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Decadenza garanzia vizi: quando denunciare i difetti?

Una società di moda perdeva il diritto al risarcimento per una fornitura di piumini difettosi. La Cassazione ha confermato la decadenza dalla garanzia per vizi, stabilendo che il termine di otto giorni per la denuncia decorre dalla scoperta oggettiva del difetto, come la restituzione dei primi capi da parte di un cliente, e non dalla successiva analisi tecnica. La denuncia tardiva ha reso l’azione infondata.

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Decadenza Garanzia Vizi: la Cassazione stabilisce il momento esatto per la denuncia

In un contratto di compravendita, la scoperta di difetti nella merce può innescare una serie di tutele per l’acquirente. Tuttavia, per far valere i propri diritti è fondamentale agire tempestivamente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale in tema di decadenza garanzia vizi: il termine per la denuncia decorre dalla percezione oggettiva del difetto, non dalla sua completa comprensione tecnica. Analizziamo questa importante decisione.

I Fatti di Causa: una fornitura di piumini difettosi

Il caso ha origine da una controversia tra una nota azienda di moda, acquirente, e una società fornitrice di piumini. Quest’ultima aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una fornitura rimasta insoluta. L’azienda di moda si era opposta, sostenendo che i capi forniti (giacche e gilet) presentavano un grave difetto: una perdita di piumaggio superiore a quanto consentito, che li rendeva invendibili. L’acquirente, quindi, non solo riteneva di non dover pagare il prezzo, ma chiedeva anche il risarcimento dei danni subiti, inclusi quelli all’immagine.

Il Tribunale di primo grado aveva parzialmente accolto le ragioni dell’acquirente, compensando il debito con il danno accertato. Tuttavia, la Corte di Appello ha ribaltato completamente la decisione, accogliendo l’appello incidentale del fornitore. Il motivo? L’acquirente era decaduto dal suo diritto alla garanzia perché aveva denunciato i vizi troppo tardi.

L’eccezione di Decadenza dalla Garanzia per Vizi e il Ruolo del ‘Dies a Quo’

Il cuore della controversia, giunta fino in Cassazione, ruotava attorno all’interpretazione dell’art. 1495 del Codice Civile. Questa norma stabilisce che l’acquirente decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta. Il punto cruciale è stabilire il momento esatto della ‘scoperta’ (il cosiddetto dies a quo).

L’azienda di moda sosteneva che la scoperta fosse avvenuta gradualmente, man mano che i resi aumentavano e che solo dopo approfondite analisi tecniche si era avuta la piena consapevolezza del problema. La Corte di Appello, invece, aveva individuato il dies a quo nella data del 16 settembre 2008, giorno in cui l’azienda acquirente aveva ricevuto la restituzione dei primi 10 capi da un cliente finale. Secondo i giudici, in quel momento il difetto era già palese e oggettivamente percepibile, rendendo la successiva denuncia formale, avvenuta l’11 novembre 2008, irrimediabilmente tardiva.

Le Motivazioni della Cassazione sul Termine di Decadenza

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda di moda, confermando in toto la sentenza d’appello. I giudici supremi hanno chiarito che, per la decorrenza del termine di decadenza, non è necessaria un’indagine sulla causa del vizio. È sufficiente che il compratore acquisisca la certezza obiettiva della sua esistenza.

Nel caso specifico, la restituzione dei primi capi difettosi da parte dei clienti finali era un fatto che, per un operatore professionale del settore, costituiva una percezione immediata e diretta del problema. Il vizio (la perdita di piume) era una manifestazione esteriore evidente. La Corte ha sottolineato che attendere ulteriori resi o l’esito di analisi tecniche non sposta in avanti il dies a quo. Il termine di otto giorni inizia a decorrere dal momento in cui si ha una conoscenza del difetto sufficiente a consentire una denuncia, seppur sommaria.

Inoltre, la Cassazione ha escluso che vi fosse stato un riconoscimento tacito del vizio da parte del venditore, il quale avrebbe potuto rendere superflua la denuncia. Le comunicazioni intercorse tra le parti erano state ritenute troppo generiche e ipotetiche per configurare un’ammissione di responsabilità.

Conclusioni: L’Importanza della Tempestività nella Denuncia dei Vizi

Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per tutte le imprese. La gestione dei vizi della merce richiede la massima diligenza e tempestività. La decadenza dalla garanzia per vizi è una ‘sanzione’ severa per l’inerzia dell’acquirente.

L’insegnamento è chiaro: non appena si ha la percezione oggettiva di un difetto, anche solo attraverso i primi reclami dei clienti, è imperativo agire. L’acquirente deve immediatamente denunciare il problema al fornitore, riservandosi di quantificare successivamente i danni e di approfondire le cause tecniche. Attendere di avere un quadro completo della situazione o l’esito di perizie può comportare la perdita irrimediabile di ogni tutela legale.

Da quando decorre il termine di 8 giorni per denunciare i vizi occulti di un bene?
Secondo la Corte, il termine di otto giorni previsto dall’art. 1495 c.c. decorre dal momento in cui il compratore acquisisce una certezza obiettiva dell’esistenza del vizio attraverso le sue manifestazioni esteriori, a prescindere dalla conoscenza della specifica causa tecnica che lo ha determinato.

La restituzione di un prodotto da parte di un cliente finale è sufficiente per far partire il termine di decadenza per la garanzia sui vizi?
Sì, nel caso esaminato la Corte ha stabilito che la restituzione dei primi capi difettosi da parte di un cliente finale è stata considerata un momento idoneo a fornire all’acquirente una percezione piena e immediata del difetto, facendo così scattare il termine di decadenza per la denuncia.

Per evitare la decadenza dalla garanzia per vizi, è necessario conoscere la causa del difetto?
No, non è necessario. La giurisprudenza costante, confermata da questa ordinanza, afferma che la scoperta che fa decorrere il termine è quella relativa alla manifestazione oggettiva del vizio. L’indagine sulla natura intrinseca e sulla causa del difetto è un’attività successiva che non sospende né posticipa il termine per la denuncia.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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