Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29535 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 600/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, pec: EMAIL
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’Amministratore Delegato, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SCPA;
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1078/2023, depositata il 07/07/2023 e notificata il 20 ottobre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1131/2019, il Tribunale di Ancona, all’esito del giudizio di opposizione al decreto n. 2048/2015 con cui era stato ingiunto alla sig.ra NOME COGNOME il pagamento della somma di euro 941.330,95 a favore della Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a., in ragione di talune fideiussioni rilasciate tra il 13.07.2007 ed il 04.01.2010 a garanzia della RAGIONE_SOCIALE, revocava il decreto ingiuntivo, essendo stato notificato oltre il termine di cui all’art. 644 c.p.c., ma accertava il credito dell’ingiungente e condannava la COGNOME al pagamento di euro 941.330,95, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, a favore della Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a. e di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei crediti della prima.
Avverso tale pronuncia la COGNOME interponeva impugnazione, chiedendo in via preliminare, la sospensione del giudizio per pregiudizialità con quello nelle more incardinato, in materia antitrust , avanti alla Sezione Imprese del Tribunale di Roma, avente ad oggetto la dichiarazione di nullità totale e/o parziale del contratto di fideiussione e delle successive integrazioni, sottoscritto con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata il 13/07/2007. Nelle more del giudizio, il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata per le Imprese, emetteva la sentenza n. 9763/2022 con cui dichiarava la nullità parziale delle fideiussioni sottoscritte dalla RAGIONE_SOCIALE, la
quale, pertanto, insisteva con la richiesta di sospensione del procedimento di appello ex art. 295 cod.proc.civ., quantomeno sino a quando la pronuncia del Tribunale di Roma non fosse passata in giudicato, ritenendo la questione decisa di valenza pregiudiziale, giacché la nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione, ove confermata, avrebbe inciso sul diritto di credito della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, avendo essa agito oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 1957 cod.civ.
La Corte d’Appello di Ancona ha respinto l’istanza di sospensione, atteso che la validità della clausola di deroga all’art. 1957 cod.civ. non si configurava quale questione pregiudiziale in senso tecnicogiuridico, tale da profilare un rischio di conflitto di giudicati, e con la sentenza n. 1078/2023 resa in data 07/07/2023 e notificata il 20 ottobre 2023, ha accolto parzialmente l’impugnazione e condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 941.330,95, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso la suindicata pronuncia ricorre ora per cassazione NOME COGNOME, formulando due motivi.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 295-337 comma 2° c.p.c. e 1362-1957 c.c. nella parte in cui la corte di appello, pure alla luce della sentenza n. 9763/2022 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la nullità degli artt. 2, 6 e 8 dei medesimi contratti di fideiussione oggetto del presente giudizio, ha rigettato la richiesta di sospensione ex art. 295 cod.proc.civ. sulla scorta dell’irrilevanza della statuizione e
dell’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 1957 cod.civ. (art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 cod.proc.civ.
Attinta da censura è la statuizione del giudice a quo che ha rigettato l’istanza di sospensione ex art. 295 cod.proc.civ., per il difetto nella specie di una pregiudizialità tecnica tra la questione della nullità della fideiussione e la decadenza ex art. 1957 cod.civ., sul presupposto che con la raccomandata AR del 14.02.2023 la Banca Popolare di Puglia e Basilicata avesse intimato alla società correntista ed ai fideiussori il pagamento delle somme dovute per il saldo debitore del conto corrente e dei prestiti chirografari.
Il primo errore della corte d’appello, secondo quanto prospettato, risiede nell’aver ritenuto che la nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione non avesse carattere pregiudiziale rispetto alla richiesta di dichiarare decaduto il creditore ex art. 1957 cod.civ.
Il secondo errore ascrittole è quello di aver deciso nel merito ritenendo sufficiente, onde escludere la decadenza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, la richiesta scritta da questa formulata nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori di pagamento del dovuto, mentre invece ‘il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, aveva l’onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall’art. 1957 c.c., una iniziativa giudiziale, ovvero un’azione di cognizione o esecutiva che consenta l’accertamento o soddisfacimento della sua pretesa creditoria’.
La ricorrente osserva che la fideiussione non era ‘a prima richiesta’ e che, seppure lo fosse stata, ciò non avrebbe assunto rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”. Di conseguenza, la declaratoria di nullità della clausola n. 6 dei contratti di fideiussione avrebbe imposto alla Corte di Appello di Ancona di sospendere il giudizio ex artt. 295 e 337 cod.proc.civ., quantomeno sino al
passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Imprese.
