SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1063 2026 – N. R.G. 00001015 2025 DEPOSITO MINUTA 12 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 12 febbraio 2026
Verbale dell’udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al NNUMERO_DOCUMENTO, dinanzi alla Corte di appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa NOMECOGNOME
-Presidente rel.
dr. NOME COGNOME – Consigliere dr.ssa NOME COGNOME – Consigliere
É presente per l’appellante l ‘ AVV_NOTAIO per delega de ll’AVV_NOTAIO che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
E’ presente per l’appellata costituita l’ AVV_NOTAIO che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa.
Gli AVV_NOTAIOti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte,
All’esito della discussione la Corte, sentiti i difensori, dà atto della sussistenza delle condizioni per l’immediata lettura anche della motivazione, a norma dell’articolo 436 bis c.p.c., e si ritira in camera di consiglio.
La Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME
La Corte successivamente, in assenza delle Parti, pronuncia sentenza ex art.436 bis c.p.c.
CORTE D’APPELLO DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile -riunita in camera di
consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa NOMECOGNOME
Presidente rel.
dr. NOME COGNOME – Consigliere
dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell’anno 2025 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 144/2025 pubblicata il 3 febbraio 2025 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
(
)
,
rappresentato
e
difeso
in
giudizio, anche in via disgiunta, dagli AVV_NOTAIO e NOME
NOME
(domicilio
digitale:
e
appellante
CONTRO
(
) , rappresentata e difesa dall’Avv
NOME COGNOME (domicilio digitale:
appellato
E
), in persona del P.
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Benevento alla INDIRIZZO
INDIRIZZO
C.F.
C.F.
appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le Parti hanno concluso come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione che si abbiano per integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida e ingiunzione di pagamento, notificato in data 21 luglio 2023, intimava lo sfratto per morosità alla
conduttrice dell’immobile ad uso commerciale sito in Benevento, al INDIRIZZO, condotto in forza di contratto di locazione stipulato il 21 febbraio 2020 per il canone mensile di € 1.100,00, e conveniva, altresì, in giudizio , in proprio e quale garante della medesima società. Deduceva la persistente morosità del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal mese di giugno 2022 fino a giugno 2023 per una morosità pari complessivamente a € 14.300,00 e, pertanto, chiedeva: -convalidarsi l’intimato sfratto con condanna del conduttore al rilascio dell’immobile; -pronunciare, in caso di opposizione da parte dell’intimato non fondata su prova scritta, ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale ed emettersi ai sensi dell’art. 664 c.p.c. nei confronti della e di , in proprio e quale garante secondo l’art. 23 del contratto di locazione, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento in solido tra loro dei canoni di locazione scaduti maturati dal mese di giugno 2022 al mese di giugno 2023, per la somma complessiva di € 14.300,00, oltre ai successivi canoni di locazione a scadere, agli interessi legali ulteriormente maturandi sino al soddisfo e alle spese successive occorrende, previa declaratoria di risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 21/2/2020 per grave inadempimento del conduttore e con il favore delle spese di lite.
Nella contumacia della si costituiva in giudizio , che deduceva di essere stato evocato in giudizio in qualità di fideiussore e non già di conduttore dell’immobile, assumendo di rivestire una posizione autonoma e distinta rispetto a quella della società
conduttrice dell’immobile. Eccepiva l’inammissibilità della ingiunzione di pagamento ex art. 664 c.p.c. sostenendo che la disciplina sostanziale e processuale della locazione poteva trovare applicazione esclusivamente nei confronti del conduttore e non anche del fideiussore e, in via subordinata, l’intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. non avendo la locatrice, prima dell’atto introduttivo del giudizio, avanzato le proprie istanze, da formalizzarsi non con semplici atti stragiudiziali, bensì attraverso l’esperimento dei vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. Aggiungeva che il dies a quo agli effetti dell’art. 1957 c.c. era quello di scadenza delle singole prestazioni e non già quello che segnava l’estinzione dell’intero rapporto.
Il Tribunale, emetteva ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile ai sensi dell’art. 665 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c., assegnando alle parti termine per l’integrazione dei rispettivi atti difensivi. Quindi, acquisita documentazione varia, in data 3 febbraio 2025, pronunciava la sentenza n. 144/2025 con cui dichiarava la cessazione della materia del contendere sulla domanda di rilascio, la risoluzione del contratto di locazione, accertata la gravità dell’inadempimento della conduttrice per il mancato pagamento dei canoni di locazione, e condannava in solido la società
in qualità di garante, al pagamento in favore di della somma di € 20.900,00, oltre interessi al tasso di legge a decorrere dalla data di scadenza dei singoli canoni non pagati sino al soddisfo, oltre la somma di € 132,00 e al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato in data 7.3.2025, assumendo a suo fondamento la nullità della sentenza per violazione delle norme che regolano il rito del lavoro dal momento che l’udienza di discussione era stata trattata nelle forme previste dall’art. 127 -ter c.p.c. in luogo di quelle previste dall’art. 420 c.p.c.; ribadiva l’inammissibilità della ingiunzione di pagamento ex art. 664 c.p.c. in quanto proposta nei suoi confronti, in qualità di mero fideiussore, in luogo di un giudizio ordinario e l’eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c.
sostenendo che la locatrice non avesse tempestivamente esperito le azioni giudiziarie, non essendo sufficiente a tal fine la lettera del 18 gennaio 2023.
Chiedeva, pertanto: ”In via principale, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 144/2025 pubblicata il 03.02.2025 dal Tribunale di Benevento – Giudice dr.ssa COGNOME NOME per violazione dell’art. 420 c.p.c. in relazione all’art. 127 ter c.p.c. come modificato dal D.Lgs. 164/2024 e all’art. 128 co. 1 c.p.c., con ogni conseguente provvedimento di legge. In via subordinata, accertata e dichiarata la qualità di fideiussore del sig. in relazione al contratto di locazione stipulato il 21.02.2020 dalla sig.ra con la rigettare per tutti i motivi esposti in atti la domanda di pagamento ex art. 664 c.p.c. svolta dalla locatrice sig.ra nei confronti del medesimo in quanto inammissibile. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l’intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della locatrice sig.ra nei confronti del sig. in ordine a tutti i canoni di locazione mensili scaduti di oltre 6 mesi rispetto alla data di notificazione allo stesso dell’atto di sfratto per morosità e contestuale convalida ed ingiunzione di pagamento, avvenuta il 21 luglio 2023 e quindi prima del 21 gennaio 2023, con conseguente riduzione – nella misura pari ad euro 3.300,00 ovvero nella diversa somma accertata in corso del giudizio – di quanto eventualmente dovuto dal stesso In ogni caso, ritenere e dichiarare inammissibili e/o comunque respingere tutte le contrarie eccezioni, domande, istanze, deduzioni e conclusioni, sia in fatto che in diritto.”
Si costituiva in giudizio osservando, in primo luogo, che l’eccezione volta ad ottenere la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado non era stata ritualmente sollevata nel giudizio di primo grado e costituiva eccezione nuova, come tale non proponibile in appello; nel merito, sosteneva che aveva sottoscritto il contratto di locazione in qualità sia di amministratore della società conduttrice che di fideiussore della stessa, assumendo, ai sensi dell’art. 23 del contratto di locazione, la garanzia delle obbligazioni previste dal contratto, con conseguente piena legittimazione della domanda proposta nei suoi confronti; contestava l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. difendendo l’idoneità della missiva inviata a ai fini dell’interruzione del termine decadenziale.
Concludeva, quindi, per sentir respingere l’appello con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado.
Rimaneva contumace la nonostante la rituale notifica nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado di giudizio, la Corte all’esito dell’udienza di discussione del 12 febbraio 2026 definiva il giudizio ai sensi dell’art.436 bis c.p.c. pronunciando sentenza e dandone lettura.
Preliminarmente va osservato che l’appello si sottrae nel complesso alle censure di inammissibilità ex art. 434 c.p.c. sollevata da parte appellata apparendo efficacemente non solo contrastare, in modo puntuale, le rationes decidendi che sorreggono la sentenza gravata, ma indicare esattamente le parti del provvedimento di cui è chiesto il riesame, le ragioni della loro erroneità e le modifiche che vengono richieste, sempre nel rispetto delle preclusioni maturate. E tanto in ossequio anche a quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U – , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022) secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
L’appello è infondato e va rigettato.
Va preliminarmente esaminato il primo motivo con cui l’appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado per l’illegittima sostituzione dell’udienza di discussione ex art.420 c.p.c. con la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
Posto che la funzione dell’udienza orale, anche in caso di mutamento del rito, è quello di assicurare il pieno contraddittorio tra le parti e il più ampio diritto di difesa, nel rito del lavoro, dal combinato disposto degli artt. 420 e 429 c.c. si evince che ogni udienza assolve la funzione di ”udienza di decisione della causa” nella quale ”il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” .
In tale prospettiva, l’art. 127 -ter c.p.c. (pienamente applicabile al rito del lavoro secondo Cass. 15999/22, n. 32358/23, 13176/24) consente al giudice di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, a condizione che nessuna parte entro cinque giorni dalla comunicazione si opponga esplicitamente e che l’udienza riguardi esclusivamente la fase decisoria del processo e non l’intera udienza di discussione (cfr. Cass. Sez. un., 30.06.2025, n. 17603). La giurisprudenza di legittimità evidenzia, inoltre, come la Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 263 del 2017 e n. 73 del 2022) abbia peraltro già ammesso eccezioni alla pubblicità della udienza, purché si garantisca il contraddittorio e la parità tra le parti.
Il motivo deve, quindi, essere disatteso alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite (Cass. Sez. un., 30.06.2025, n. 17603) secondo cui il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l’udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l’udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell’oralità; IV) qualora l’iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Nel caso di specie, deve, poi, osservarsi che in primo grado non risulta essere stata proposta opposizione all’ordinanza del 18.3.2024 con cui il Tribunale
disponeva la sostituzione dell’udienza ex art. 429 c.p.c. con il deposito di note scritte, nonostante la sua comunicazione all’odierno appellante.
Con il secondo motivo, avanzato in via subordinata, l’appellante eccepisce l’inammissibilità della ingiunzione di pagamento proposta nei suoi confronti in quanto mero fideiussore e l’applicabilità, invece, della disciplina processuale ordinaria.
Al riguardo va precisato, come correttamente osservato dall’appellante, che la controversia relativa alla fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto di locazione è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio, in quanto l’accessorietà del rapporto fideiussorio opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti dal garante e non comporta l’attrazione nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale; anche in caso di cumulo con la connessa lite riguardante il rapporto di locazione, la controversia è regolata dal rito ordinario ai sensi dell’art. 40, comma 3, c.p.c. che prevede l’applicazione del rito speciale soltanto in ipotesi di connessione con cause di lavoro o previdenziali (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2019, n. 28827 e Cass. Sez. 6, ord. 7 ottobre 2021, n. 27297).
Tuttavia, nonostante il Tribunale non abbia applicato il rito ordinario ai sensi dell’art.40, comma 3, c.p.c., il motivo in esame appare inammissibile per come formulato.
Invero, l’eventuale trattazione della causa con rito ordinario invece che con rito speciale determina una semplice irregolarità che assume rilievo ai fini dell’impugnazione esclusivamente se abbia arrecato alla parte un pregiudizio processuale incidente sulla competenza, sul regime delle prove o sui diritti di difesa, pregiudizio affatto prospettato dall’odierno appellante (cfr. Cass. 18/04/2006 n.8947; Cass. 8.8.2002, n. 12013; Cass. 26.4.1999, n. 4159).
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte ‘ L’omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla, e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non indichi uno specifico pregiudizio processuale che, dalla mancata adozione del diverso rito, sia concretamente derivato, in quanto
l’esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subìta sul piano pratico processuale .’ (Cass., 3, n. 19942 del 18/7/2008, Cass., 3, n. 14374 del 24/5/2023 e Cass. n. 11809 del 5/5/2025).
Appurato che, nella fattispecie in esame, non vi è stata lesione del diritto di difesa, il motivo in esame è inammissibile in quanto l’appellante, in merito, non ha contestato alcuna precisa ed apprezzabile lesione ma si è limitato a delle osservazioni generiche.
Appare, infine, infondato il terzo motivo con cui l’appellante lamenta l’errata valutazione dell’eccezione svolta, in via subordinata nel merito, di decadenza ex art. 1957 c.c. da parte del locatore.
Sul punto il Tribunale ha ritenuto infondata ‘ l’eccezione relativa alla decadenza ex art. 1957 cc, avendo parte ricorrente documentato di aver sollecitato il pagamento della morosità dei canoni relativi al periodo giugno-dicembre 2022 con nota del 18 gennaio 2023, inviata anche alla conduttrice ‘, ma, come correttamente eccepito dall’appellante il termine “istanza” di cui alla citata norma di legge si riferisce a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato, mentre, resta escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016).
Tuttavia, il motivo non appare fondato alla luce delle pattuizioni negoziali e la decisione deve essere confermata previa integrazione con le seguenti considerazioni.
In primo luogo appare evidente che l’odierno appellante ha assunto personalmente la garanzia dell’osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, tra cui il pagamento del canone, onde la configurabilità di una tipica ipotesi di fideiussione.
Va, poi, ricordato che la previsione di cui all’art.1957 c.c. ha natura dispositiva e può essere derogata dalla volontà delle parti, ove il giudice accerti
l’esistenza di volontà negoziale incompatibile con la norma de qua o dove ciò risulti in modo inequivoco dal contenuto del contratto (Cass. n. 31105/2024) e pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021).
Ebbene, dall’esame del contratto di locazione, ed in particolare della clausola n. 23, emerge chiaramente che ha sottoscritto il contratto non solo nella qualità di amministratore della società conduttrice, ma anche in proprio, assumendo personalmente la garanzia dell’osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale clausola prevede espressamente che, in caso di inadempimento, la locatrice sia legittimata a rivolgersi al garante ‘ congiuntamente e/o disgiuntamente per chiedere il rispetto delle obbligazioni assunte ‘.
Tra le obbligazioni assunte vi è quella di pagare il canone mensile, come convenuto nei termini e con le modalità indicati con la clausola n.4, e con l’ulteriore previsione di cui alla clausola n.6 secondo cui il mancato pagamento, anche parziale, del canone entro 20 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, produce ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore e il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto. Tali pattuizioni, accettate esplicitamente dalle parti, consentono di interpretarne la volontà nel senso che la garanzia, rilasciata dall’odierno appellante, conteneva l’impegno ad adempiere, tra l’altro, il pagamento del canone di locazione alla semplice richiesta rivoltagli dalla locatrice; si tratta evidentemente di una clausola (n.23), letta unitamente alle altre (nn. 4 e 6), derogativa della previsione di cui all’art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui, ad integrazione della motivazione impugnata, la nota del 18 gennaio 2023 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale.
Siffatta interpretazione negoziale si impone, vieppiù, in considerazione del rilievo in base al quale l’odierno appellante rivestiva la qualità di legale rappresentante della società conduttrice e del suo stesso garante.
Seppure, per altra previsione dettata in tema di fideiussione, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che i presupposti di applicabilità dell’art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale
ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (cfr. Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 7444 del 23/03/2017 e Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31227 del 29/11/2019).
Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (cfr. Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017 e Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 660 del 10/01/2025).
In tali termini va, quindi, respinto l’appello e confermata la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell’appellante e vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall’art. 1 comma 17 L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli -VI sezione civile -definitivamente pronunciando sull’appello proposto da avverso la sentenza n. 144/2025 pubblicata il 3 febbraio 2025 dal Tribunale di Benevento, così provvede:
rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’appellata , delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, della ricorrenza dei presupposti per addebitare alla parte appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell’impugnazione.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2026.
La Presidente est.
dr.ssa NOME COGNOME