di diritto.
7.1. Va, in primo luogo, osservato che le censure sono inammissibili nella parte in cui prospettano una diversa ricostruzione dei fatti di causa. A tale riguardo, è solo il caso di ribadire che l’applicazione di norme di diritto viene in rilievo in relazione al fatto nei termini in cui è accertato in sentenza e non rispetto a fatti diversamente ricostruiti dalla parte ricorrente.
7.2. La ricostruzione del fatto costituisce invero un prius rispetto all’applicazione delle norme di diritto ed è censurabile, in sede di legittimità, nei ristretti limiti del vizio di cui all’art. 360 nr. 5 c.p.c., qui non denunciabile, in presenza di cd. doppia conforme e comunque non ritualmente evocato.
7.3. Tanto premesso, il nucleo motivazionale centrale della pronuncia impugnata risiede nella corretta affermazione secondo cui il meccanismo decadenziale delineato dal combinato disposto degli artt. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993 e 22 del DL n. 7 del 1970 e quello stabilito dall’art. 47 del DPR n. 639 del 1970 operano su piani diversi.
7.4. Il primo disciplina la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo; l’art. 47 cit. riguarda, invece, la richiesta di prestazione.
Come noto, a norma dell’art. 11 cit., «il provvedimento adottato in materia di accertamento degli operai agricoli» può essere impugnato, nel termine di trenta giorni, dinanzi alla commissione provinciale che deve decidere entro novanta
giorni. Decorso tale termine, il provvedimento si intende respinto. Avverso il provvedimento di rigetto, è data la facoltà di adire la commissione centrale nel successivo termine di 30 giorni.
8.1. L’art. 22 cit. stabilisce, poi, che «contro i provvedimenti definitivi l’interessato propone azione giudiziaria nel termine di 120 giorni» (per mera completezza, si rammenta che la disposizione, abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008, è stata successivamente ripristinata per effetto del DL 6 luglio 2011 nr. 98, art. 38, comma 5).
Nel tempo, questa Corte si è occupata dell’interpretazione di dette norme.
9.1. Per quanto qui più rileva, la Corte ha ritenuto che il dies a quo dei termini indicati deve essere fissato al momento di notifica del provvedimento lesivo ( recte : del provvedimento di cancellazione) o dalla «presa di conoscenza» del provvedimento medesimo (argomentando da Cass. n. 2853 del 2006; Cass. n. 15813 del 2009; Cass. n.9622 del 2015. In particolare, Cass. n. 17653 del 2020 ha ritenuto che, dalla comunicazione di rigetto della domanda di disoccupazione agricola, per difetto di iscrizione negli elenchi anagrafici, decorrono i termini ex artt. 11 e 22 cit., trattandosi di atto idoneo a palesare l’intervenuta cancellazione).
9.2. La Corte ha, altresì, chiarito (Cass. n. 7986 del 2024) che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall’art. 22 del DL n. 7 del 1970, convertito in legge n. 83 del 1970, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, «quale che sia la causa della definitività di esso», operando ,
quindi, anche per questa ragione, diversamente dalla decadenza di cui all’art. 47 del DPR n. 639 del 1970.
9.3. Di recente, questa Corte ha ribadito che, in caso di rigetto del ricorso (amministrativo) ovvero di mancata presentazione del medesimo, il provvedimento di mancata iscrizione diviene definitivo e inizia a decorrere il termine di decadenza di 120 giorni ex art . 22 cit. (cfr. Cass. n. 2512 del 2025, in motivazione).
Nessun rilievo è dunque imputabile alla Corte di appello che ha statuito conformemente ai principi di questa Corte e giudicato, in base ai dati di fatto accertati in primo grado, maturata la decadenza ex artt. 11 e 22 cit.. Conseguentemente ha respinto la domanda di accertamento negativo dell’indebito, in difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire ( recte : a trattenere) le prestazioni contestate. L’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce, infatti, presupposto per l’attribuzione delle prestazioni previdenziali, che, pertanto, non possono essere riconosciute in difetto di domanda giudiziale di accertamento del diritto all’iscrizione entro il termine decadenziale di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modificazioni in l. n. 83 del 1970 (cfr. Cass. n. 13312 del 2024 e Cass. n. 7967 del 2024).
Vanno, infine, disattesi i dubbi di costituzionalità adombrati in ricorso in relazione alla violazione del diritto di azione (art. 24 Cost.). Al riguardo, la Corte costituzionale (sent. n. 192 del 2005) ha spiegato che non confligge con gli artt. 3 e 38 Cost. la previsione di un termine di decadenza di soli 120 giorni -decorrenti dalla notifica o dal momento della conoscenza del provvedimento- dall’azione giudiziaria nei confronti dei provvedimenti definitivi relativi alla mancata inclusione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo
determinato ovvero alla cancellazione dagli stessi. Ciò in base al rilievo secondo cui la previsione di termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall’esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l’atto di iscrizione costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l’indennità di malattia e di maternità, e titolo per l’accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
11.1. In sostanza, la fissazione di un termine di decadenza risponde all’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici, in un settore contraddistinto da un’apprezzabile difficoltà di accertamento (cfr. Cass. n. 10220 del 2024, in motivazione). Inoltre, questa Corte ha già chiarito che la previsione di tale termine per l’esercizio dell’azione giudiziaria non viola neppure gli artt. 24 e 113 Cost., atteso che esso non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell’interessato (v. Cass. n. 15460 del 2004).
Per quanto innanzi, il ricorso va complessivamente rigettato.
Nulla deve provvedersi in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni per l’esonero ex art. 152 disp.att.c.p.c. L a relativa disciplina trova infatti applicazione anche nelle controversie aventi ad oggetto l’illegittimità del provvedimento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di ripetizione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola (o di malattia, come nella specie), adottato in ragione della mancata iscrizione del beneficiario all’elenco dei braccianti ( Cass. n. 10038 del 2024).
14. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
La Presidente NOME COGNOME