Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16938 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31263/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio del secondo, PEC EMAIL, EMAIL;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE , a socio unico, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , ex lege domiciliata, in ROMA, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, INDIRIZZO, EMAIL;
-controricorrente-
nonché contro
C.C. 05 marzo 2024
r.g.n. 31263/2021
Pres. L. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1411/2021 depositata il 10/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dalla Consigliera dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 339/2019 il Tribunale di Padova accoglieva l’opposizione proposta dal sig. NOME COGNOME avverso il decreto monitorio n. 4502/2016 con cui gli era stato intimato da parte RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. il pagamento del l’importo di euro 1.000.000, quale RAGIONE_SOCIALE in forza di contratto di fideiussione del 2/10/2008 stipulato in favore RAGIONE_SOCIALE predetta RAGIONE_SOCIALE, a garanzia delle obbligazioni del debitore principale RAGIONE_SOCIALE; per quanto ancora di interesse, il Tribunale riteneva assorbente in virtù del principio RAGIONE_SOCIALE ragione più liquida la questione RAGIONE_SOCIALE decadenza RAGIONE_SOCIALE banca ex art. 1957 c.c. a seguito RAGIONE_SOCIALE ritenuta nullità dell’art. 7 del contratto di fideiussione (che prevedeva la deroga alla disciplina del richiamato articolo).
2. Avverso la decisione del Tribunale proponeva appello la società RAGIONE_SOCIALE, cessionaria dei crediti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva il COGNOME chiedendo il rigetto dell’appello ; il contraddittorio veniva integrato nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., che restava intimata.
La Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 1411/2021 ha accolto il gravame, e in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di prime cure ha rigettato l’opposizione proposta da COGNOME avverso il decreto ingiuntivo de quo , con condanna del medesimo al pagamento dell’importo di Euro 1.000.000 , oltre a interessi.
Nello specifico, la Corte territoriale , respinte le eccezioni di difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e di nullità RAGIONE_SOCIALE
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RAGIONE_SOCIALE procura rilasciata alla società RAGIONE_SOCIALE, nonché respinto il motivo di appello riguardante l’incompetenza funzionale del Tribunale a conoscere RAGIONE_SOCIALE eccezione riconvenzionale di nullità per violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust , ha affermato che l ‘eventuale nullità dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE fideiussione per violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust non comporta la liberazione del fideiussore, in quanto l’art. 8 del contratto prevede che il fideiussore deve pagare ‘a semplice richiesta scritta’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in deroga alla disciplina dettata dall’art. 1957 c.c., essendo intenzione dei contraenti ritenere sufficiente la semplice richiesta scritta per evitare la decadenza prevista dalla predetta norma, con esonero de l RAGIONE_SOCIALEre dall’onere di proporre un’azione giudiziaria .
La Corte veneziana ha altresì osservato che il 12.9.2016 la RAGIONE_SOCIALE, contestualmente alla revoca degli affidamenti ( momento da cui il RAGIONE_SOCIALE è divenuto esigibile ), ha inviato una richiesta scritta di pagamento con lettera raccomandata in pari data, rispettando il termine di decadenza dalla garanzia.
Ha ulteriormente escluso che il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO del 2.5.2005 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’Italia sia applicabile alla fideiussione de qua , poiché la violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust attiene alla fideiussione omnibus , mentre nel caso di specie trattasi di fideiussione specifica, sicché l’accertamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’Italia non può ritenersi prova privilegiata dell ‘ esistenza di una intesa anticoncorrenziale.
Ha infine ritenuto infondate le domande ed eccezioni riproposte da COGNOME ai sensi dell’art. 346 c.p.c. tese a riconoscere, da un lato, la qualità di consumatore in capo all’odierno ricorrente , al riguardo escludendo di dover esaminare l’e ccezione per avere la RAGIONE_SOCIALE formulato le sue richieste in via stragiudiziale nei confronti RAGIONE_SOCIALE debitrice principale entro i 6 mesi, ed essendo l’odierno ricorrente un avvocato , già socio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per un breve periodo in epoca successiva alla stipula RAGIONE_SOCIALE fideiussione; da altro canto, la parziarietà RAGIONE_SOCIALE fideiussione limitata alla quarta parte del debito, stante l’inequivoco tenore letterale RAGIONE_SOCIALE garanzia personale circa il limite entro l’importo di € 1.000.000,00 per ciascun RAGIONE_SOCIALE, confermato dal testo dell’art.