In aggiunta, la ricorrente segnala che a pagina 13 della sentenza impugnata, la corte d’appello ha posto a fondamento della propria decisione una circostanza diversa da quella indicata poche pagine prima (ossia nella diffida del 14.02.2013); segnatamente, a p. 13 ha affermato ‘a fronte della nullità della deroga all’art. 1957 c.c. va ritenuta sufficiente, ai fini dell’art. 1957 c.c., la richiesta scritta di pagamento inviata ai fideiussori e al debitore principale in data 08.11.2017 in presenza della clausola 5.1 a mente della quale i fideiussori sono tenuti a pagare immediatamente alla Banca il debito garantito a semplice richiesta scritta’, non considerando che alla data dell’ 08.11.2017 era stato già stato emesso il decreto ingiuntivo per cui è causa nei confronti del fideiussore (che aveva già sollevato l’eccezione di decadenza) da oltre due anni.
Il motivo è inammissibile.
L’eventuale nullità della clausola n. 6 del contratto, relativa alla rinuncia al termine di decadenza disposto in favore del fideiussore dall’art. 1957, 1° comma, c.c., ai sensi del quale la banca deve agire contro il debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (art. 8 dello schema ABI) lascia impregiudicata la derogabilità della previsione di cui all’art. 1957 cod.civ., che costituisce l’oggetto della impugnata decisione. Come ha ben chiarito la pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994 del 20/12/2021, ‘la nullità speciale delle clausole in questione discende dalla loro natura – in quanto attuative dell’intesa a monte vietata di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione’.
La giurisprudenza di legittimità successiva ha avuto occasione di precisare che la domanda di decadenza (o l’eccezione di decadenza) non è correlata alla nullità in sé, ma all’integrazione del
contratto, perché si tratta del come riempire il vuoto determinatosi per effetto dell’invalidità di una parte del contenuto del contratto. (v. Cass. 30/05/2024, n. 15165; Cass. 10/06/2024, n. 16119).
Il tema, dunque, implica quello della nullità, sia pure divergendone, giacché ‘ la questione della nullità si atteggia, in questi casi, come uno degli antecedenti della questione di decadenza, ma non si identifica affatto in essa ‘ , essendo in questione l’individuazione delle modalità attraverso cui colmare il vuoto determinatosi per effetto dell’invalidità di una parte del contenuto del contratto», attraverso il principio di conservazione.
Benché tali principi siano stati enunciati allo scopo di ritenere che chi vuole ottenere la pronuncia di decadenza del fideiussore ex art. 1957 cod.civ. non basta che invochi la nullità della clausola riproduttiva dello schema Abi, ma occorre anche che dichiari di volersi avvalere della integrazione del contratto e delle conseguenze ad essa associabile -perché ‘ La relazione tra l’invalidità parziale e la conservazione del contenuto legalmente determinabile del contratto, secondo la regola di cui al citato art. 1419, secondo comma, cod. civ., implica non solo che la parte intenda avvalersi della integrazione, ma anche che essa manifesti la volontà di giovarsi delle conseguenze a essa associabili’: Cass. 30/05/2024, n. 15165 -essi darebbero in astratto ragione alla odierna ricorrente. Una volta accertata la nullità della clausola, sarebbe stato necessario accertarne gli effetti sul contratto: la nullità totale, ove fosse emerso che senza quella clausola le parti non avrebbero concluso il contratto, ovvero la nullità parziale, accompagnata o meno dalla domanda di decadenza.
Sennonché nella specie, la Corte territoriale ha fondato il rigetto dell’istanza di sospensione su dette circostanze: a) la clausola n. 7 del contratto di fideiussione che imponeva al fideiussore di pagare alla banca immediatamente a semplice richiesta scritta conteneva una deroga all’art. 1957 cod.civ. ; b) detta deroga era da
intendersi riferita unicamente alla possibilità di evitare la decadenza mediante una richiesta scritta; c) la previsione di una clausola a prima richiesta, anche in assenza dell’ulteriore previsione ‘senza eccezioni’, consentiva di escludere la decadenza mediante una intimazione scritta, senza qualificare il contratto come ‘autonomo di garanzia’.
Detta conclusione che è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non può pronunciarsi la decadenza del fideiussore se la deroga all’art. 1957 cod.civ. ha riguardato non già il termine di sei mesi, ma le modalità attraverso cui esercitare la richiesta -v. Cass. 19/06/2024, n. 16938 -non è stata efficacemente confutata dalla ricorrente e quindi resiste alle sue censure.
La ricorrente si limita ad affermare in maniera del tutto assertiva, quindi, in palese violazione dell’art. 366, 1° comma, cod.proc.civ., di non avere ‘ mai ricevuto, come evincibile dalla carenza probatoria sul punto, prima del decreto ingiuntivo, alcuna comunicazione da parte della Banca Popolare di Puglia e Basilicata ‘ e che il termine di sei mesi sarebbe dovuto decorrere dalla data del 25 febbraio 2013, quando la banca aveva risolto ogni rapporto con la RAGIONE_SOCIALE -sicché esso era scaduto quando la banca aveva inviato la raccomandata A/R il 14 dicembre 2013, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo che ha escluso che l’eccepita decadenza si fosse verificata per avere la banca agito oltre il termine semestrale previsto dall’art. 1957 cod.civ., rilevando in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis , Cass. 26/09/2017 , n. 22346), con conseguente rigetto delle censure mosse alla impugnata sentenza sul punto da parte della ricorrente -che era sufficiente ad escludere la decadenza che la banca inviasse stragiudizialmente, nel termine di sei mesi, una richiesta scritta di pagamento, non occorrendo la proposizione di una domanda giudiziale.
