SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 11 2026 – N. R.G. 00000199 2022 DEPOSITO MINUTA 07 01 2026 PUBBLICAZIONE 07 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Prima Civile – composta dai Signori:
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME
Presidente
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME
Consigliere
RAGIONE_SOCIALEssa
AVV_NOTAIO COGNOME
Giudice Aus. estensore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A – D E F I N I T I V A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 199 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2022 ,
T R A
(c.f.
) e
(c.f.
) rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO, come da mandato in atti;
– APPELLANTI –
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, come da mandato in atti; P.
– APPELLATA –
All’udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Per quanto ancora interessa in questa sede, con sentenza n. 1159/21 il Tribunale di Brindisi, pronunciando sulla opposizione proposta da
e nella qualità di fideiussori di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di contenente condanna al pagamento della complessiva somma di € 1.007.568,87 (credito derivante dal mancato rimborso di due distinti mutui):
-revocato il decreto ingiuntivo, rideterminò il credito in € 675.453,77 ‘ decurtato di quanto liquidato a titolo risarcitorio, pari ad € 150.000,00 ‘;
-dichiarò la nullità parziale della fideiussione con riferimento alle clausole nn.2-6-8 perché rientranti nello schema predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE sulla base di intese illecite assunte in violazione della normativa a tutela della concorrenza per come accertato dalla Banca d’Italia con funzioni di autorità garante della concorrenza tra istituti di credito;
-ritenne che la nullità di dette clausole non si estendesse all’intero contratto, rilevando come esse non potessero considerarsi essenziali ai fini della determinazione delle parti a contrarre.
§ 2. Avverso la detta sentenza proposero appello il ed il formulando un unico motivo di censura con il quale lamentavano la violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. per avere il Tribunale posto a base della decisione il rilievo della nullità solo parziale del contratto di fideiussione, senza che tale questione fosse preventivamente posta all’attenzione delle parti, sollecitando sulla stessa il dibattito processuale nella pienezza del contraddittorio. Lamentarono gli appellanti che, se si fosse sviluppato il contraddittorio, essi, venuta meno la de-
roga al disposto dell’art. 1957 cod. civ., avrebbero potuto eccepire ‘ la decadenza della banca dal diritto di escutere i fideiussori, poiché la creditrice non proponeva e diligentemente continuava le sue istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi o di due mesi, come previsto dall’art. 1957 cod. civ. ‘.
Si costituì chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.
§ 3. Con sentenza non definitiva in data 24 aprile 2025 questa corte dichiarò la nullità parziale della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ‘ in quanto il rilievo di ufficio non può disancorarsi dal principio dispositivo e l’art.101 co. II cod. proc. civ. e nel rispetto del contraddittorio, non sottoponendo alle parti la questione, così non consentendo a parte opponente di coltivare o meno detta diversa azione e ad entrambe le arti di approntare, nel caso affermativo, le difese e richieste ad essa connesse ‘.
Con separata ordinanza emessa in data 2 maggio 2025 la corte, ‘ ritenuto di dover porre a base della decisione la sollevata questione di nullità parziale ‘, rimise la causa sul ruolo invitando le parti a prendere posizione sulla questione e fissando loro un termine per il deposito di note scritte.
All’udienza del 25 giugno 2025 celebratasi a norma dell’art. 127 ter cod. proc. civ. le parti precisarono le conclusioni come da note scritte alle quali si fa rinvio. La corte riservò la decisione, con termine alle parti per il deposito di comparse conclusive ex art. 190 cod. proc. civ..
§ 4. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha affermato la nullità delle clausole nn. 2 (reviviscenza della garanzia), 6 (deroga alla previsione dell’art. 1957 cod. civ.), 8 (estensione della garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall’invalidità dell’obbligazione principale) del contratto di fideiussione
in quanto conforme allo schema predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE alla luce del provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia.
Sulla nullità di dette clausole non è dato discutere in questa sede, considerato che su di essa nessuna delle parti ha sollevato censure. Non gli appellanti – i quali hanno rilevato il vizio procedurale, ma hanno concluso comunque per la nullità (parziale e non assoluta) del contratto – non la banca la quale non ha proposto appello incidentale e si è costituita in appello tardivamente (l’udienza di prima trattazione indicata in citazione è quella del 10 giugno 2022, la comparsa di risposta è stata depositata il 3 giugno 2022). A nulla rileva, quindi, che nella comparsa la banca abbia contestato le conclusioni del primo giudice, osservando che ‘ per poter invocare la nullità delle clausole, occorre dare dimostrazione della effettiva, attuale e perdurante esistenza di un comportamento collusivo antitrust, ossia occorre dimostrare che le fideiussioni contestate siano state il frutto di una specifica intesa e non il mero utilizzo reiterato di modelli ormai consolidati sul mercato e che le banche, ognuna singolarmente (anche alla luce del provvedimento del 2005) e in maniera del tutto spontanea, hanno deciso di mantenere ‘.
§ 5. Come detto, l’unica questione da risolvere è se la nullità delle clausole indicate si estenda all’intero contratto e ne travolga l’efficacia, ovvero, il contratto mantenga la sua piena validità ed efficacia nelle previsioni diverse da quelle di cui alle clausole 2-6-8. Ai fini della decisione è possibile fare rinvio alla giurisprudenza della suprema corte che, nell’esercizio della funzione nomofilattica, con pronuncia a ss.uu. (ord. n. 41994/21) ha stabilito il seguente principio di diritto cui questa corte ritiene di doversi attenere: ‘ i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea, sono parzialmente nulle, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti ‘. Dal testo negoziale non è dato desumere alcun elemento in ragione del quale affermare la essenzialità delle clausole nulle, non è possibile cioè affermare che alla presenza delle predette clausole le parti abbiano inteso vincolare inderogabilmente la efficacia delle altre pattuizioni.
Quanto alla volontà delle parti, è certo l’interesse della banca alla garanzia personale intesa a rafforzare l’adempimento degli obblighi restitutori delle somme erogate; deve intendersi altrettanto certo – al di là della richiesta espressamente formulata in questa sede di conservare l’efficacia del contratto – l’interesse dei fideiussori alla stipula del contratto, quale elemento per ottenere il finanziamento in favore della società, della quale il era amministratore e legale rappresentante (in tale veste egli stipulò i finanziamenti). La circostanza per cui i fideiussori avrebbero comunque prestato il consenso alla concessione della garanzia anche in assenza delle clausole nulle è agevolmente desumibile dal fatto che dette clausole rendevano più gravosi gli obblighi assunti, sicché, senza di esse, al vantaggio di ottenere il finanziamento per la società – finalità che deve ritenersi comune agli appellanti, non spiegandosi diversamente l’assunzione dell’obbligo di garanzia – si sarebbe aggiunto quello di un obbligo meno gravoso, attesa la previsione, a carico del creditore, di agire entro sei mesi nei confronti del debitore principale.
§ 6. Tanto premesso, va osservato che ‘ l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c., costituisce ecce-
zione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito ‘ (così Cass. ord. 835/25 e, negli stessi termini, ord. 8023/24). Non costituendo mera difesa, proponibile dalla parte interessata in ogni momento, occorre verificare se, nel caso di specie, gli appellanti siano incorsi o meno nella preclusione di cui all’art. 167 co. II cod. proc. civ..
In primo grado gli appellanti chiesero dichiararsi la nullità del contratto di fideiussione e, conseguentemente, l’insussistenza dell’obbligo di garanzia a loro carico. In relazione alla natura della domanda proposta, nessuna richiesta venne fatta riguardo alla validità nello specifico della rinuncia alla previsione dell’art. 1957 cod. civ., rinuncia che non rilevava autonomamente, essendo dedotta la illiceità dell’intero contratto.
La sentenza non definitiva di questa corte ha accolto l’impugnazione e ha dichiarato la nullità parziale della sentenza nella parte in cui, sollevando d’ufficio la questione della nullità solo parziale della fideiussione senza sollecitare il contraddittorio, aveva violato il disposto dell’art. 101 cod. proc. civ.. Con lo stesso atto di appello il e il dopo aver concluso per la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, hanno chiesto dichiararsi la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle clausole oggetto di accordo anticoncorrenziale e, per la prima volta, tempestivamente, hanno sollevato la questione del mancato rispetto da parte del creditore del disposto dell’art. 1957 cod. civ..
Così ricostruiti i fatti processuali, ritiene la corte che alcuna preclusione si sia verificata.
§ 7. Occorre, dunque verificare se la banca sia incorsa o meno in detta decadenza.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine di sei
Proc. n. 1 9 9 / 2 0 2 2 R G
mesi decorre dalla scadenza della obbligazione principale. Nel caso di specie, il debito deriva dai due contratti di mutuo (del 25/10/2006 e dell’11/04/2008) che prevedevano un piano di ammortamento con scadenza, rispettivamente, al 30 giugno 2019 e al 30 aprile 2019. L’obbligazione di restituzione della somma mutuata ‘ è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l’effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni (sicché) il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art.1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell’ultima di esse ‘ (così Cass. sent. n. 2301/04). E tuttavia, dai documenti in atti, risulta che la banca, con comunicazione del 14 ottobre 2011, preso atto del ‘ mancato rispetto del piano di rientro ‘ concordato, comunicò la volontà di risolvere i contratti con effetto immediato e chiese alla debitrice principale ed ai garanti l’immediato pagamento del debito residuo. Deve, dunque, ritenersi che l’obbligazione sia scaduta contestualmente all’atto di risoluzione del contratto (da qui l’obbligo di provvedere immediatamente all’adempimento) e che, da quel momento, debba farsi decorrere il termine di cui all’art. 1957 cod. civ. (v. Cass. sent. n. 11448/03 che afferma – sia pure in fattispecie diversa – il principio, che ha carattere generale, per cui per scadenza dell’obbligazione deve intendersi il momento in cui, sia pure ‘ per eventi di natura patologica (quali la risoluzione del contratto) il rapporto si sia comunque estinto ‘).
Dai documenti depositati dalla banca, non risulta che la stessa banca, nei sei mesi successivi alla risoluzione, ‘ abbia proposto le sue istanze e le abbia con diligenza continuate ‘, nei confronti del debitore principale RAGIONE_SOCIALE, considerato che, sempre per quanto emerge dai documenti in atti, il ricorso per ingiunzione è stato proposto RAGIONE_SOCIALE
(peraltro abbondantemente oltre i sei mesi dalla avvenuta risoluzione dei contratti di mutuo) esclusivamente nei confronti dei fideiussori.
Ne deriva, dunque, che gli appellanti non sono più obbligati all’adempimento dell’obbligo di garanzia nei confronti di .
Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiara non tenuti gli appellanti e all’adempimento degli obblighi assunti con il contratto di fideiussione in data 25/10/2006 e, conseguentemente, insussistente il credito fatto valere nei confronti dei predetti appellanti da .
Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in complessivi € 15.740,00, di cui € 14.000,00 per compenso ed € 1.740,00 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15%, ed in complessivi € 13.848,00, di cui € 12.000,00 per compenso ed € 1.848,00 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15%, per questo grado, il tutto in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Condanna alla restituzione in favore di
e
primo grado.
delle somme da questi versate in esecuzione della sentenza di
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Giudice Aus. estensore
Il Presidente
(RAGIONE_SOCIALEssa AVV_NOTAIO COGNOME)
(AVV_NOTAIO NOME COGNOME)