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RAGIONE_SOCIALE
11 del contratto, in base al quale in caso di più soggetti garanti ciascuno risponde per l’intero ammontare del debito.
Avverso la suindicata pronunzia RAGIONE_SOCIALE corte di merito il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla società RAGIONE_SOCIALE
Sebbene intimata, la società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c. ;
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‘ in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. , la violazione ed errata applicazione dell’art. 1957 c.c. ‘ .
Si duole non essersi dalla Corte di merito considerato che la sufficienza RAGIONE_SOCIALE semplice richiesta scritta, in luogo RAGIONE_SOCIALE proposizione di un’azione giudiziaria , può essere intesa quale deroga dell’art. 1957 c.c. solo limitatamente alla modalità e alla natura RAGIONE_SOCIALE iniziativa da assumere nei confronti del debitore principale, e non anche al termine semestrale ivi previsto, come confermato anche dai precedenti di legittimità dalla stessa Corte territoriale richiamati (Cass. 16285/2016; 22346/2017), ove si sottolinea come l’inserimento di una simile clausola sia finalizzato non già all’esclusione ma a una deroga parziale RAGIONE_SOCIALE disciplina dettata dall’art. 1957 c.c. limitata alla modalità di proposizione delle istanze verso il debitore principale, da effettuarsi per iscritto e da inviarsi entro il termine di decadenza di sei mesi.
Con il secondo motivo denuncia omesso esame del fatto decisivo relativo alla scadenza del debito ed alla intervenuta decadenza dalla fideiussione per mancato rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.:
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RAGIONE_SOCIALE
In particolare, si duole che la c orte d’ appello abbia errato nell’a ffermare che in data 12.9.2016 la RAGIONE_SOCIALE ha revocato gli affidamenti, rendendo da tale data esigibile il debito garantito dalla fideiussione, e contestualmente inviato una richiesta di pagamento scritta, rispettando così il termine di sei mesi.
Lamenta che la predetta comunicazione conteneva la comunicazione RAGIONE_SOCIALE revoca degli affidamenti senza alcuna richiesta di pagamento scritta; e che la Corte d’appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo che il finanziamento garantito dalla fideiussione fosse scaduto il 10.4.2015 (come risulta espressamente riconosciuto dalla RAGIONE_SOCIALE nella raccomandata sopra riprodotta), sicché al 12.9.2016 la RAGIONE_SOCIALE era decaduta dalla garanzia ex art. 1957 c.c., il termine di 6 mesi ivi previsto andando computato dal 10.4.2015.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto prospettano ragioni di censura intimamente connesse in ordine alla pretesa valenza derogatoria all’art. 1957 cod. civ. delle pattuizioni intercorse tra le parti, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
5.1. In ordine alla clausola n. 7 del contratto la c orte d’appello , pur rilevandone la parziale ‘eventuale nullità’ (perché riproducente il testo di uno schema di fideiussione predisposto unilateralmente dall’RAGIONE_SOCIALE, dichiarato in contrasto con le regole sulla concorrenza nel 2005 dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, quale RAGIONE_SOCIALE concorrenza tra istituti di RAGIONE_SOCIALE) ritenuta comunque non estendentesi all’ intero contratto, ha affermato che l’espressa previsione nel testo RAGIONE_SOCIALE stipulata fideiussione in argomento dell’ obbligo di pagamento a ‘semplice richiesta scritta’ sia nella specie idonea a derogare ( a prescindere dalla relativa qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia) all’art. 1957 cod. civ., in compatibile con l’onere di proporre domanda giudizial e entro sei mesi, a pena di decadenza.
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RAGIONE_SOCIALE
Nel fare richiamo a precedenti di questa Corte (a partire dal più risalente quello di cui a Cass. Sez. 3 n. 13078/2008 a quello più recente Cass. Sez. 3, n. 22346/2017), il giudice dell’appello ha ulteriormente affermato che per far valere il diritto nel termine di decadenza ex art. 1957 cod. civ. è invero sufficiente una mera richiesta scritta di pagamento , non essendo al riguardo necessario promuovere l’esercizio di azione giudiziale, al riguardo sottolineando che nella specie, «poiché la creditrice, contestualmente alla revoca degli affidamenti che ha reso esigibile il debito, ha inviato, come risulta per tabulas, sia alla debitrice principale sia ai fideiussori una richiesta scritta di pagamento con lettera raccomandata a.r. in data 12-9-2016 (come risulta dalla documentazione prodotta sub doc. 24 e 25 fascicolo di primo grado MPS), il termine di sei mesi previsto dall’ art. 1957 c.c. risulta comunque rispettato e non può in alcun modo ritenersi intervenuta la decadenza prevista dalla medesima disposizione normativa» (pag. 15 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
5.2. Orbene tale affermazione è erronea.
La corte di merito non si è infatti avveduta che il termine semestrale di decadenza dettato dall’art. 1957 cod. civ. non risulta nella specie rispettato in quanto il RAGIONE_SOCIALE è divenuto esigibile non già al momento RAGIONE_SOCIALE revoca degli affidamenti bensì al momento RAGIONE_SOCIALE scadenza RAGIONE_SOCIALE obbligazione principale, per stessa ammissione RAGIONE_SOCIALE banca creditrice (v. raccomandata a.r. del 12/09/2016) avvenuta il 10/4/2015, sicché in data 12/9/2016 il termine di decadenza era invero già spirato (doc. VII C appello – nn. 24 e 25 alleg. fascicolo prime cure RAGIONE_SOCIALE banca odierna resistente).
Un tanto risulta confermato dalla successiva comunicazione del 18/10/2016, là dove la stessa banca dà atto dell’ammontare del debito residuo per rate insolute derivante dal finanziamento di cui è controversia ‘alla data di chiusura del 10/04/2015 ‘ , facendo richiesta di immediato pagamento al RAGIONE_SOCIALE (doc. VII C appello – n. 26 alleg. fascicolo prime cure RAGIONE_SOCIALE banca odierna resistente).
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Va altresì evidenziato che la lettera del 12/9/2016 si sostanzia nella comunicazione da parte RAGIONE_SOCIALE banca RAGIONE_SOCIALE revoca degli affidamenti concessi e RAGIONE_SOCIALE chiusura dei rapporti aperti, senza invero alcuna richiesta di pagamento al RAGIONE_SOCIALE, viceversa formulata nella successiva comunicazione scritta del 18/10/2016.
6. Alla fondatezza -nei suindicati termini e limiti- del 1° e del 2° motivo, assorbiti gli altri motivi [il terzo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione ed errata applicazione degli artt. 2, 3, 14, 20 e 33 RAGIONE_SOCIALE Legge n. 287/1990, dell’art. 41 Costituzione, dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt. 11 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dolendosi che la corte di merito abbia erroneamente affermato essere il NUMERO_DOCUMENTO in data 2.5.2005 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’Italia relativo alle sole fideiussioni omnibus , non potendo pertanto trovare applicazione con riguardo alla fideiussione specifica prestat a dall’odierno ricorrente ; nonché lamenta che oggetto di censura non sono invero le fideiussioni omnibus bensì alcune clausole contrattuali (tra cui quella prevedente la rinuncia al termine previsto dall’art. 1957 c.c., oggetto del presente giudizio ) utilizzate dal sistema bancario in maniera uniforme sui contratti di fideiussione; e che le clausole oggetto di censura da parte del provvedimento 2.5.2005 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’Italia, in quanto frutto di una accertata intesa anticoncorrenziale e di una accertata applicazione uniforme, mantengono la loro caratteristica in relazione a qualsiasi tipo di fideiussione contemplante le clausole contenute nel modello ABI censurato. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia omesso esame del fatto decisivo relativo all’accertamento RAGIONE_SOCIALE qualità di consumatore in capo all’odierno ricorrente -violazione ed errata applicazione degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 206/2005 in relazione all’art. 1957 c.c. , in riferimento all’art.360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. , dolendosi che la cort e d’appello abbia omesso di esaminare la sollevata eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE clausola n. 7 RAGIONE_SOCIALE
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fideiussione, per vessatorietà ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 206/2005 , nonché il fatto decisivo rappresentato dalla dedotta sua qualità di consumatore] , consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° e il 2° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti il 3° e il 4° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile 5 marzo 2024.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
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