Né la inficia il fatto che a p. 13 della sentenza evidentemente per una svista la corte d’appello abbia affermato : ‘ Va tuttavia ricordato che, per quanto sopra esposto, nel caso di specie, a fronte della nullità della deroga all’art. 1957 c.c. va ritenuta sufficiente, ai fini dell’art. 1957 c.c., la richiesta scritta di pagamento inviata ai fideiussori (e al debitore principale) in data 8.11.2017, in presenza della clausola 5.1) della fideiussione, a mente della quale i fideiussori sono tenuti a pagare immediatamente alla Banca il debito garantito a semplice richiesta scritta”, in considerazione di quanto precisato a p. 3 per confutare la richiesta di sospensione e cioè che ‘Nel caso di specie risulta provato documentalmente che la fideiussione prestata in data 13.07.2007 (allegato 4 fascicolo primo grado appellata) contiene la clausola n.7, che prevede l’obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta; che con raccomandata AR del 14.02.2013 (allegato 6 fascicolo primo grado appellata) la Banca ha intimato alla società correntista ed ai fideiussori il pagamento delle somme dovute per saldo debitore del conto corrente e dei prestiti chirografari. La eccepita decadenza pertanto non si è verificata’.
In altri termini, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la richiesta scritta della banca, contenuta nella raccomandata del 14 febbraio 2013 era tardiva, essendo già decorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza dell’obbligazione principale.
2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e della violazione dell’art. 2697 cod.civ. e dell’art. 50 TUB (art. 360, 1° comma, n. 5 e n. 3 cod.proc.civ.).
L’assunto cassatorio è che il giudice a quo abbia errato, là dove ha ritenuto inammissibile, ex art. 345 cod.proc.civ., la censura con cui era stata rilevata un’incongruenza del corredo documentale prodotto dalla ingiungente a sostegno della sua pretesa, atteso che
dall’esame degli estratti conto emergeva che la prima registrazione relativa al conto n. 247 intestato alla RAGIONE_SOCIALE era avvenuta il 13 luglio 2007, mentre l’ultima risaliva al 31 dicembre 2012, ma che il documento relativo all’apertura di conto corrente risultava datato 9 marzo 2011, e che la banca aveva chiesto il decreto ingiuntivo a fronte del saldo negativo del conto corrente n. 247 al 25 febbraio 2013 di euro 671.337,75, con la conseguenza che gli estratti di conto corrente prodotti per il periodo antecedente al 9 marzo 2011 non erano riferibili al conto corrente.
Il contratto di conto corrente -aggiunge la ricorrente – deve avere la forma scritta a pena di nullità, perciò la banca ingiungente non poteva sostenere che il contratto risaliva al 9 marzo 2011 e al tempo stesso porre a fondamento del decreto ingiuntivo registrazioni in conto corrente risalenti a ben 4 anni prima. Trattandosi non di eccezione di merito in senso stretto, ma di semplice difesa, la corte d’appello non avrebbe dovuto dichiararla inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello, ma tenuto conto della documentazione versata in atti e della inversione solo processuale in capo alle parti nell’ordinario giudizio di cognizione a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo -valutare o meno se vi fossero i presupposti per il riconoscimento della pretesa avente origine contrattuale. La conclusione della ricorrente è nel senso che ‘Non si tratta di alcuna inammissibilità per novità della questione, risultando invece una omissione della motivazione da parte della Corte di Appello o, comunque, una violazione delle disposizioni normative sull’onus probandi’.
Il motivo è infondato.
La corte d’appello ha attribuito rilievo al fatto che le censure dell’odierno ricorrente quanto all’entità della somma ingiunta si fossero limitate alla deduzione dell’insussistenza di una pattuizione di apertura di credito. E tanto è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui gli estratti conto nella fase monitoria
sono prova idonea ad ottenere l’emissione del provvedimento ingiuntivo e parimenti assolvono all’onere della prova dell’ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l’opposizione ex art. 645 cod.proc.civ,. allorquando il fideiussore non abbia in modo specifico contestato la conformità di detti estratti conto alle scritture contabili della banca (v., di recente, Cass. 10/05/2024, n. 12818 e già Cass. 06/06/2018, n. 14640).
Alla inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE nella misura indicata in dispositivo.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata non avendo la medesima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2024 dalla Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME